Regolamentazione SMS

Considerato che:

1)  Alcune compagnie di telefonia mobile italiane, quali la Tim e la Vodafone, hanno dato vita, nei mesi scorsi, ad una serie di “Giochi a premi” via SMS,

2)Per  la Tim il costo di ogni risposta ammontava a € 1 in Italia e  perciò, dalla denuncia del Commissario Reading, tutti coloro che rispondevano dall’Estero, pagavano molto di più

3) Questi “giochi” sollecitavano anche 5 volte al giorno gli utenti a rispondere.

4) Tali “giochi” hanno captato anche l’attenzione di chi non utilizzava il proprio cellulare ma quello   del datore di lavoro e  in molti casi il datore di lavoro era un ente pubblico.

5) I cellulari sono stati anche utilizzati dai figli minori senza alcun controllo dei genitori. 

La Commissione è disposta: 

1.   ad anticipare al 1° maggio la data ultimativa ai gestori della telefonia mobile dei 27 paesi per  abbassare i costi a chi usa i cellulari all’estero con il servizio roaming?

2.   a verificare nei singoli paesi dell’Unione europea quali gestori della telefonia mobile abbiano indetto   concorsi a premi senza comunicare i nomi dei vincitori,  né ricordando agli abbonati che il gioco era rivolto solo ai maggiorenni ed esclusivamente ai diretti proprietari di carta SIM in quanto, ovviamente, l’uso di carta SIM di proprietà. di terzi non può essere consentita.

E-1013/08IT

Risposta di Viviane Reding 

a nome della Commissione

 

(17.4.2008)

   La Commissione sa bene che il fenomeno dei giochi a premi si sta diffondendo a livello sia globale che dell’Unione europea e che le autorità nazionali degli Stati membri compiono indagini sui casi di presunte frodi o abusi. A livello dell’Unione europea esiste una serie di disposizioni che potrebbero applicarsi a pratiche quali quelle descritte dall’onorevole parlamentare.  In particolare, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali[1] vieta le pratiche sleali, ossia quelle che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere.  La direttiva sul servizio universale[2] fa obbligo agli Stati membri di garantire la disponibilità del blocco selettivo di chiamata: si tratta di una prestazione gratuita grazie alla quale l’abbonato chiede al fornitore del servizio telefonico di impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri. Questa disposizione può essere utilizzata per impedire l’accesso ai giochi in esame a persone che non usano un telefono proprio.  Inoltre, gli operatori che offrono servizi a tariffa maggiorata in Italia sono tenuti a rispettare le norme rigorose stabilite dal Regolamento per i servizi a valore aggiunto approvato dal Ministero delle Comunicazioni nel marzo 2006. Spetta alle autorità nazionali applicare e far applicare le norme pertinenti in materia di protezione dei consumatori, se necessario nell’ambito della rete di autorità di vigilanza istituita in virtù del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori[3] nei casi in cui tali pratiche abbiano diffusione transnazionale.  Nell’ambito della proposta della Commissione di aggiornamento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche[4] la Commissione intende rafforzare la protezione dei consumatori in questo settore, in particolare attraverso una maggiore trasparenza e la pubblicazione di informazioni, ad es. per le chiamate verso numeri a tariffa maggiorata.  Per quanto riguarda la domanda dell’onorevole parlamentare circa il termine entro il quale gli operatori di telefonia mobile dovranno ridurre le tariffe di roaming, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul roaming[5] l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) dell’eurotariffa che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming non supera 0,49 EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR al minuto per quelle in entrata. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che tali massimali scendono rispettivamente a 0,46 EUR e a 0,22 EUR il 30 agosto 2008 e prevede ulteriori riduzioni di prezzo per il 2009.  Poiché tali riduzioni di prezzo sono previste da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato in base all’articolo 95 del trattato, per la Commissione è impossibile, in questa fase già inoltrata, proporre di anticipare al 1° maggio 2008 il suddetto termine per l’applicazione, da parte degli operatori di telefonia mobile degli Stati membri, della succitata riduzione di prezzo per le chiamate fatte o ricevute in roaming. Va notato inoltre che i massimali di prezzo di cui sopra si applicano soltanto alle chiamate vocali regolamentate in roaming e non riguardano pertanto i messaggi SMS inoltrati dall’abbonato in roaming in un altro Stato membro. Tuttavia, entro la fine del 2008 la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’opportunità o meno di prorogare e ampliare la portata del regolamento sul roaming, valutando in particolare se sia necessario includervi le tariffe di invio di SMS e di dati in roaming. Nell’ambito dell’elaborazione di tale relazione la Commissione sta già esaminando la situazione del mercato degli SMS e dei servizi di dati in roaming in stretta collaborazione con i regolatori nazionali, in modo da poter presentare le proprie raccomandazioni entro la fine del 2008.  


[1]     Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”), GU L 149 dell’11.6.2005

[2]     Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002.

[3]     Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), GU L 364 del 9.12.2004.

[4]     http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

[5]     Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE, GU L 171 del 29.6.2007