Vantaggi e svantaggi dei diritti antidumping

Il documento di lavoro pubblicato recentemente dal Centro europeo per la Politica Economica Internazionale (ECIPE) dedicato all’impatto reale sul commercio della politica antidumping dell’UE, contiene critiche non secondarie ed afferma che tale politica danneggia il mercato interno, proprio perchè essa stimola gli scambi tra imprese non competitive nel mercato globale, a discapito del commercio con i paesi terzi. 

La Commissione 

1.   condivide questo severo giudizio?

2.   Ritiene che, nel clima attuale di crisi economica mondiale, la politica antidumping dell’Unione favorisce una maggiore contrazione degli scambi mondiali?

3.   Condivide l’opinione che tale politica dimostri una palese insuffcienza?

4. Quali sono, secondo la Commissione, i vantaggi che l’economia europea trae dai diritti antidumping?

 

isposta data da Catherine Ashton a nome della Commissione

La Commissione non condivide il parere dell’ECIPE in merito agli effetti della politica antidumping europea sul commercio. Gli strumenti di difesa commerciale dell’UE permettono alla Comunità di difendere i suoi produttori da importazioni sovvenzionate o oggetto di pratiche commerciali scorrette che danneggiano l’economia comunitaria. Tali strumenti si basano su norme concordate multilateralmente e vengono sviluppati per correggere gli effetti di distorsione degli scambi derivati da pratiche non concorrenziali a livello internazionale. Il dumping danneggia sia i produttori europei che i produttori dei paesi terzi che concorrono lealmente per accedere al mercato europeo.

La protezione dell’industria comunitaria dalle distorsioni della concorrenza e da altre forme di scambi sleali concorda in pieno con il diritto comunitario e con gli obblighi internazionali della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, per rendere possibili condizioni eque di concorrenza fra gli importatori e i produttori all’interno della Comunità.

Le norme comunitarie esistenti in materia di antidumping includono misure approvate durante l’Uruguay Round dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Tali norme stabiliscono inoltre limiti temporali rigorosi per il completamento delle inchieste e dei processi decisionali allo scopo di garantire che le denunce vengano esaminate in modo rapido ed efficace.

Le misure antidumping inoltre sono adottate solo se non vanno contro l’interesse della Comunità. Produttori, importatori, utilizzatori e consumatori possono esprimere il loro parere.

La Commissione nutre qualche dubbio in merito alla validità delle conclusioni del documento.

Le fonti dei dati spesso non corrispondono ai prodotti sottoposti a dazi antidumping, ma riguardano categorie molto più ampie che includono anche altri prodotti.

Secondo il documento, se un paese terzo esporta più dell’UE allora è più concorrenziale. I casi di antidumping tuttavia dimostrano regolarmente che volumi maggiori di esportazioni dei paesi terzi non sono dovuti ad industrie veramente più concorrenziali, ma piuttosto ad aiuti statali, mercati interni chiusi o altre limitazioni alla concorrenza interna o ancora distorsioni della concorrenza. L’azione antidumping dell’UE riguarda proprio questi casi in cui situazioni di vantaggio sleale, non di vantaggio effettivo, possono costringere le società comunitarie a cessare l’attività.

L’utilizzo della politica antidumping comunitaria è finalizzata all’eliminazione di pratiche commerciali sleali e distorsioni della concorrenza. Le misure antidumping insieme a quelle antisovvenzione rappresentano meno dello 0,45 % del valore totale delle importazioni nell’UE.

La Commissione non ritiene che la politica antidumping sia inadeguata. In assenza di norme relative alla concorrenza internazionale gli strumenti di difesa commerciale sono l’unico strumento in grado di correggere le distorsioni anticoncorrenziali a livello internazionale. Infine, la Comunità ha sempre fatto un uso moderato degli strumenti di difesa commerciale.