L’illegale fenomeno della contraffazione, la pratica del dumping, il non controllo del «made in», causano danni alle imprese europee in diversi settori. L’azione dell’Unione per proteggere le sue produzioni e la sua attività commerciale, nel rispetto delle regole, ha contribuito a sua volta ad evitare il peggio e a regolamentare le sue relazioni con i Paesi terzi. Il settore dell’industria conciaria, ad esempio, con i suoi circa 45 mila addetti (18 195 soltanto in Italia) rimane un settore a rischio se all’importazione non vengono effettuati tutti gli approfonditi controlli che si rendono necessari e che evitano in questo modo di commercializzare prodotti illegali. Tale settore, tra l’altro, è particolarmente colpito dal dumping ambientale e dall’assenza di reciprocità nel REACH, da cui i paesi terzi sono esenti, pur potendo commercializzare da noi le loro merci.
La Commissione
1. non ritiene opportuno proporre una regolamentazione che imponga trasparenza nella vendita dei beni di consumo, affinché il consumatore veda dall’etichetta se la pelle con cui è confezionata una scarpa o una poltrona è europea, così da giustificare il maggior prezzo di vendita?
2. può indicarci se le funzioni di un corpo ispettivo comunitario per verificare l’esistenza del dumping ambientale vengono svolte dall’OLAF?
3. condivide la necessità di tutelare gli interessi del settore conciario, che nel mio Paese rappresenta il 42,0 % degli addetti, il 73,8 % delle imprese ed il 66,5 % del fatturato, e che nell’UE rappresenta il 65 %?
isposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione | |
La Commissione è consapevole che il settore della concia delle pelli, unitamente ad altri comparti economici, sta subendo gli effetti negativi della riduzione generale della domanda dovuta all’attuale crisi. Tale settore risente inoltre delle difficoltà incontrate dalle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), ad accedere a finanziamenti per le loro attività odierne e per gli investimenti futuri. La Commissione desidera tuttavia sottolineare che tutte le importazioni verso l’Unione europea devono essere conformi alla legislazione comunitaria in materia, ad esempio alle norme su sicurezza e ambiente, compreso il regolamento REACH, e alle disposizioni concernenti le pratiche commerciali illecite. I controlli necessari sono effettuati dalle autorità doganali nazionali e da quelle preposte alla sorveglianza del mercato. 1. La legislazione comunitaria non impone ai produttori di contrassegnare i propri prodotti con l’etichetta «made in». Tale marchiatura è tuttavia possibile su base volontaria. Per quanto riguarda le importazioni, nel dicembre 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio dell’Unione europea una proposta avente come oggetto un regime obbligatorio di indicazione dell’origine per l’importazione di determinati prodotti (quali calzature e mobili) da paesi terzi. L’obiettivo dell’iniziativa era promuovere trasparenza e decisioni d’acquisto consapevoli da parte dei consumatori. Tale proposta è tuttora in fase di discussione al Consiglio. 2. Per quanto concerne il ruolo dell’OLAF, Ufficio europeo per la lotta antifrode, esso consiste nell’esercitare tutte le prerogative investigative conferite alla Commissione dall’ordinamento comunitario e dagli accordi in vigore con i paesi terzi, nell’intento di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità. In questo contesto, l’OLAF non si occupa di presunti casi di dumping ambientale. L’unità Dogane dell’OLAF indaga tuttavia sui casi di evasione dei dazi antidumping che ledono gli interessi finanziari comunitari. 3. Relativamente alla tutela dell’industria conciaria, che rappresenta un’importante attività economica, specialmente in Italia, la Commissione ritiene che i mercati aperti e la concorrenza leale costituiscano il migliore strumento per consentire a questo comparto di migliorare la propria competitività e di aumentare le esportazioni verso paesi terzi. Le imprese del settore possono inoltre trarre vantaggio da diversi provvedimenti orizzontali, quali quelli proposti nel quadro del piano europeo di ripresa economica, e da altre misure di lungo termine di fondamentale importanza per la competitività dell’industria conciaria; tra esse gli investimenti negli ambiti di ricerca e innovazione e di istruzione e formazione. Lo Small Business Act offre inoltre alle imprese di piccole dimensioni del settore opportunità per colmare i divari di mercato tramite diversi provvedimenti, miranti in particolare a facilitare l’accesso ai finanziamenti e a sensibilizzare sulle possibilità fornite da prodotti e processi sostenibili. |