Cronache tra loro differenti pongono come problema
d’attualità la questione della tutela dell’identità personale e del suo
riconoscimento da parte delle autorità, anche a fini di sicurezza.
La vicenda dell’aereo scomparso nelle acque del Mar della
Cina, con a bordo persone di identità diversa da quella certificata dai loro
passaporti, da un lato pone la problematica emergente delle false identità,
corrispondenti però a persone vere e fatte oggetto di scherno, che sempre più
si diffondono sui social network, e dall’altro evidenzia la necessità di una
tutela dell’identità personale rispetto alle nuove tecnologie.
La Commissione
1.
E’
in grado di chiarire se esista nella Ue un sistema, e nel caso quale, per
registrare, e rendere nota all’intera rete doganale europea, la denuncia di
smarrimento o furto di documenti di identità personali, quando la persona che
ha subito lo smarrimento o trafugamento faccia tale denuncia presso autorità
preposte a raccoglierla?
2.
Può
dirci se vi sia una disciplina europea e/o internazionale, e nel caso quale, a
tutela dell’identità individuale sui social network, per evitare che siano
creati profili di persone realmente esistenti all’insaputa o contro la volontà
di queste, come spesso avviene per finalità di scherno e dileggio, se non per
compiere reati?
IT
E-002908/2014
Risposta di Cecilia Malmström
a nome della Commissione
(22.5.2014)
1.
A livello dell’Unione europea esiste la banca dati del SIS
II[1], che consente
alle autorità nazionali competenti di trasmettere e consultare informazioni su
documenti d’identità che possono essere stati rubati, sottratti o smarriti.
A livello internazionale, Interpol ospita
la banca dati sui documenti di viaggio rubati e smarriti (Stolen and Lost Travel Documents, SLTD), che contiene informazioni
sui passaporti di cui è stata segnalato lo smarrimento o il furto. I paesi
membri di Interpol, tra i quali tutti gli Stati membri dell’UE, devono
consultare tale banca dati prima di autorizzare i viaggiatori a entrare nei
loro territori.
2.
Le disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati
e della direttiva sulla protezione della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche[2], recepite
dagli Stati membri, si applicano ai fornitori di reti sociali (social network providers, SNP), anche se
stabiliti al di fuori dall’UE, purché ricorrano a strumenti situati nel
territorio di uno Stato membro. Il trattamento di dati personali e le attività
di commercializzazione di tali fornitori devono rispettare le norme previste
dalle leggi nazionali che attuano entrambe le direttive, in particolare gli
obblighi di comunicare agli utenti la loro identità, di dare informazioni ampie
e chiare sulle finalità e sui diversi modi con cui intendono trattare i dati
personali, di offrire impostazioni predefinite e informazioni orientate alla privacy
e di mettere adeguatamente in guardia gli utenti sui rischi per la privacy
derivanti dall’inserimento dei dati in rete.
[1] Regolamento
(CE) n. 1987/2006, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e
l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
[2] Direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche).