Come succede anche per altri settori produttivi, quello della liuteria in Europa è minacciato dalla produzione cinese, che assembla gli strumenti per poi inviarli in Italia e in altri Paesi europei per verniciarli e regolarne gli spessori per la modulazione del suono. La regola di origine preferenziale relativa agli strumenti musicali è sancita dall’art. 24 del Codice doganale comunitario e le norme in vigore presso l’OMC prevedono che ai fini dell’ottenimento del carattere di originarietà di un dato Paese, la lavorazione deve rappresentare il 45% delprezzo del prodotto finito. Il Regolamento CE 881/2003 prevede invece il 40% di lavorazione. Negli ambienti liutai interessati si considera che questa normativa non tutela a sufficienza la produzione europea di strumenti musicali e che molte realtà produttive – la scuola liuteria italiana, in particolare quella di Cremona che ancora oggi desta attenzione nel mondo – rischiano di scomparire cancellando secoli di tradizione e di storia. Di fronte a questasituazione,
1. perché la Commissione non sostiene, nei negoziati di Ginevra, la modifica dei criteri per il riconoscimento del carattere di originarietà, sulla base del tipo di intervento che viene effettuato nella fabbricazione degli strumenti musicali dei singoli Paesi?
2. Perché tra questi criteri non propone quello del luogo in cui lo strumento è terminatoe quello del know-how che viene utilizzato nella produzione ?
3. Non ritiene che la tutela della liuteria in Europa sia un compito vitale nell’ambito della politica del commercio internazionale?