TRASPARENZA E SOGLIE D’USURA

I tassi soglia, che fissano i limiti oltre i quali scatta il reato d’usura, si impennano in Italia. In 40 giorni sono saliti di quasi un punto e mezzo per i prestiti personali, salendo alla soglia del 17,66% (era il 16,39%), mentre per i prestiti finalizzati è del 18,91 e per la cessione del quinto dello stipendio il 21.13%. In più, proprio per i prestiti, sparisce l’obbligo dei fogli informativi sulla trasparenza, con le informazioni generali rivolte ai clienti su tassi d’interesse e commissioni. Pare che questi due dati che peggiorano la situazione del cliente ed annullano la trasparenza, sia “l’effetto tenaglia” di due recenti decreti: la nuova legge sul credito al consumo (in vigore dal primo giugno) e il Decreto sviluppo, in attesa d’approvazione da parte del Parlamento. La nuova legge sul credito al consumo recepisce la direttiva europea che vorrebbe più trasparenza, ma per i prestiti, contraddittoriamente, elimina l’obbligo delle banche a fornire il foglio informativo, considerato fino ad ora essenziale per la concorrenza. E’ vero che tale foglio è sostituito da un nuovo modulo, lo Iebcc (Informativa europea di base sul credito ai consumatori), detto Secci in inglese, formalmente più completo perché non più standard ma personalizzato. Tuttavia esso rappresenta un costo in più in termini di tempo e personale. Alcune banche vi si sono adeguate, altre continuano a distribuire il foglio informativo. L’adozione delle regole europee sulla trasparenza, in  realtà, sta diventando, per i prestiti, un vero ginepraio. E’ vero che il nuovo modulo è più preciso e permette di graduare il servizio su chi lo usa, ma pare ci sia un’ulteriore notevole difficoltà nella comparabilità delle offerte. Sul nuovo metodo sono dubbiosi anche gli stessi operatori, i quali affermano che “se vogliamo puntare a un credito responsabile, non è certo questa la strada.”


 


La Commissione


 


1.      Come valuta l’introduzione di questo nuovo metodo, che abbasserebbe la trasparenza rispetto al precedente?


2.      E’ compatibile l’esistenza dei due metodi informativi (standard e personalizzato)?


3.      L’aumento dei tassi soglia d’usura hanno a che fare con la legge che recepisce la direttiva europea?


La trasparenza, che dovrebbe essere l’obiettivo della direttiva recepita, è funzionale alla concorrenza, che dovrebbe essere la regola prioritaria anche per il mercato bancario e finanziario?



E-006400/2011


Risposta di John Dalli


a nome della Commissione


(29.7.2011)


 


 


1. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori[1] ha introdotto le “informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (IEBCC/SECCI – Standard European Consumer Credit Information), uno strumento d’informazione personalizzato che risponde alle esigenze e alla situazione specifica di ogni consumatore che intenda contrarre un prestito. Questo strumento d’informazione è stato elaborato tenendo conto dei risultati di test eseguiti su vari gruppi di consumatori. La Commissione ritiene che la sua introduzione costituisca un importante miglioramento in termini di trasparenza del credito ai consumatori.


 


L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva sopramenzionata stabilisce che i creditori e gli intermediari del credito hanno, oltre agli obblighi di informazione precontrattuale, l’obbligo di fornire al consumatore chiarimenti adeguati per aiutarlo a compiere una scelta informata.


 


Un’ulteriore tutela è garantita dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali[2], che impone ai professionisti di agire con diligenza professionale (anche dopo l’effettuazione di una operazione) e di esporre in modo chiaro, comprensibile e tempestivo le informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole, come le principali caratteristiche e le condizioni del servizio offerto.


 


2. Le informazioni europee di base relative al credito ai consumatori aiutano il consumatore a valutare la sua situazione personale, dandogli la possibilità di confrontare le diverse offerte. La sua impostazione, in cui standardizzazione e personalizzazione coesistono e collaborano, viene applicata anche da altri strumenti d’informazione simili gestiti a livello europeo, come il prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS – European Standardised Information Sheet) per i prestiti ipotecari o il documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID –  Key Investor Information Document) per i fondi d’investimento.


 


3. La direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori non tratta le soglie di usura. Le leggi sull’usura, nei paesi in cui esistono, sono applicate per vari tipi di credito, non solo per i crediti al consumo.  


 


Per quanto riguarda le restrizioni generali in materia di tassi d’interesse, è stato pubblicato uno studio ed è stata avviata recentemente una consultazione pubblica. Le risposte ricevute saranno prese in considerazione dalla Commissione in caso di possibili iniziative future.


 


4. La Commissione è d’accordo sul fatto che anche nei mercati finanziari debbano essere fornite al consumatore informazioni trasparanti e comparabili affinché vi sia effettiva concorrenza.   








[1]     GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.



[2]     Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).