DEPOSITO DOGANALE IVA

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004281/2011


alla Commissione


Articolo 117 del regolamento


Cristiana Muscardini (PPE)


Oggetto:      Deposito doganale IVA


La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, stabilisce che l’operazione di mera presa in carico documentale delle merci non comunitarie, registrate in appositi registri, equivale a tutti gli effetti all’introduzione fisica in deposito delle merci, e che pertanto l’IVA su tali operazioni non deve più essere versata in dogana ma assolta tramite il meccanismo di reverse charge (inversione contabile) previsto dall’art 199 della suddetta direttiva; quest’ultimo prevede quindi la possibilità di posticipare il pagamento dell’IVA dal momento dell’immissione in libera pratica a quello dell’immissione in consumo.


L’Amministrazione fiscale italiana ha di recente contestato ad alcuni operatori l’utilizzo virtuale, contabile, del deposito fiscale ai fini IVA, ed ha quindi proceduto al recupero dell’imposta non assolta in dogana dando così adito a un’illecita duplicazione del pagamento nonché a una violazione della direttiva comunitaria.


Inoltre, analizzando i volumi d’affari in alcuni Stati membri, emerge chiaramente come la citata pratica sia contraria all’obiettivo dell’UE di instaurare un mercato interno attraverso l’applicazione di legislazioni fiscali che non determinino distorsioni della concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi.


1.    È la Commissione a conoscenza della situazione descritta?


2.    Esistono procedure d’infrazione nei confronti di Stati membri avviate in seguito alla mancata applicazione della normativa comunitaria sui depositi d’imposta doganale?


3.    Potrebbe la Commissione fornire informazioni sulla situazione dei depositi IVA negli altri Stati membri?


4.    Non ritiene la Commissione che sia necessario procedere a un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume d’affari mediante un sistema d’imposta sul valore aggiunto (IVA) che consenta di eliminare, per quanto possibile, i fattori potenzialmente in grado di determinare distorsioni della concorrenza, a livello sia nazionale che di UE?


 



E-004281/2011


Risposta di Vladimir Algirdas Šemeta


a norme della Commissione


(15.6.2011)


 


 


1. La Commissione non è a conoscenza della situazione descritta dall’onorevole parlamentare. A norma dell’articolo 30 della direttiva IVA[1] si considera importazione di beni l’ingresso nell’Unione europea di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell’articolo 29 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


 


L’IVA all’importazione diventa esigibile quando i beni sono materialmente importati in uno Stato membro. Tuttavia, nei casi in cui all’entrata nell’Unione europea i beni sono immessi in regime di deposito doganale, l’IVA diventa esigibile soltanto nel momento in cui il bene viene svincolato dal regime, pur restando fisicamente nello Stato membro[2].


 


A norma dell’articolo 201 della direttiva IVA, all’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell’imposta dovuta a titolo di importazione di beni. Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni importati da soggetti passivi o da talune categorie di detti soggetti o da debitori dell’imposta o da talune categorie di debitori, l’IVA dovuta all’importazione non debba essere pagata al momento dell’importazione, a condizione che ciò sia indicato nella dichiarazione IVA (pagamento differito). Gli Stati membri possono anche scegliere di esentare le cessioni di merci in regime di deposito doganale (articolo 160 della direttiva IVA), senza peraltro che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri.


 


2. Attualmente non sono in corso procedure d’infrazione in materia.


 


3. La Commissione non dispone di un quadro dettagliato della legislazione vigente in ogni Stato membro in materia di trattamento IVA dei beni in deposito doganale.


 


4. Il 1° dicembre 2010 la Commissione ha adottato un Libro verde sul futuro dell’IVA dal titolo “Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente”[3], e ha quindi avviato un ampio processo di consultazione con tutte le parti in causa sulla valutazione del vigente sistema dell’IVA e sulle possibili misure di miglioramento, in particolare rafforzandone la coerenza con i requisiti del mercato unico. Il Libro verde è disponibile su internet[4].


Le parti interessate sono state invitate a trasmettere il loro parere entro la fine di maggio 2011. Misure appropriate saranno adottate se la consultazione pubblica dovesse dimostrare l’esistenza delle carenze illustrate dall’onorevole parlamentare.








[1]    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. GU L 347 dell’11.12.2006.



[2]    Articoli 70 e 71 della direttiva IVA.



[3]    COM(2010) 695 definitivo e SEC(2010) 1455 definitivo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/future_vat/sec(2010)1455_en.pdf e http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0695:FIN:EN:PDF.



[4]    http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.