Traffico di animale randagi

Le cronache estive riportano spesso casi di abbandono di animali, specie cani e gatti, da parte di chi parte per le ferie estive e di traffico di animali da un paese all’altro dell’Unione, per ragioni commerciali. Tutte queste iniziative sono palesemente illegali. La legislazione sugli animali è scarsa, ma anche in quei Paesi in cui esistono norme, queste restano spesso disattese.

In Italia, per esempio, sono accaduti recentemente fatti spiacevoli contro gli animali: avvelenamento di cani a Lampedusa, scoperta di canili lager, cani randagi feriti, malati e affamati in circolazione a Gragnano, senza che nessuno se ne curi, e potrei continuare.

In base al regolamento (CE) n. 998/2003(1), potrebbe la Commissione chiarire:

le sue competenze in merito alla tutela di questi animali,
quali strumenti può utilizzare nei confronti dei governi che disattendono il Regolamento citato?

Potrebbe inoltre fornire indicazioni sull’applicazione o meno di queste norme?

Quali iniziative intende porre in essere per impedire tali traffici illegali, che si infittiscono durante il periodo estivo?

16 settembre 2008  
Risposta data da A. Vassiliou a nome della Commissione

La Commissione attribuisce la massima importanza al benessere degli animali. Tuttavia, sebbene siano state adottate numerose normative comunitarie sulla tutela degli animali, esse riguardano prevalentemente animali che si trovano in allevamenti, la macellazione o l’abbattimento oppure il trasporto di detti animali, nonché gli animali da laboratorio. Questioni quali l’abbandono, l’avvelenamento o il maltrattamento di animali, citate dall’onorevole parlamentare nell’interrogazione, restano di competenza esclusiva degli Stati membri. Di conseguenza la Commissione non può imporre obblighi agli Stati membri in tale ambito.

Va comunque ricordato che, sebbene non faccia parte della legislazione comunitaria, vari paesi membri dell’UE meridionali e orientali hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa sulla tutela degli animali da compagnia, che contempla disposizioni volte a proteggere gli animali da compagnia e cerca di stabilire norme di base comuni sull’atteggiamento e sulla prassi nei confronti del possesso di animali da compagnia. Per ulteriori informazioni sulla convenzione va consultato il sito web del Consiglio d’Europa(1).

La legislazione comunitaria non riguarda il movimento di animali da compagnia nel territorio nazionale dei singoli Stati membri, ma quando essi attraversano i confini si applicano le disposizioni della direttiva 92/65/CEE(2) o del regolamento (CE) n. 998/2003(3).

Nei movimenti o nel commercio di animali secondo la direttiva 92/65/CEE l’animale è soggetto a controlli e certificazione veterinari ufficiali nel luogo d’origine ed il suo movimento viene notificato al paese di destinazione attraverso il sistema comunitario di controllo degli scambi TRACES (Community Trade Control and Expert System).

Il regolamento (CE) n. 998/2003 armonizza le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra e verso gli Stati membri. La tutela di cani e gatti non rientra nel campo d’applicazione di tale regolamento. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e di conseguenza indirizzato alla persona fisica responsabile dell’animale da compagnia che entra nel territorio dello Stato membro. L’attuazione di tale regolamento rientra nelle responsabilità primarie delle autorità competenti degli Stati membri.

Dato che alla questione dei presunti traffici illegali di animali da compagnia non si applica la legislazione comunitaria sui controlli veterinari sugli animali negli scambi commerciali, il problema può essere affrontato solo nel quadro dei controlli generici, mirati o casuali, di persone e mezzi di trasporto effettuati dagli organismi competenti nei singoli Stati membri.