Sigilli di garanzia per i tubetti didentifricio

Nel 2007 in Europa c’é stato l’allarme dei dentifrici “Colgate” provenienti dalla Cina contraffati con dietilenglicolo, sostanza nociva per la salute umana. Nonostante il ritiro dal commercio di tonnellate di tubetti negli Stati membri, l’Unione europea non ha ancora proposto una direttiva sull’obbligo di sigilli di sicurezza, o di tappi a chiusura a pressione, come quelli utilizzati dalle industrie farmaceutiche anche per i dentifrici in tubetto. Se si é avuto per l’industria farmaceutica, con la direttiva 76/768/CEE e le sue modifiche, l’obbligo di introdurre su tutti i cosmetici, dal dentifricio allo shampoo, un simbolo (18M o 12M) che indica la validità del prodotto dopo l’apertura, non ci é stato invece l’obbligo di utilizzare dei sigilli di garanzia senza i quali i consumatori non riuscirebbero a determinare se un prodotto é stato già aperto o contraffatto ed immesso sul mercato.

La Commissione

1 . può chiarire tale questione?

2 . ritiene necessario introdurre nella normativa vigente l’obbligo di sigilli di garanzia per prodotti

come il dentifricio e comunque per liquidi, creme od altro a contatto con le mucose della pelle, già

in passato oggetto di contraffazione?

3 . Come può il consumatore stabilire la validità di un prodotto se lo stesso non é sigillato

correttamente?

Interrogazioni parlamentari
10 agosto 2010
E-5569/2010
Risposta data da John Dalli a nome della Commissione

La direttiva 76/768/CEE(1) del Consiglio («direttiva relativa ai prodotti cosmetici») disciplina l’etichettatura e l’imballaggio di prodotti cosmetici quali il dentifricio. L’obiettivo di queste disposizioni consiste nel garantire che tali prodotti collocati sul mercato non provochino danni alla salute umana se applicati in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto in particolare della presentazione del prodotto, della sua etichettatura e delle eventuali istruzioni riguardo all’uso e al loro smaltimento.

La predetta direttiva non prevede che i produttori sigillino i prodotti cosmetici. Spetta ai produttori garantire che il prodotto cosmetico sia sicuro. I produttori sono liberi di sigillare i prodotti per proteggerli da contaminazione se lo ritengono necessario. La Commissione non è stata informata sugli aspetti relativi alla sicurezza per quanto riguarda la mancanza di un sigillo su un prodotto cosmetico. La Commissione inoltre non conosce casi in cui l’obbligo di sigillare un prodotto eviti contraffazioni.

La direttiva sui cosmetici contiene anche disposizioni specifiche sull’etichettatura di informazioni riguardanti la durata di un prodotto cosmetico. Prevede che, per prodotti con una durata minima di 30 mesi o meno, la data sia indicata con la dicitura «da utilizzare di preferenza entro la fine di». Se necessario, le informazioni possono essere fornite indicando le condizioni che devono essere soddisfatte per garantire la durata indicata. Per i prodotti con una durata minima di oltre 30 mesi, deve apparire sull’etichetta un’indicazione del periodo di tempo dopo l’apertura, durante il quale il prodotto può essere utilizzato senza danno per il consumatore. L’obiettivo di questa disposizione consiste nel fornire informazioni utili ai consumatori e nel consentire l’uso sicuro del prodotto. La Commissione, con la collaborazione delle persone interessate, ha progettato orientamenti sull’attuazione pratica di questa disposizione. Il testo è disponibile sul sito: 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/wd-04-entr-cos_28_rev_version_adoptee20040419_en.pdf.