SETTE SATANICHE

Sono in aumento le vittime delle sette sataniche. Difficile stabilirne il numero esatto, ma nel solo 2010 – si afferma in un libro edito dal Gris (Gruppo di ricerca e informazione socio religiosa) – ve ne sono 240 mila in più. Le sette occulte sono finanziate dall’enorme giro d’affari dei maghi,che  nella maggior parte sono dei truffatori. Le vittime sembrano venir distaccate sempre più dalla realtà, spesso a scopo di lucro. In genere sono ragazzine attratte dall’occulto, donne provate dai fallimenti della vita, uomini sofferenti e depressi, tutte storie di solitudine. La politica non dovrebbe distogliere lo sguardo da questa realtà sconcertante poiché le conseguenze dell’attività di queste sette si ripercuotono nella società e talvolta rappresentano anche rischi delittuosi. La rete web è spesso il veicolo più utilizzato per raccogliere aderenti e/o per diffondere messaggi di stregoneria e di occultismo. Sono anche stati notati gruppi giovanili sotto i 18 anni dediti alla sottocultura del vampirismo.


 


La Commissione :


 


1.      Conosce questo fenomeno?


2.      E’ in grado di quantificarlo negli Stati membri dell’Unione?


3.      Non crede che bisognerebbe impedire l’uso della rete per messaggi di questa natura, come si dovrebbe fare per il terrorismo e la pedofilia?


4.      Non pensa che occorrerebbe impedire alle sette di farsi scudo del diritto alla libertà religiosa per continuare a  reclutare adepti da circuire?


 



E-004410/2011


Risposta di Cecilia Malmström
a nome della Commissione


(24.6.2011)


 


 


Per quanto concerne la questione delle attività criminose sollevata dall’onorevole parlamentare, le legislazioni nazionali degli Stati membri vietano che qualcuno possa abusare della propria posizione all’interno di un’organizzazione religiosa o di altro tipo per esercitare pressioni volte ad assicurargli un tornaconto finanziario o di altro tipo. Qualsiasi persona sospettata di usare un tramite civile (associazione) o commerciale (azienda) come copertura per esercitare attività illecite, indipendentemente dal fatto che operi all’interno di una organizzazione religiosa autorizzata dalla legge, va indagata, incriminata e perseguita nei termini di legge dalle autorità nazionali.


 


Per quanto attiene alla questione relativa alla libertà di religione da Lei sollevata, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della suddetta Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’UE. Nella fattispecie cui si riferisce l’onorevole parlamentare, dunque, spetta unicamente allo Stato membro interessato garantire che vengano rispettati i propri obblighi in materia di diritti fondamentali derivanti da accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.