E’ noto che l’obiettivo della direttiva Bolkestein è quello di progredire verso la creazione di un vero mercato interno dei servizi in modo tale che, nel più grande settore dell’economia europea, sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che esso offre. L’articolo 14 della direttiva fa riferimento anche al demanio pubblico ed in particolare al settore delle imprese turistico-balneari , che rende difficile l’allineamento di tale direttiva alla legislazione nazionale italiana, la quale, con il decreto “Milleproroghe” per l’anno
1. Riconosce questa particolarità ai terreni demaniali che sono anche confini di Stato?
2. I confini, in quanto tali, possono essere alienati e sottoposti all’uso turistico-balneare attraverso le aste o l’ “evidenza pubblica” previste dalla direttiva in questione a partire dal 2015 per le concessioni demaniali?
3. Ha mai considerato che, in nome di una malintesa venerazione del dio concorrenza, questi confini possano essere gestiti da mafie straniere?
4. Non ritiene che la soluzione del contenzioso tra l’Italia e
5. Non considera che la soluzione del contenzioso debba anche tener conto di garanzie per la sicurezza delle aree demaniali che coincidono con i confini?
E-004502/2011 Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione (24.6.2011) Nelle risposte alle interrogazioni scritte E-5588/09, E-3090/10 ed E-3629/10, la Commissione ha già avuto occasione di precisare che ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (la direttiva “servizi”) le autorità competenti che concedono autorizzazioni disponibili in numero limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, come sembra essere il caso delle concessioni alle imprese balneari cui fa riferimento l’onorevole parlamentare, sono tenute ad applicare una procedura di selezione che garantisca la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati potenziali. In conformità alle stesse disposizioni, le suddette autorizzazioni non possono prevedere un rinnovo automatico, né accordare particolari vantaggi al prestatore di turno. La Commissione non ritiene che l’applicazione di procedure aperte e non discriminatorie per l’assegnazione di concessioni di beni demaniali marittimi comporti di per sé rischi per la sicurezza nazionale. A condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva “servizi” consente agli Stati membri di tenere conto di un’ampia gamma di criteri nello stabilire le regole che le autorità competenti possono imporre ai prestatori di servizio nell’ambito di una procedura di selezione. È pertanto evidente che, fatti salvi i principi di non discriminazione e di proporzionalità, qualsiasi norma prevista dall’ordinamento italiano al fine di scongiurare il coinvolgimento di organizzazioni criminali in attività economiche e volta a salvaguardare la sicurezza nazionale può essere applicata ai prestatori di servizio scelti attraverso una procedura di selezione aperta. La Commissione conferma che sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità italiane affinché la normativa nazionale applicabile alle concessioni demaniali marittime sia modificata in modo da essere compatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione europea sopra citate.