Scambio dei diritti di emissione

Quello cartario è uno dei settori rientranti nel campo di applicazione della direttiva sullo scambio dei diritti di emissione. La proposta della Commissione presta il fianco a critiche su tre punti essenziali:

 

1) lo squilibrio negli oneri di riduzione;

2) le aste e gli obiettivi ambientali;

3) la cogenerazione.

 Ripartire l’onere al 21% per le imprese in ETS e al 10% per i trasporti, i servizi e il civile, di fronte all’impegno complessivo di riduzione del 14% rispetto al 2005, non è equo e non tiene conto che esiste una competizione non solo tra prodotti uguali (carta fatta in Italia e in Cina), ma anche tra prodotti e servizi diversi (carta fatta in impianti ETS e plastica fatta in impianti non ETS). Per il secondo punto, l’asta è uno strumento di assegnazione ma non incide minimamente sull’obiettivo ambientale. Il sistema può garantire i risultati prescindendo dal ricorso all’asta, che si riduce ad un mero sistema di tassazione sulle imprese sommandosi all’onere di riduzione delle emissioni. Per la cogenerazione, non ci sembra corretto assegnare quote per la produzione di energia elettrica partendo dall’assunto che tale produzione è concorrente con quella di energia tradizionale.  La cogenerazione industriale infatti non può competere ad armi pari con la produzione tradizionale perché limitata dai vincoli tecnologici derivati dal processo a cui è asservita. Per correggere queste distorsioni,  

perché la Commissione

  1)   Nella prospettiva di una più equa ripartizione dell’onere di riduzione, non assegna gratuitamente delle quote ai settori industriali fino al tetto delle emissioni fissate nell’obiettivo generale, incluse le quote per l’energia elettrica prodotta per cogenerazione ad alta efficienza in relazione all’auto-consumo?2)   Non individua anticipatamente i settori industriali a più alta intensità energetica che non sono in grado di gravare sul consumatore finale i maggiori costi dell’energia e adottando adeguate misure di compensazione?3)   Non adotta il pari trattamento tra impianti esistenti e nuovi entranti, includendo tra essi anche gli impianti che introducono modifiche significative?4)   Non esclude dal sistema gli impianti di piccole dimensioni, per i quali il rapporto tra i costi di partecipazione al sistema e i benefici ambientali ottenibili sono sproporzionati?In ogni caso, non definisce un sistema di aste che eviti fenomeni speculativi, restringendo l’accesso  agli operatori industriali e destinando i proventi ad attività finalizzate alla riduzione delle emissioni?