RICERCA, INNOVAZIONE E PROCEDURE AUDIT PER PMI

 I contratti che regolano la partecipazione ai finanziamenti del Programma Quadro e di altri programmi di ricerca e innovazione, prevedono che la Commissione possa effettuare degli audit finanziari nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto. Negli ultimi anni la politica di audit, d’intesa con l’OLAF, potrebbe causare una riduzione della partecipazione delle micro e piccole imprese ai suddetti programmi. Una politica di controllo finanziario ex-post, infatti, spesso dopo 4 o 5 anni senza adeguati controlli ex-ante, rischia di trovare impreparati i beneficiari più fragili (PMI). Nelle Guidelines, in realtà, sono fissati gli obblighi per i beneficiari, ma non quelli per l’amministrazione, ad es. numero di audit conducibili in parallelo, durata massima di una audit, diritti del beneficiario in termini di contradditorio, molteplicità di procedure  che non fanno parte delle guide finanziarie allegate al bando, utilizzo delle procedure più recenti o comunque più favorevoli all’auditor, abusi di potere per la documentazione richiesta in rapporto agli stessi progetti, carico di lavoro aggiuntivo per il beneficiario (spesso dopo anni dalla conclusone del progetto). La Commissione, inoltre, utilizza tra le conclusioni degli audit il concetto di “errore sistematico” del sistema di rendicontazione dei beneficiari ed il concetto di “estrapolazione”, allo scopo di rifiutare l’insieme dei costi di un contratto, anche se i beneficiari si conformano agli obblighi delle normative contabili nazionali. Nella sua collaborazione con l’OLAF, infine, la Commissione utilizza un elevato livello di discrezionalità e metodologie d’indagine previste per gli audit ordinari, insieme a procedure d’indagine a tutto campo impiegate in genere per la lotta alla frode.


 


La Commissione:



  1. Può definire un protocollo più preciso ex-ante da mettere a disposizione dei beneficiari?

  2. Non ritiene che la politica sopra descritta sia unicamente punitiva e metta i beneficiari in una situazione di incapacità ad ottemperare agli obblighi di controllo ex-post?

  3. Può spiegare la base giuridica dell’uso dei concetti di “errore sistematico” e di “estrapolazione”?

  4. Può indicare la base giuridica dell’uso di metodologie d’indagine previste per la lotta alla frode?

  5. In questo caso, può spiegare se la correlazione di dati ed informazioni riservate sugli stessi esperti, realizzata in modo non trasparente, con una cross-analisi tra diversi progetti indipendenti e distinti tra loro, talvolta riguardanti beneficiari diversi, è da considerarsi, in assenza di una procedura di frode conclamata e notificata, una violazione dei diritti, un grave abuso di potere ed un tentativo di costruzione di prove ad hoc, venendo meno alle condizioni generali del contratto?


IT


E-007454/2011


Risposta di Neelie Kroes


a nome della Commissione


(30.8.2011)


 


 


1. La portata delle verifiche finanziarie ex ante, che varia in funzione dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, è stabilita dal regolamento finanziario[1] e dalle sue modalità di esecuzione[2]. A seguito della decisione politica di limitare l’onere amministrativo dei beneficiari e garantire che i pagamenti siano effettuati entro un lasso di tempo ragionevole, la Commissione ha volutamente ridotto l’entità dei controlli da effettuare prima di procedere ai pagamenti. I pagamenti sono trattati sulla base di una dichiarazione sull’onore da parte dei beneficiari. Al fine di aiutare i beneficiari a comprendere meglio e a rispettare le disposizioni contrattuali per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione pubblica linee guida[3] in materia di certificazione e aspetti finanziari e offre un servizio di helpdesk.


 


2. La Commissione ritiene che una politica di controllo finanziario ex post, associata a controlli ex ante alleggeriti, non sia puramente punitiva poiché lo scopo di una revisione finanziaria è principalmente garantire la corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione. La possibilità di una verifica ex post, le relative condizioni e il periodo contrattualmente verificabile sono espressamente previsti nelle convenzioni di sovvenzione nel settore della ricerca firmate dal beneficiario. Tutte le revisioni contabili ex post comprendono una procedura in contraddittorio nel corso della quale il beneficiario è invitato a presentare le proprie osservazioni sui risultati della revisione.


 


3. L'”estrapolazione” si riferisce all’ipotesi che un errore di natura sistematica rilevato nel corso di una revisione si ripercuota anche su progetti e periodi non sottoposti alla revisione contabile. Sulla base dei principi definiti nel regolamento finanziario[4], in particolare il principio della sana gestione finanziaria, la Commissione invita i beneficiari a correggere questi errori nella misura in cui siano applicabili a tutti i progetti soggetti a revisione contabile.


 


4. La prevenzione delle frodi è un elemento importante della strategia di controllo della Commissione. Le verifiche ex post possono essere organizzate sulla base di un’analisi dei rischi, laddove le probabilità di inadempienza di disposizioni finanziarie contrattualmente convenute sono superiori al normale. Al fine di affrontare questi rischi specifici, in conformità dei principi di revisione internazionali (“ISA 240”) che disciplinano le responsabilità dei revisori in relazione alle frodi, si possono utilizzare metodi specifici di revisione contabile adeguati al profilo di rischio del beneficiario, anche in cooperazione con l’OLAF.


 


5. La Commissione non ritiene che la correlazione di dati e informazioni concernenti gli esperti a disposizione della Commissione, costituisca una violazione di diritti, un grave abuso di potere o un tentativo di costruire prove ad hoc. Conformemente al regolamento finanziario, la Commissione è incaricata di eseguire le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità. Infatti, le revisioni contabili sono effettuate nel pieno rispetto della riservatezza e delle norme sulla protezione dei dati[5].






[1]     Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.



[2]     Articolo 47 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.



[3]          http://cordis.europa.eu.



[4]     Articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.



[5]     Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).