La mia regione, la Lombardia, ha stabilito con una delibera del 2008 in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, che in caso di mancata messa a norma dell’impianto, sono ritenuti responsabili e sanzionabili anche soggetti terzi, oltre al proprietario e all’amministratore del condominio.
La Commissione:
1. | È a conoscenza di normative analoghe in altri Stati Membri? |
2. | Considera la responsabilità di soggetti terzi compatibile con la normativa europea? |
3. | Non ritiene necessario svincolare soggetti terzi da tale responsabilità nel caso in cui, dopo che questi abbiano segnalato per iscritto i necessari interventi per mettere a norma un impianto o per il rispetto del rendimento minimo previsto, la proprietà o l’amministratore non abbiano provveduto a compiere le azioni utili a tal fine? |
Risposta data data Günther Oettinger a nome della Commissione | ||||||||||
1. La Commissione sa dell’esistenza di norme analoghe ma meno rigorose, ad esempio in Germania, dove con la «dichiarazione dell’imprenditore» si attribuisce a terzi la responsabilità di rispettare gli obblighi di legge nel campo dell’edilizia. Riguarda, ad esempio, la conferma da parte di terzi della corretta installazione o potenziamento di un impianto termico a norma di legge. La dichiarazione dell’imprenditore è stata introdotta per snellire la burocrazia legata ai controlli di conformità a livello delle autorità pubbliche. Non fa tuttavia ricadere su terzi la responsabilità di investimenti decisi dal proprietario o dall’amministratore di un condominio. 2. Il diritto sostanziale in materia di responsabilità delle parti, inclusi i terzi, allo stato attuale non è definito dal diritto dell’Unione. Il diritto dell’Unione fornisce unicamente disposizioni sul diritto applicabile nelle controversie transfrontaliere: il regolamento (CE) n. 864/2007(1)definisce la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), mentre il regolamento (CE) n. 593/2008(2) definisce la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). Il diritto dell’Unione non definisce tuttavia il diritto sostanziale in materia di responsabilità e perciò le controversie in fatto di obbligazioni contrattuali sono definite unicamente dal diritto interno dello Stato membro. Ciò vale anche per una legislazione più specifica come quella edilizia: mentre gli impianti termici, quando sono permanentemente incorporati negli edifici, possono essere considerati materiale da costruzione ai sensi della direttiva applicabile 89/106/CEE (direttiva sui prodotti da costruzione)(3), le norme sui requisiti che tali prodotti devono avere, riguardanti il loro funzionamento (rendimento energetico o altro), non possono fondarsi sulla suddetta direttiva, ma potrebbero basarsi sulla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia(4). Ciò nonostante, spetta interamente agli Stati membri disciplinare le attività di costruzione o le responsabilità ad esse connesse. La questione dell’eventuale responsabilità di terzi per i prodotti da Lei citati (o la loro installazione) non è quindi da valutarsi alla luce delle due direttive summenzionate. 3. Poiché il diritto sostanziale sulla responsabilità o sulla legge applicabile in materia di responsabilità non è definito dal diritto dell’Unione, la questione può essere trattata solo a livello di Stati membri.
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