Responsabilità di soggetti terzi per impianti termici

La mia regione, la Lombardia, ha stabilito con una delibera del 2008 in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, che in caso di mancata messa a norma dell’impianto, sono ritenuti responsabili e sanzionabili anche soggetti terzi, oltre al proprietario e all’amministratore del condominio.

La Commissione:

1. È a conoscenza di normative analoghe in altri Stati Membri?
2. Considera la responsabilità di soggetti terzi compatibile con la normativa europea?
3. Non ritiene necessario svincolare soggetti terzi da tale responsabilità nel caso in cui, dopo che questi abbiano segnalato per iscritto i necessari interventi per mettere a norma un impianto o per il rispetto del rendimento minimo previsto, la proprietà o l’amministratore non abbiano provveduto a compiere le azioni utili a tal fine?

Risposta data data Günther Oettinger a nome della Commissione

1. La Commissione sa dell’esistenza di norme analoghe ma meno rigorose, ad esempio in Germania, dove con la «dichiarazione dell’imprenditore» si attribuisce a terzi la responsabilità di rispettare gli obblighi di legge nel campo dell’edilizia. Riguarda, ad esempio, la conferma da parte di terzi della corretta installazione o potenziamento di un impianto termico a norma di legge. La dichiarazione dell’imprenditore è stata introdotta per snellire la burocrazia legata ai controlli di conformità a livello delle autorità pubbliche. Non fa tuttavia ricadere su terzi la responsabilità di investimenti decisi dal proprietario o dall’amministratore di un condominio.

2. Il diritto sostanziale in materia di responsabilità delle parti, inclusi i terzi, allo stato attuale non è definito dal diritto dell’Unione.

Il diritto dell’Unione fornisce unicamente disposizioni sul diritto applicabile nelle controversie transfrontaliere: il regolamento (CE) n. 864/2007(1)definisce la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), mentre il regolamento (CE) n. 593/2008(2) definisce la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

Il diritto dell’Unione non definisce tuttavia il diritto sostanziale in materia di responsabilità e perciò le controversie in fatto di obbligazioni contrattuali sono definite unicamente dal diritto interno dello Stato membro. Ciò vale anche per una legislazione più specifica come quella edilizia: mentre gli impianti termici, quando sono permanentemente incorporati negli edifici, possono essere considerati materiale da costruzione ai sensi della direttiva applicabile 89/106/CEE (direttiva sui prodotti da costruzione)(3), le norme sui requisiti che tali prodotti devono avere, riguardanti il loro funzionamento (rendimento energetico o altro), non possono fondarsi sulla suddetta direttiva, ma potrebbero basarsi sulla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia(4). Ciò nonostante, spetta interamente agli Stati membri disciplinare le attività di costruzione o le responsabilità ad esse connesse. La questione dell’eventuale responsabilità di terzi per i prodotti da Lei citati (o la loro installazione) non è quindi da valutarsi alla luce delle due direttive summenzionate.

3. Poiché il diritto sostanziale sulla responsabilità o sulla legge applicabile in materia di responsabilità non è definito dal diritto dell’Unione, la questione può essere trattata solo a livello di Stati membri.

(1) GU L 199 del 31.7.2007.
(2) GU L 177 del 4.7.2008.
(3) GU L 40 dell’11.2.1989.
(4) GU L 1 del 4.1.2003.