Prodotti tessili importati nell’UE

Il regolamento (CE) n. 1907/2006(1) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) stabilisce una rigida serie di norme in materia di utilizzo degli agenti chimici nella produzione dei prodotti tessili. Tali norme, intese a proteggere i lavoratori, i consumatori e l’ambiente, sono in contrasto con il quadro giuridico non rigoroso e con i controlli che si applicano ai prodotti tessili importati. In particolare, la Repubblica popolare cinese ha introdotto nel 2005 rigide norme applicabili soltanto ai prodotti tessili «prodotti, venduti e utilizzati» sul proprio territorio, che però non si applicano ai prodotti tessili destinati all’esportazione (cfr. il codice tecnico nazionale per la sicurezza dei prodotti tessili GB 18401). Di conseguenza, mentre i prodotti tessili europei destinati alla vendita sul mercato europeo o cinese sono soggetti a rigide norme e controlli, i prodotti cinesi dispongono di un più facile accesso al mercato europeo, in quanto non devono rispettare né il regolamento REACH né le norme cinesi.

È la Commissione a conoscenza dei rischi che corrono i consumatori europei acquistando prodotti tessili cinesi?

Come intende la Commissione far fronte alla questione della sicurezza dei consumatori europei?

Come intende la Commissione far fronte agli effetti negativi che una simile situazione ha sul mercato interno e sui cluster dell’industria tessile europea come a Prato, in Italia?

È la Commissione disponibile a promuovere la piena applicazione delle norme REACH ai prodotti tessili importati nell’UE?

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
Risposta data dal signor Dalli a nome della Commissione

Come indicato nella precedente risposta della Commissione all’interrogazione scritta n. E‑6653/09(1), tutti i prodotti tessili e di abbigliamento fabbricati nell’UE o importati da paesi terzi devono rispettare le prescrizioni della normativa UE. In particolare, i prodotti tessili devono rispettare le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi di cui all’allegato XVII del regolamento REACH(2).

Inoltre, i prodotti tessili immessi sul mercato UE devono rispettare i requisiti di sicurezza dei prodotti di consumo stabiliti dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD)(3).

Poiché le stesse norme di sicurezza dei prodotti, incluse le prescrizioni REACH, sono applicabili sia ai prodotti tessili importati sia che a quelli fabbricati nell’UE, il rischio connesso alla presenza di sostanze nocive nei prodotti importati rimane limitato.

Qualora sia dimostrato che un prodotto presenta un rischio serio connesso all’uso di sostanze chimiche finora sconosciute nella fabbricazione di prodotti di consumo, la Commissione può agire nell’ambito della GPSD(4). Ad esempio, La Commissione ha vietato il dimetilfumarato (DMF), una sostanza chimica che causa gravi reazioni cutanee, che è impiegata in una serie di prodotti di consumo tra cui i prodotti in pelle. Di conseguenza, a partire dal 1o maggio 2009 nell’UE è vietato l’uso del DMF per i prodotti di consumo.

Occorre ribadire che la Commissione ritiene di massima importanza l’applicazione degli obblighi imposti da REACH, incluse le restrizioni relative a talune sostanze pericolose usate nei prodotti tessili. Anche se l’applicazione della legislazione UE spetta agli Stati membri, nel quadro del regolamento REACH, i loro sforzi sono coordinati dal forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione. Inoltre, la Commissione segue da vicino l’applicazione del regolamento REACH da parte degli Stati membri.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
(2) Allegato XVII del regolamento (EC) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag.1), modificato dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione (GU L 164 del 26.6.2009, pag.7).
(3) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(4) Articolo 13 della GPSD