PROSTITUZIONE MINORILE E ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Da
un’inchiesta giornalistica, che fa riferimento alle indagini della procura dei
minori di Milano, è emerso come in città esista un vero e proprio racket della
prostituzione minorile, basato principalmente in p.zza Trento e facente capo ad
un’organizzazione criminale rumena. I ragazzini, tra gli 11 e i 13 anni di
media, sono venduti dalle madri a circa 8.000 euro alla gang, che li porta in
Italia, costringendoli con la violenza a prostituirsi con pedofili e a rubare. L’organizzazione
stando alle indagini ha anche ramificazioni in altri Stati Membri, come Regno
Unito e Francia. Ovviamente il mezzo privilegiato per la diffusione di
materiale pedopornografico è il deep web, dove proliferano siti come
“Lolita city” che offrono foto, video e racconti di esperienze con
minori. I ragazzini coinvolti sono “privati della loro umanità”
riferisce il giudice, che racconta come poi questi, diventati più grandi, si
facciano a loro volta sfruttatori di ragazzi più piccoli.

 

La
Commissione

 

1.    È
al corrente di questa situazione e nel caso quali strumenti utilizza per
monitorare e contrastare la diffusione e lo sfruttamento della pedofilia?

2.    Non
ritiene di doversi impegnare a sensibilizzare gli Stati Membri a ratificare la Convenzione di
Istanbul contro la violenza sulle donne e sui minori?

3.    Con
quali misure comunitarie cerca di arginare la ramificazione di organizzazioni
criminali negli Stati Membri?

4.    Quali
misure utilizza per il controllo del deep web e per arginare le attività
criminali su internet, compresa la diffusione di materiale pedopornografico?


IT

E-013543/2013

Risposta
di Cecilia Malmström

a nome
della Commissione

(24.1.2014)

La direttiva sullo sfruttamento sessuale dei minori[1] ravvicina le legislazioni degli
Stati membri per contrastare i reati del tipo descritto dall’onorevole
deputata. Tale strumento giuridico configura come reato la prostituzione
minorile, la pornografia minorile e l’adescamento di minori, stabilisce livelli
minimi di sanzioni e mira ad agevolare le segnalazioni e a tutelare le vittime
minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali. Gli Stati membri sono
tenuti a istituire unità investigative per individuare le vittime minorenni,
analizzando la pornografia minorile e ricorrendo eventualmente a strumenti
investigativi speciali. Devono inoltre assicurare la tempestiva rimozione delle
pagine web contenenti materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e
adoperasi per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del
loro territorio, e possono bloccare l’accesso alle pagine web che diffondono
materiale pedopornografico nel loro territorio.

 

Il Centro
europeo per la lotta alla criminalità informatica, situato presso Europol, ha
incluso tra le sue priorità la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori
online. Esso mira a diventare il punto di riferimento dell’UE in materia di
lotta alla criminalità informatica, sviluppando capacità operative ed
analitiche ai fini delle indagini e della cooperazione con i partner
internazionali.

 

La
cooperazione a livello internazionale è fondamentale. La Commissione ha
sostenuto il varo dell’Alleanza mondiale contro l’abuso sessuale di minori
online, con cui 52 Stati si sono impegnati a identificare le vittime minorenni,
migliorare le indagini, aumentare la sensibilizzazione del pubblico e ridurre
la disponibilità della pornografia minorile.

 

La
direttiva 2011/36/UE
[2] contiene disposizioni giuridiche
sulla tutela e l’assistenza incondizionate ai minori vittime della tratta e
sulla repressione e prevenzione della tratta. Agli Stati membri che non hanno
ancora comunicato le relative misure di attuazione sono stati inviati pareri
motivati
[3]. Ulteriori misure sono previste
nella strategia dell’UE
[4].

 



[1]
    Direttiva 2011/93/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

[2]
    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L
101 del 15.4.2011).

[3]
    Cipro, Spagna, Italia e Lussemburgo.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il
6 aprile 2013.

[4]
    La strategia dell’UE per
l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 – 2016), COM(2012) 286
final.