Accesso ai mercati terzi/Codice tecnico cinese sicurezza prodotti tessili

Da tempo si registrano doglianze, sempre più numerose, di comparti industriali europei che incontrano difficoltà tecniche ed amministrative, insolite ed inattese, nell’accesso ai mercati dei paesi terzi. Si tratta in molti casi di barriere non tariffarie; al contrario, molto spesso i prodotti provenienti da tali paesi terzi nel mercato europeo godono di condizioni più vantaggiose nell’accesso. Si pone quindi il problema di condizioni asimmetriche e penalizzanti in tali scambi commerciali.

In particolare si segnala il caso, lamentato dall’Unione Industriale di Prato, il più importante distretto tessile italiano, che lamenta alle dogane cinesi un vaglio così rigoroso per i prodotti tessili da potersi definire cavilloso ed ostruzionistico, in aggiunta all’onerosità delle analisi di laboratorio a carico delle imprese italiane ed europee, collegate al rispetto del Codice Tecnico nazionale cinese per la sicurezza dei prodotti tessili (National General Safety Technical Code for Textile Products GB 18401 del 19.5.2005).

Tale norma prevede una disciplina assai rigorosa per l’industria tessile in termini di parametri eco-tossicologici da rispettare nella produzione, nell’importazione e nella commercializzazione dei prodotti nel mercato locale, a protezione della salute dei consumatori.

Purtroppo tale Codice non si applica quando il prodotto realizzato nella Repubblica Popolare Cinese viene esportato in mercati dove non sono in vigore normative analoghe, come nel caso dell’Unione europea; sono evidenti pertanto i rischi potenziali per i consumatori europei in termini di salute e sicurezza, a cui si collega l’assenza di reciprocità nelle condizioni di accesso ai rispettivi mercati.

La Commissione è al corrente di queste difficoltà di accesso al mercato cinese?

È disposta ad avviare con le corrispondenti autorità cinesi una discussione approfondita su tali difficoltà d’accesso per l’industria tessile europea, estendendo tale confronto alla possibilità di rendere obbligatorie le norme del Codice Tecnico nazionale ai prodotti esportati nel Mercato Interno dell’UE o, alternativamente, a prevedere normative analoghe a cui debbano assoggettarsi i prodotti importati?

Risposta data da Karel De Gucht a nome della Commissione

La Commissione è consapevole delle questioni relative all’accesso al mercato cinese e le sta regolarmente affrontando con le autorità cinesi. Riguardo agli ostacoli incontrati dalle imprese europee nei paesi terzi, la Commissione ha rafforzato e adattato la sua strategia di accesso al mercato attraverso un partenariato più forte fra tutti gli interessati coinvolti in casi specifici di ostacoli di accesso al mercato.

Per quanto concerne il codice tecnico nazionale cinese per la sicurezza dei prodotti tessili (GB 18401) la Commissione è consapevole che la legislazione fissa requisiti più rigorosi per prodotti tessili e di abbigliamento di quanto richiesto dalla legislazione europea. La Commissione europea ha inviato commenti scritti alla Cina al tempo della notificazione della GB 18401 nell’ambito dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel settembre 2003 (notificazione G/TBT/N/CHN/20). Di recente la Cina ha notificato una revisione del codice tecnico nazionale cinese per la sicurezza dei prodotti tessili (notificazione G/TBT/N/CHN/20/rev.1), cui la UE ha inviato commenti scritti il 16 aprile 2010.

Nei suoi commenti, la UE ha ribadito che in conformità dell’accordo TBT dell’OMC, i regolamenti tecnici non devono essere più restrittivi degli scambi di quanto sia necessario per soddisfare un obiettivo legittimo. In particolare, la UE ha sottolineato che i limiti per i parametri senza un nesso comprovato con la salute e la sicurezza dei consumatori debbano rimanere volontari. La UE ha anche chiesto alla Cina di fornire ulteriori prove scientifiche riguardo a taluni requisiti che risultano più rigorosi dei requisiti propri dell’UE per i prodotti tessili (ad es. restrizioni nell’ambito di REACH), e di allineare pienamente le sue normative a quelle internazionali dell’organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Infine, l’UE ha richiesto alla Cina di confermare che vengono accettati anche i metodi di prova e le relative relazioni da laboratori internazionalmente accreditati quale prova di conformità ai requisiti stabiliti dal codice tecnico nazionale per la sicurezza generale. Dopo ricevimento della risposta cinese ai commenti UE, quest’ultima può sollevare il tema presso l’OMC.

La Commissione ha anche l’intenzione di affrontare questi temi nel corso della prossima riunione del dialogo regolamentare «meccanismo di consultazione sui prodotti industriali e l’OMC/TBT» stabilito fra la Commissione e l’amministrazione generale della Cina incaricata dell’ispezione della qualità, dell’ispezione e della quarantena (AQSIQ). Se del caso si possono sollevare questioni relative alla sicurezza dei prodotti tessili anche nel contesto del dialogo regolare UE-Cina sulla sicurezza dei consumatori, il controllo del mercato e l’allarme per i prodotti pericolosi (RAPEX).

La Commissione prende atto infine che l’UE e la Cina sono libere di sviluppare e introdurre regolamentazioni tecniche obbligatorie applicabili ai prodotti importati e commercializzati nei propri territori, purché siano conformi alle disposizioni dell’OMC e in particolare all’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio. I prodotti che entrano sul mercato europeo devono conformarsi alle normative UE, mentre quelli commercializzati in Cina devono soddisfare i requisiti cinesi. Il ruolo dei dialoghi bilaterali consiste nel cercare di ottenere un grado più elevato di convergenza fra i requisiti UE e quelli cinesi, in particolare attraverso una maggior armonizzazione con le norme internazionali.