PASSEGGERI LASCIATI A TERRA

Anche quest’anno, durante le vacanze estive e non solo, è accaduto ai
passeggeri di certe compagnie aeree di rimanere a terra per le ragioni più
varie. Emblematico il caso della compagnia low
cost
Wind Jet, sull’orlo del fallimento, che il 12 agosto ha lasciato a
terra 8 mila passeggeri (in tutto, fino a ottobre saranno 300 mila). Sono 40 i
voli speciali delle altre compagnie su cui sono state trasportati i passeggeri
rimasti a terra. La collera è esplosa in diversi aeroporti: attesa di ore,
pagamento dei sovrapprezzi e delle doppie tasse richiesti per un nuovo imbarco,
balzelli imposti da alcune biglietterie aeroportuali; C’è chi parla addirittura
di appropriazione indebita. Chi rimborserà i viaggiatori di queste spese
supplementari?

  1. E’ in grado, la Commissione, di riferirci se in
    questa vicenda, come in tante altre, sono state rispettate le regole
    previste dalle normative comunitarie a tutela dei viaggiatori danneggiati?
  2. Esistono fondi di
    garanzia da parte delle compagnie aeree per garantire tali rimborsi?

L’eventuale intervento dei poteri pubblici per assicurare questa
garanzia può essere considerato aiuto di Stato?

E-008276/2012

Risposta di Siim Kallas

a nome della Commissione

(20.11.2012)

 

Se da una parte il settore aereo è divenuto un mercato aperto
e competitivo, caratterizzato da più rotte, una maggiore scelta e prezzi
migliori per i passeggeri, dall’altra esiste la possibilità che le compagnie
aeree falliscano, con possibili conseguenze negative per i passeggeri rimasti a
terra[1].
La cancellazione del volo in caso di fallimento della compagnia aerea non è
esclusa dal regolamento (CE) n. 261/2004 ma spesso le compagnie aeree e
gli Stati membri mettono a disposizione risorse supplementari per aiutare i
passeggeri. In alcuni casi vengono utilizzati anche fondi di garanzia e
assicurazioni[1].

 

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, i recenti
fallimenti di Spanair e Malev sono stati complessivamente ben gestiti grazie
all’approccio proattivo delle autorità nazionali, ad esempio nel fornire
informazioni e nel promuovere speciali tariffe di salvataggio a basso costo di
altre compagnie. Dai contatti con le autorità italiane per la tutela dei
consumatori risulta che ciò sarebbe avvenuto anche nel caso di WindJet.

 

Inoltre, a norma della Direttiva 90/314/CEE del Consiglio[2]
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, i viaggiatori
sono tutelati in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi tutto compreso
o del vettore aereo, purché il primo garantisca il trasporto convenuto dei
passeggeri anche nel caso in cui il vettore aereo diventi insolvente.

 

Se il fondo di garanzia fosse istituito da una società
privata (ad esempio una o più compagnie aeree) e successivamente garantito da
un’autorità pubblica, allora potrebbero entrare in gioco questioni relative ad
aiuti di Stato, in quanto ciò solleverebbe le compagnie aeree da costi che sarebbero
solitamente a loro carico. In questi casi le condizioni stabilite nella
Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie[3]
andrebbero rispettate.

 



[1]     Maggiori
informazioni si possono trovare in uno studio eseguito per conto della
Commissione europea e disponibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/studies/doc/2011_03_passenger-rights-airline-insolvency.pdf

[2]     GU L 158
del 23.6.1990, pag. 59.

[3]     GU C 155
del 20.6.2008, pag. 10.