Con la sentenza C-59/11 del 12 luglio 2012, la
Corte di Giustizia dell’UE ha sancito il divieto di commercializzare sementi di
varietà tradizionali che non siano iscritte nel catalogo ufficiale europeo. La
sentenza ha scatenato vivaci reazioni, perché secondo i critici, essa metterebbe a rischio la biodiversità dei
prodotti contadini. In Italia; ad esempio, sarebbe minacciata la sopravvivenza
della zucchina pasticcina, o la
pastinaca violetta, o ancora la melanzana a pasta rossa, tutti prodotti che
nascono dalle sementi antiche e sono stati salvati dall’estinzione grazie allo
scambio fatto nei meeting animali o sui forum online da piccoli agricoltori e contadini appassionati;
La
Commissione
- può
confermare questi timori? - In
caso affermativo, non ritiene che la decisione rappresenti un’ingiustizia
che rischia di spazzare via millenni di civiltà contadina? - Non
crede che venga meno la salvaguardia della varietà delle piante antiche,
unica alternativa a sementi industriali e Ogm? - Può
confermare se la sentenza scardina la strategia italiana sulle produzioni
tipiche e tradizionali e compromettere il lavoro compiuto dagli Stati
membri per valorizzare i prodotti locali Doc, Dop e Igp?
L’omologazione ai registri non
rischia di perdere autenticità?
E-008275/2012
Risposta di Maros Šefčovič
a nome della Commissione
(5.11.2012)
1. La Commissione è
consapevole del crescente interesse per le varietà tradizionali e del fatto che
queste trovano difficoltà a soddisfare i criteri che disciplinano la registrazione
delle varietà vegetali. La
Commissione ha pertanto adottato requisiti meno rigorosi per
la commercializzazione delle varietà da conservazione e delle varietà
amatoriali. A seguito di una valutazione esaustiva la Commissione sta concludendo
ora il riesame della legislazione sulla commercializzazione delle sementi e del
materiale di moltiplicazione vegetativa.
2. La sentenza della Corte di Giustizia
dell’UE del luglio 2012 (causa C-59/11)[1] ha confermato
l’efficacia legale della legislazione UE.
3. L‘attuazione nazionale
della direttiva 2009/145/CE sulla conservazione dei vegetali e le varietà
amatoriali[2]
ha portato nell’arco di meno di 21 mesi alla registrazione di 475 varietà
vegetali nel catalogo comune. Tale cifra appare destinata ad aumentare ancora.
4. La citata sentenza relativa
alla causa C-59/11 non mette in questione il regolamento (CE) n. 510/2006[3].
Obiettivo del regolamento è incoraggiare una produzione agricola diversificata,
tutelare da possibili usurpazioni le denominazioni vigenti dei prodotti e
informare i consumatori sulle caratteristiche specifiche dei prodotti.
5. Il controllo varietale è
effettuato per assicurare che le varietà siano distinte, uniformi e stabili. Vi
sono attualmente ad esempio più di 17 000 varietà vegetali registrate a livello
UE. Ciò indica che il regime di registrazione delle varietà non porta ad una
uniformazione, ma incoraggia piuttosto lo sviluppo di nuove varietà. I requisiti
meno rigorosi previsti per le varietà tradizionali ne incoraggiano la produzione
e contribuiscono alla conservazione della diversità genetica.
[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125002&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3800110
[2] Direttiva
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe
per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in
particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di
varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini
commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per
la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai
fini del SEE) (GU L 312 del 27.11.2009).
[3] Regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006).