NATURA GIURIDICA DEL FISCAL COMPACT

Molti
critici del Fiscal Compact sottolineano criticamente – con pervicace
ostinazione – il fatto che esso sia un trattato internazionale e non un
trattato dell’Unione europea, come se la sua natura giuridica fosse in un certo
modo difforme da quella dei trattati europei.

 

La
Commissione

 

1.    Può
chiarirci questa eventuale differenza?

2.    In
quanto trattato internazionale il Fiscal Compact è subordinato alle norme
consuetudinarie che rientrano nella disciplina della Convenzione di Vienna del
1980?

3.    E
i trattati europei quale rapporto hanno con questa Convenzione?

In caso di conflitto d’interpretazione o di
applicazione quale Corte si deve adire per ottenere giustizia?

IT

E-014186/2013

Risposta di José Manuel Barroso

a nome della Commissione

(17.2.2014)

Il patto di bilancio è contenuto nell’articolo 3 del trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e
monetaria (TSCG). Il TSCG è un trattato internazionale concluso tra alcuni
Stati membri al di fuori dell’ordinamento giuridico dell’UE. L’Unione europea
non è parte del TSCG. In quanto trattato internazionale, il TSCG è soggetto
alle norme consuetudinarie internazionali sui trattati codificate dalla
Convenzione di Vienna del 1980.

 

Esso ha tuttavia forti collegamenti con il diritto dell’Unione,
fa riferimento a strumenti giuridici dell’UE e si basa in parte sul suo quadro
istituzionale. A norma dell’articolo 16 del TSCG, sono adottate le misure
necessarie per incorporare il contenuto del trattato nell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea. In virtù del principio del primato del diritto dell’Unione,
il TSCG deve conformarsi alle disposizioni del diritto primario e secondario
dell’UE. Questo è confermato dall’articolo 2 del TSCG, a norma del quale Il
trattato si applica solo nella misura in cui è compatibile con il diritto dell’Unione
europea.

 

Attraverso il meccanismo di cui all’articolo 273 del TFUE, il
TSCG sancisce la competenza della Corte di giustizia a conoscere di qualsiasi
controversia tra Stati membri sul fatto che abbiano adottato o meno
provvedimenti in conformità del patto di bilancio (articolo 8 del TSCG).