Mutilazioni Genitali Femminili – Documento di Lavoro

DOCUMENTO DI LAVORO

” MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI”

Introduzione

Il presente documento di lavoro si propone di aprire il dibattito sulle MGF nell’UE in sede di Commissione FEMM, al fine di :

· verificare quali sono stati i progressi realizzati a seguito della risoluzione del 2001

· valutare quali sono i passi successivi da compiere nell’ottica dell’eliminazione delle MGF.

I flussi migratori che hanno interessato l’Europa negli ultimi trent’anni hanno contribuito alla diffusione nelle società europee di nuove culture, tradizioni, costumi e comportamenti.

In tale contesto sono state mantenute, all’interno dell’UE, pratiche “tradizionali cruente” fondate sul genere, quali risultano essere le Mutilazioni Genitali Femminili .

A livello internazionale la crescente presa di coscienza di tale fenomeno si iscrive nell’approccio generale della tutela dei diritti della donna. Cio’ ha permesso ”alle attiviste africane” di precisare la natura violenta di questa pratica, con l’introduzione del termine “mutilazioni” in luogo di “circoncisione femminile”.

Ad oggi risulta difficile monitorare e valutare concretamente l’impatto delle MGF a livello Europeo, nella misura in cui oltre alle pratiche svolte sul territorio UE in modo clandestino, permane il rischio della pratica su bambine nel quadro di un rientro temporaneo nel paese di origine.

Non è semplice ricostruire le origini del fenomeno: si tratta di usanze e riti tribali di origine arcaica profondamente radicati nelle comunità etniche locali che le praticano.I motivi invocati, attualmente per la pratica delle MGF sono di cinque tipi: – Religione (MGF invocate – erroneamente – in nome dell’Islam[1])- Salute (Ripercussioni positive sulla fertilitá, oppure rischi di impotenza per gli uomini)- Situazione socio-economica : MGF come pre-condizione al matrimonio)- Tradizione/Riconoscimento etnico- Immagine della femminilità (MGF simbolo del riconoscimento della propria condizione femminile, che implica il rischio di desiderio sessuale e di disonore) I dati dell’OMS rivelano che le MGF sono diffuse in 28 paesi Africani, in Medio Oriente. ed in alcuni paesi asiatici (Indonesia, Malesia e Paesi limitrofi) che circa 100/140 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subito tale pratica e ogni anno circa 4 milioni sono potenzialmente a rischio.La pratica medica e diversi studi sulle conseguenze fisiche, a breve ed a lungo termine, nonchè psicologiche legate alle MGF hanno dimostrato la gravità del fenomeno. Posizione del Parlamento Europeo I documenti internazionali sull’argomento Mutilazioni Genitali Femminili affrontano e condannano il problema sotto differenti prospettive e cioé:
· Dimensione dei diritti umani
· Dimensione dei diritti delle donne· Dimensione dei diritti del bambino

Il Parlamento ha adottato in diverse occasioni una posizione ferma che condanna la pratica delle MGF e che chiede sia alla Commissione europea sia agli Stati Membri di concepire ed attuare una strategia globale mirata all’eliminazione delle MGF, che includa tra l’altro azioni di tipo legislativo in merito alla prevenzione ed alla repressione di tale pratica.

(Risoluzione A5-285/2001 sulle mutilazioni genitali femminili).

Infatti il PE sempre nelle sue precedenti pronunce ha giá riconosciuto che :

– qualsiasi mutilazione genitale femminile costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei suoi diritti fondamentali,

– le MGF derivano da strutture sociali che sono fondate sulla disparità fra i sessi e su relazioni squilibrate di potere, dominio e controllo nelle quali la pressione sociale e familiare è alla fonte della violazione di un diritto fondamentale quale il rispetto dell’integrità personale,

– una valida istruzione e informazione permette la dissuasione dall’esercizio di questa pratica, riconoscendo in particolare che è importante convincere le popolazioni che è possibile rinunciare a determinate pratiche senza per questo rinunciare, nella loro ottica, ad aspetti significativi della propria cultura,

– nel quadro di una politica europea comune dell’immigrazione e d’asilo, la Commissione e il Consiglio devono tenere conto del rischio di mutilazione genitale femminile nonchè nell’ambito delle negoziazioni tra UE e Paesi Terzi

– gli Stati membri dispongono ormai di un quadro giuridico comunitario che permette loro di adottare una politica efficace di lotta contro le discriminazioni e di applicare un regime comune in materia di asilo nonché una nuova politica dell’immigrazione (articolo 13 e titolo IV del trattato CE).

Inoltre, il Parlamento ha chiesto :

– che l’Unione europea e gli Stati membri collaborino all’armonizzazione della legislazione esistente e all’elaborazione di una legislazione specifica in materia nel nome dei diritti della persona, della sua integrità, della libertà di coscienza e del diritto alla salute;

– che la Commissione elabori un’impostazione strategica integrale allo scopo di eliminare la pratica delle mutilazioni genitali femminili nell’Unione europea, la quale deve andare al di là della semplice denuncia di questi atti e stabilire meccanismi giuridici e amministrativi, ma anche preventivi, educativi e sociali, che permettano alle donne vittime e in condizioni di esserlo di ottenere una vera protezione.

– all’Unione europea e agli Stati membri di perseguire, condannare e sanzionare la realizzazione di queste pratiche applicando una strategia integrale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale e di integrazione della popolazione immigrante.

DAPHNE III : l’azione di riferimento a livello comunitario

Questo programma è stato lo strumento-chiave per il finanziamento di azioni volte alla conoscenza, alla prevenzione, e alla tutela delle persone vittime o a rischio di MGF.

DAPHNE ha finanziato finora 14 progetti sulle MGF, per un’ammontare globale di 2.4 euro in 10 anni.

Nel rispetto dello scopo generale del programma DAPHNE, i progetti mirano allo scambio di buone pratiche, alla sensibilizzazione nonché alla costituzione di reti.

Il programma DAPHNE ha certamente , finora, consentito di migliorare la conoscenza e la presa di coscienza dell’estensione del fenomeno nell’UE, tuttavia, per la natura stessa del programma DAPHNE e le risorse a disposizione, non appare realistico il raggiungimento dell’eliminazione delle MGF unicamente attraverso questi progetti

Priorità per la prevenzione e l’eliminazione delle MGF in Europa Per poter prevenire ed eliminare la pratica delle MGF in Europa bisogna attuare una valida strategia che potrebbe consistere in : · quantificare il numero di donne che sono state soggette a MGF e di quelle che sono a rischio in ciascun Paese Europeo. · creazione di un “protocollo sanitario europeo” di monitoraggio e di una banca dati sul fenomeno, utili ai fini statistici e per interventi mirati d’informazione alle comunità immigrate coinvolte

· predisposizione di dati scientifici la cui funzione potrebbe essere quella di essere di supporto all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per i suoi

interventi di sostegno al superamento delle MGF nel territorio africano. ed europeo

· creazione di una raccolta di best practises a vari livelli ed una analisi del loro impatto (possibilmente attraverso i progetti finanziati e i risultati ottenuti attraverso DAPHNE III) e provvedere ad un’ampia diffusione di tali dati.
· Rafforzare le Reti europee esistenti per la prevenzione delle pratiche tradizionali nocive, per esempio nella disponibilità di corsi di formazione per le ONG, le Associazioni Non Profit Territoriali, gli Operatori del settore.· Coinvolgere sia l’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali, sia l’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere, tramite i relativi piani di lavoro pluriennali e/o annuali nella lotta alle MGF. Queste agenzie possono svolgere azioni prioritarie di ricerca e/o sensibilizzazione che potrebbero portare ad un miglioramento della conoscenza sul fenomeno MGF a livello europeo. · invitare gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative esistenti in materia di MGF, favorendo la prevenzione e la lotta al fenomeno attraverso la giusta conoscenza di esso da parte delle figure professionali (operatori sociali, insegnanti, forze di polizia, professionisti del settore sanitario…..) al fine di riconoscerne i casi

· creare dei Tavoli Tecnici Permanenti di Armonizzazione e di Raccordo tra gli Stati Membri e tra gli Stati membri e le Istituzioni Africane. La composizione di tali tavoli dovrebbe coinvolgere specialisti della tematica e rappresentanti delle maggiori organizzazioni femminili europee ed africane.

· respingere con convizione l’eventuale pratica della “puntura alternativa”, proposta come soluzione di mediazione tra la circoncisione del clitolide e il rispetto di tradizioni identitarie · sostenere validi processi di superamento delle MGF attraverso politiche di sostegno e di integrazione per le donne e per i nuclei familiari portatori di tradizioni che contemplano le mutilazioni genitali femminili, affinchè, nella fermezza delle leggi e nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, si possa finalmente debellare una pratica così nefasta. Cambiamento di Attitudine Uno dei terreni su cui bisogna intensificare l’azione di lotta alle MGF é certamente la prevenzione di tali pratiche nei confronti delle bambine a tal fine è decisivo un intervento che sappia prima di tutto identificare le minori a rischio e fare prevenzione con le famiglie.Il risultato da raggiungere é un cambiamento di attitudine da parte di tali famiglie e cio’ si potrebbe realizzare con: – una maggiore integrazione delle famiglie in terra d’immigrazione, tanto meno sentono la necessità di ricorrere a riti tradizionali per riaffermare una propria identità; una cultura diffusa dell’accoglienza sarebbe assolutamente necessaria per affrontare insieme tutte le soluzioni appropriate; – l’aiuto a tali famiglie affinchè comprendano che essere genitori in terra d’immigrazione comporta, per certi aspetti, l’assunzione di atteggiamenti e costumi diversi da quelli cui loro sono stati abituati, sin da piccoli, nel paese di origine, ma non significa renderli “meno genitori” ; e che le loro figlie hanno bisogno di avere genitori presenti e partecipi, ma al tempo stesso hanno la necessità di integrarsi nel paese di residenza; – il rendere le famiglie consapevoli che le MGF in terra di immigrazione aggiungono al danno fisico e psicologico anche uno stigma, che può essere motivo di ulteriore emarginazione rispetto alle bambine di pari età: loro compagne di scuola o di giochi; – rendere i nuclei familiari consapevoli del fatto che le mutilazioni dei genitali femminili sono vietate sia dalle leggi europee sia da quelle dei paesi d’origine. E’ fondamentale spiegare che in tutto il mondo si stanno producendo dei percorsi di superamento dalle pratiche tradizionali nefaste effettuate sulle donne e sulle bambine.Inoltre bisogna ricordare che in terra di migrazione:

1.
la donna mutilata non vive il meccanismo compensatorio dell’accettazione sociale in cambio della menomazione subita
2.
la consapevolezza della sua “diversità” è segnale della propria appartenenza originaria ma è anche stigma della sua estraneità alla società ospite
3.
dietro le MGF non c’è il gusto sadico di una violenza gratuita ma un substrato in cui le donne sono immerse: le proprie radici, la propria terra, i loro genitori
4.
i toni “truculenti e scandalistici”con cui i mass media trattano a volte della MGF colpevolizzano la donna che ha già subito un trauma e si aggiunge una ferita psicologica ad una ferita fisica
5.
le MGF vanno combattute con fermezza per i danni irreversibili che provocano; ma non vanno stigmatizzate “tout court” le culture di appartenenza, né tanto meno le donne che le hanno subite
6.
totalmente differenti sono le implicazioni anche psicologiche in ambito migratorio, dove sono particolarmente esposte a rischio e problemi le seconde generazioni. Tuttavia, anche la donna adulta mutilata, subisce stimoli discordanti con i modelli acquisiti nell’infanzia e può soffrire di crisi d’identità. Viversi “mutilata” per la prima volta in vita sua, vedersi additata come “sessualmente handicappata ”, come vittima di un mondo barbaro e selvaggio (questo purtroppo anche a causa di una cattiva informazione mass mediatica sul tema), la pone di fronte ad un disagio non indifferente, al quale a tutt’oggi non sono previsti percorsi di supporto psicologico.

DOCUMENTO DI LAVORO SULLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI: DATI
Il seguente documento rappresenta un’elencazione dei riferimenti giuridici internazionali in ambito di MGF secondo tre prospettive: A) Diritti umaniLa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Dicembre del 1948, annovera alcuni articoli che costituiscono la base per la condanna e l’abolizione di pratiche non rispettose dell’integrità della persona:- art.2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica odi altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;- art.3: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”;- art.5: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti”;- art.12: “ Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”;- art.25: “ Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia(…). La maternità e l’infanzia hanno speciali cure ed assistenza”. La Dichiarazione costituì la base per la formulazione di due convenzioni delle Nazioni Unite (NU):- La Convenzione Internazionale per l’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione, stilata dalle NU nel 1969, art.5, ove ci si sofferma sul diritto alla sicurezza ed alla protezione della persona da parte di gruppi o di Istituzioni;- La Convenzione Internazionale sui Diritti Politici e Religiosi (1976) e la Convenzione Internazionale sui Diritti Culturali, Sociali ed Economici (1976).La prima riguarda in particolare i diritti alla protezione dei gruppi minoritari ed il divieto di infliggere trattamenti inumani e crudeli (artt.7 e 27).La seconda contiene riferimenti precisi riguardo la protezione del bambino e dei giovani (art.10) e il diritto del bambino allo sviluppo fisico e alla salute (art.12).Accanto alle dichiarazioni internazionali ci sono anche gli strumenti regionali per la tutela dei diritti umani, come il Certificato Africano sui Diritti Umani delle Persone del 1986, all’art. 4, tratta dell’integrità della persona, all’art.5 della dignità umana, all’art.16 del diritto alla salut, all’art.18 della protezione dei diritti delle donne e dei bambini
Il 7 Dicembre del 2000, a Nizza, è stata proclamata la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.Nel primo Capitolo, l’Art.3 intitolato “Diritto all’Integrità della Persona”, recita alPunto1 che: “ ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.

B) Diritti delle Donne Il Documento più importante sui diritti delle donne è la “Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne”, approvato dall’Unione Europea nel 1981.- L’Art. 2 sollecita di abolire o modificare le leggi esistenti, le regole, i costumi e le pratiche che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne. L’Art. 5 obbliga gli Stati Firmatari a prendere “tutte le misure appropriate per modificare i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne per giungere alla eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione della inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”. – La Dichiarazione di Vienna, al Paragrafo 9 – Parte 11, afferma che“I diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali”.- La Dichiarazione finale della Conferenza su Popolazione e Sviluppo (Cairo, 1994), in cui si richiede ai Governi “di abolire le MGF laddove esistono e di dare sostegno alle ONG ed alle Istituzioni Religiose che lottano per eliminare queste pratiche”.- Il Programma d’Azione della IV Conferenza dell’ONU sulle Donne (Pechino, 1995), prevede di “Eliminare la discriminazione nei confronti delle bambine nei settori della salute e della nutrizione”. – Dichiarazione congiunta OMS, UNICEF ed UNFPA del 1997:Si condannano le mutilazioni dei genitali femminili in quanto “Violazione di diritti umani fondamentali quali il diritto ad ottenere il alto livello possibile di salute fisica e mentale e del diritto alla sicurezza della persona”. C) Diritti del bambino La Dichiarazione dei Diritti del Bambino, adottata nel 1959 afferma che“Ogni bambino deve avere la possibilità di crescere in modo sano ed in normali condizioni di libertà e dignità. Ogni bambino dovrebbe ricevere adeguate cure mediche e protezione contro qualsiasi forma di crudeltà”. – La Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, approvata dalle NU nel 1990, nell’art.24 recita “Gli Stati parti, devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli”.- La Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDOW), approvato dall’Unione Europea nel 1981. In particolare l’art. 2 sollecita la presa di misure appropriate, anche legislative e “raccomanda di abolire o di modificare le leggi esistenti, le regole, i costumi e le pratiche che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne”. E in riferimento alle:- Carta africana dei diritti umani e dei popoli (1981)Art.4 “ Gli esseri umani sono inviolabili .Ogni essere umano dovrebbe avere diritto al rispetto per la sua vita e per l’integrità della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto”. – Protocollo aggiuntivo Carta africana dei diritti umani e dei popoli- Maputo 10/12 – Luglio 2003.Il Protocollo Aggiuntivo ( o Protocollo di Maputo) è l’unico strumento specifico dei diritti delle donne in Africa, così come lo CEDOW, lo è a livello mondiale. E’ entrato in vigore il 25 Novembre del 2005. Gli Artt. 2, 5, 6 e 19 riguardano espressamente le misure di superamento per l’eliminazione delle MGF e delle pratiche tradizionali dannose. Si afferma che le Mgf sono una violazione dei diritti umani.- Dichiarazione di Addis Abeba sulla violenza contro le donne derivata dalle pratiche tradizionali In questo documento le mutilazioni dei genitali femminili sono definite come una violazione della maggior parte dei diritti umani universalmente riconosciuti, inclusi:- il diritto alla vita;- il diritto alla protezione contro i trattamenti crudeli, inumani e degradanti;- il diritto all’auto – determinazione;- il diritto all’integrità fisica e psicologica;- il diritto alla salute;- il diritto alla protezione contro le discriminazioni. Carta dei diritti e del benessere dei bambini africani.Art .21. Protezioni dalle pratiche sociali e culturali negative.Il comma 1 cita “Gli Stati firmatari della presente Carta devono prendere tutte le misure appropriate per abolire le pratiche consuetudinarie, sociali e culturali, dannosi per il benessere, la crescita normale e lo sviluppo del/della bambino/a ed in particolare verso:- i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la salute e la vita del bambino/a;- i costumi e le pratiche discriminatorie per il/la bambino/a sulla base del sesso o di altre cause”.L’Art. 5 sottolinea che “Ogni individuo dovrebbe avere diritto al pieno rispetto inerente ad ogni essere umano ed al riconoscimento del suo status legale. Qualsiasi forma di sfruttamento o di degradazione di un essere umano, in particolare la riduzione in schiavitù, la tratta ai fini di riduzione in schiavitù, la tortura, le punizioni ed i trattamenti inumani o degradanti devono essere puniti”.L’Art. 6 evidenzia che “Ogni individuo dovrebbe avere il diritto alla libertà personale ed alla sicurezza”. Si riporta di seguito la legislazione in materia di Mutilazioni Genitali Femminili a livello Europeo:ItaliaDisposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 Gennaio 2006, n. 14Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili1.Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:Art. 583-bis. – (Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili):Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il è commesso per fini di lucro.Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano di straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministero della giustizia.Art.583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Svezia
La Svezia è stato il primo paese occidentale ad aver adottato, nel 1982, una legge che proibisce specificatamente le MGF “Atto di proibizione delle MGF”.Si riportano i due articoli di pertinenza:- “Le operazioni sugli organi genitali femminili volte a produrre danni o cambiamenti permanenti, non sono ammissibili, indipendentemente dal consenso o meno dato dalla vittima”.- “Chiunque contravviene all’art.1 è passabile di arresto e di condanna a 4 anni di reclusione. Se il crimine ha comportato un pericolo per la vita, o una grave infermità, o si è svolto con un comportamento particolarmente incauto, vi è aggravante, che comporta un inasprimento della condanna da 2 a 10 annidi carcere. Tentativi o cospirazioni o fallimenti nel predisporre l’intervento devono essere considerati come azioni criminali in accordo con la sezione 23 del Codice Penale”. A supporto della legge sono in vigore anche : l’Atto del Servizio Sociale (SOL) e l’Atto relativo al Benessere dei Minori (LVL, 1990:52).Tali regolamenti completano il quadro per l’assistenza sociale rivolto ai cittadini (anche minori) maltrattati.Secondo la legge svedese, le MGF costituiscono abuso mentale e fisico per il minore.In particolare, secondo l’Art.71 del SOL, chiunque venga a conoscenza dell’abuso su un minorenne da parte della famiglia, deve avvertire il Ministero per il Benessere Sociale. Questo obbligo, che travalica le regole del segreto professionale, vale anche per il personale sanitario, che a fronte di casi di MGF, in fieri od espletato, ha l’obbligo di denunciare l’atto agli organi di Polizia. Successivamente saranno i servizi sociali che inizieranno le indagini conoscitive, che coinvolgeranno l’intero gruppo familiare, con lo scopo di tutelare e sostenere il minore.In questa fase risulta fondamentale il supporto del mediatore linguistico – culturale, capace e sensibile alla problematica. Recentemente la Svezia, ha adottato un regolamento specifico per vietare ai medici la reinfibulazione. Gran Bretagna L’Atto di Proibizione delle MGF, è entrato in vigore nel 1986.L’Art 1 considera reati:- l’escissione, l’infibulazione o le pratiche di asportazione parziale o totali del clitoride e delle grandi e piccole labbra;- l’aiuto od il sostegno da parte di qualsiasi persona ad effettuare tali procedure.La pena massima prevista è di 5 anni di carcere, eccetto i casi in cui l’intervento non venga effettuato per motivi terapeutici. A tale legge è seguita il Children Act del 1989, che permette l’allontanamento del minore dalla famiglia, qualora tale misura costituisca l’unica alternativa per la protezione della bambina.IL Children Act inoltre, consente alla Corte di predisporre il divieto all’espatrio della minore a rischio.NorvegiaAnche questo Stato ha promulgato una legge specifica sulle MGF, che è entrata in vigore il 1 Gennaio del 1998.Essa prevede che “Chiunque esegua intenzionalmente un intervento sugli organi genitali di una donna, provocando danni od una trasformazione permanente delle parti , è punibile alla reclusione per un periodo che va dai 3 agli 8 anni, a seconda della gravità del danno”.Tranne che per l’Italia, la Svezia, la Gran Bretagna e la Norvegia, per gli altri paesi europei, non esistono leggi specifiche in materia di MGF. In questi Stati si fa riferimento alla legislazione generale vigente, che considerano le mutilazioni sessuali femminili come abusi sui minori o violenza fisica ( ovvero lesioni gravi o gravissime. BelgioNella legge penale vigente, il 4 Luglio del 1998, è stato esplicitamente incluso il divieto della pratica della mutilazione genitale femminile. FranciaNon è in vigore una legislazione apposita in materia, ma si ritiene applicabile a tale pratica l’art 312 del Codice Penale così come è stato sostenuto dalla Corte Costituzionale ( sentenza del 20 Agosto 1983). L’art. 312 precisa che “Chiunque eserciti violenza o grave aggressione nei confronti di un minore al di sotto dei 15 anni è punibile con la reclusione a 10 anni, se dalla violenza risulta una mutilazione, l’amputazione di un arto, la perdita di un occhio o di altri parti del corpo, oppure se ne deriva accidentalmente la morte la pena è aumentata di fino ai 20 anni”.Inoltre il decreto del 26 Giugno 1979, del Consiglio dell’Ordine di Deontologia Medica, stabilisce che “ Nessuna mutilazione può essere praticata senza motivi terapeutici validi, se non dopo l’informazione alle interessate e con il loro consenso”. Dal 1991 in poi, le MGF, sono riconosciute come persecuzione, e quindi le donne a rischio possono chiedere asilo, ai sensi della Convenzione di Ginevra (sentenza 17/9/91, Corte d’Appello di Parigi).Germania I paragrafi 223 (violazione dell’integrità fisica), 224 (violazione grave con coltelli o strumenti pericolosi) e 226 (ferita grave: perdita di un arto o di un membro, sfigurazione a lungo termine o permanente, potrebbero includere le MGF.Anche se non le si nomina espressamente, una riforma del Codice Penale ha integratoli paragrafo 226 aggiungendovi “la perdita della capacità di procreare”, ma non vengono nominate le mutilazioni dei genitali femminili in modo specifico.OlandaNon esiste una legge ad hoc in materia. Tuttavia le MGF sono proibite dall’art 11 della Costituzione Olandese che stabilisce “ Ogni persona ha diritto all’integrità fisica, all’autodeterminazione ed alla libertà dalla violenza fisica perpetuata da altri”. Ogni intervento che non sia dettata da una necessità terapeutica è considerata come una violenza e di conseguenza regolate secondo il Diritto Penale.L’ambiente medico e le organizzazioni femminili africane si sono opposti ad una proposta governativa che intendeva autorizzare interventi sui genitali femminili in forma simbolica e “leggera”! Svizzera Secondo l’art 122 del Codice Penale, le MGF sono contrarie all’integrità fisica e di conseguenza sono ritenute una violazione dei diritti umani, quindi sono puniti come lesioni corporali gravi. Testo redatto in collaborazione con la Presidente dell’Associazione “DONNE IN RETE PER LO SVILUPPO E LA PACE”dott;ssa Maryan ISMAIL.La dott.ssa Maryan ISMAIL ha sottoscritto con la Regione Lombardia una convenzione per un progetto di durata biennale, volto a promuovere ricerche, azioni e misure preventiveche abbiano come obiettivo lottare contro le mutilazioni Genitali femminili.Il progetto IDIL rappresenta un esempio importante di lotta contro questa nefasta pratica, anche per gli importanti partner che coinvolge alivello sanitario.