LE REVOLVING CARD

E’ noto che con l’evolversi della crisi finanziaria sistemica ed i salvataggi alle banche fatti con denaro pubblico, cioè dei contribuenti, il tasso di fiducia dei clienti nei confronti dei loro istituti di credito è andato rapidamente diminuendo. A questo trend negativo se ne è aggiunto un altro: quello rappresentato dalla giungla delle revolving card, le carte di credito a pagamento rateale. Con questo strumento di pagamento è spesso difficile capire e calcolare a quanto ammonti davvero l’interesse versato. Fra tassi passivi, commissioni e “more” si può arrivare a ben oltre la soglia dell’usura e le regole vengono spesso disattese.


 


La Commissione


 


1.    a quali direttive fa riferimento per assicurare una corretta trasparenza in questo genere d’operazioni?


2.    può dirci quali competenze sono proprie delle Banche centrali relativamente alle norme in uso presso gli istituti di credito per questo genere di carte, e quali invece possono spettare alle istituzioni europee?


3.    può indicarci se esiste una regolamentazione armonizzata nei vari paesi dell’UE oppure se le norme divergono da paese a paese?


non considererebbe opportuno fissare limiti comuni a tutela degli interessi generali degli utenti?



E-005610/2011
Risposta di John Dalli


a nome della Commissione


(3.8.2011)


 


 


La trasparenza dei costi dei crediti concessi tramite carta di credito è disciplinata dalla direttiva 2008/48/CE[1]. Tale direttiva assicura che al prestatario siano fornite informazioni trasparenti quanto al costo totale del credito nella forma del tasso annuo effettivo globale (TAEG). Il TAEG consente al consumatore di esaminare tutti gli elementi del costo del credito di cui fruisce tramite una carta di credito.


 


L’obbligo di comunicazione delle informazioni precontrattuali e contrattuali – comprese le informazioni sul TAEG – in relazione ai crediti al consumo (crediti diversi dai crediti per l’acquisto di beni immobili residenziali, che non sono coperti dalla direttiva 2008/48/CE) è pienamente armonizzato. Gli Stati membri devono inoltre stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza di questa direttiva e adottare tutte le misure necessarie perché sia data loro attuazione.


 


La direttiva non impone limiti quanto alle offerte di credito.


 


La questione delle limitazioni dei tassi d’interesse è stata oggetto di uno studio realizzato da un contraente esterno a seguito al Libro bianco della Commissione del 2007 sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario[2]. Lo studio prevedeva un inventario del tipo di restrizioni in materia di tassi di interesse presenti negli Stati membri. Esso ne valutava l’impatto sulla concorrenza e sulla situazione socioeconomica. All’inizio del 2011 è stata organizzata una consultazione pubblica per sentire i punti di vista delle parti interessate sui risultati di questo studio. Le risposte ricevute possono essere consultate sul sito web della Commissione.


La Commissione terrà conto delle conclusioni della consultazione delle parti interessate nel valutare la necessità di un’eventuale azione concernente restrizioni in materia di tassi d’interesse.








[1]     GU L 133 del 22.5.2008.



[2]     COM(2007)807