LA FABBRICA DEI DERIVATI CHE FA CHIUDERE LE FABBRICHE

Un’indagine
della Procura di Bari avrebbe rilevato delle importanti responsabilità
dell’istituto bancario Unicredit nel fallimento dell’industria produttrice di
divani “Divania”, un’azienda sana che dava lavoro a 430 operai. 16
dirigenti di Unicredit sono accusati di aver falsamente presentato 203 “derivati-trappola”
a Divania, presentandoli come contratti a costo zero che hanno invece esposto
l’azienda a rischi illimitati, portando a oltre 15 milioni di euro di perdita e
costringendo la fabbrica alla chiusura e al fallimento. Il sistema dei “derivati”
ha finora portato ad accuse lievi, di “aver aggravato” la situazione
di aziende, come Parmalat e Cirio, già in crisi per la gestione di pessimi
dirigenti. Ma l’inchiesta della Procura di Bari invece rende chiaro come la
responsabilità di Unicredit nel fallimento di “Divania” sia totale,
dal momento che l’azienda non aveva problemi di gestione interna.

 

La
Commissione

 

1.   
E’ a conoscenza di questo sistema truffaldino di vendita
dei “derivati” e può illustrarci altri esempi avvenuti all’interno
degli Stati Membri?

2.    Ritiene che il
nuovo sistema di controllo bancario comune sia in grado di limitare casi
analoghi?

3.    Non
crede che sia giunto il momento di operare finalmente una netta divisione tra
banche commerciali e banche d’affari, per limitare lo strapotere e le derive
della finanza creativa da parte delle banche nei confronti del sistema
produttivo?

Si è coordinata con il Governo Italiano e la Regione Puglia al
fine di utilizzare il Fondo Sociale Europeo a tutela dei lavoratori di Divania
che hanno perso il posto?

IT

E-004168/2014

Risposta di Michel Barnier

a nome della Commissione

(10.6.2014)

La vendita e la raccomandazione di investimenti sono
disciplinate come servizi di investimento a norma della direttiva 2004/39/CE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 1)
[1], la quale prevede varie misure a
tutela degli investitori. Questa tutela è ulteriormente aumentata dalla
direttiva riveduta (MiFID 2)
[2], che rafforza altresì i poteri di
vigilanza delle autorità competenti conferendo loro il diritto di vietare o
limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di strumenti
finanziari che sollevino seri dubbi in tema di tutela degli investitori.

 

La Commissione non ha il potere di esercitare
direttamente la vigilanza sulle banche o sulle imprese d’investimento
relativamente alla prestazione dei servizi di investimento o alla condotta di
mercato né di vigilare sullo stesso mercato finanziario europeo, responsabilità
che incombono alle competenti autorità nazionali.

 

Se sul mercato circolano prodotti indesiderabili o si seguono
pratiche inopportune, spetta alla competente autorità nazionale intervenire a
tutela degli investitori facendo rispettare la normativa applicabile. Alcune
competenze di vigilanza (monitoraggio) sono altresì conferite all’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

 

Quanto alla separazione tra banche commerciali e banche d’affari,
la Commissione
europea ha presentato a gennaio una proposta di misure strutturali nel settore
bancario per proibire alle banche di svolgere attività di negoziazione per
conto proprio. Le nuove norme conferirebbero altresì alle autorità di vigilanza
il potere d’imporre a tali banche di separare alcune attività di negoziazione
dalla funzione di raccolta di depositi, se l’esercizio di tali attività
compromette la stabilità finanziaria.

 

Nel rispetto dei principi di gestione
concorrente che si applicano al Fondo sociale europeo, i progetti sono
selezionati dalle autorità regionali abilitate a tal fine. Risulta alla
Commissione che la
Regione Puglia non abbia fatto ricorso a tale fondo per i
lavoratori della Divania.

 



[1]
    Direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio — GU L 145
del 30.4.2004.

[2]
    Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
prevista per il giugno 2014 — http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-129_en.htm?locale=en.