INTRODUZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE EUROPEA PER L’ACCIAIO INOSSIDABILE


Niccolò Rinaldi (ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Gianluca Susta (S&D) e Cristiana Muscardini (PPE)


Gli acciai speciali sono leghe a base di ferro, nikel e altri materiali ferrosi pregiati che uniscono alle proprietà meccaniche tipiche degli acciai al carbonio caratteristiche peculiari di resistenza alla corrosione.  Nell’Unione europea la produzione di acciaio compresa la produzione di acciaio inossidabile, genera un giro d’affari di 150 miliardi di euro e impiega 410.000 addetti. Nonostante l’importanza economica del settore siderurgico europeo, non esiste al momento una normativa comunitaria che regolamenti la produzione di acciaio inossidabile e ne certifichi la qualità con marchio CE, anche ai fini della salvaguardia delle salute.


Questa lacuna normativa permette dunque l’importazione di acciai inox non certificati e non rispondenti alle caratteristiche qualitative sopracitate. Ci si trova di fronte alla presenza di un’incongruenza normativa dal momento che esistono direttive che dispongono la certificazione con marchio CE di numerosi prodotti (ad esempio, apparecchiature elettroniche, ascensori, macchine e macchinari, materiali da costruzione, ecc.), ma non ne esistono per la produzione e commercializzazione dell’acciaio inossidabile. Allo stesso tempo stati come la Repubblica Popolare Cinese esportano acciaio inossidabile spesso di qualità scadente utilizzando un marchio il cui logo CE (China Export), molto simile al marchio di certificazione europea, può indurre in inganno gli acquirenti/consumatori.


Ritiene utile la Commissione introdurre un marchio di certificazione comunitario per l’acciaio inossidabile?


Nel caso in cui lo ritenga utile, cosa intende fare per introdurre un marchio che certifichi la produzione di acciaio inossidabile?


Quali iniziative intende intraprendere per contrastare l’utilizzo da parte della Repubblica Popolare Cinese di un marchio simile a quello CE e quindi ingannevole?


 


E-007535/2011


Risposta di Antonio Tajani


a nome della Commissione


(29.9.2011)


 


 


La Commissione è consapevole del fatto che la produzione di acciaio inossidabile è un importante sottosettore dell’industria siderurgica della UE e che rappresenta al tempo stesso un anello importante nella catena di fabbricazione del valore.


In merito alla questione di un sistema di certificazione europeo per l’acciaio inossidabile, il marchio CE è collegato alla legislazione UE e mira a garantire la libera circolazione delle merci all’interno del mercato europeo. Si presume che i prodotti che recano il marchio CE siano conformi alle pertinenti direttive. Solo le categorie di prodotti oggetto di direttive specifiche che prevedono la marcatura CE devono recare il marchio CE per essere immesse sul mercato della UE. Esempi di questi prodotti sono: giocattoli, prodotti funzionanti a elettricità, macchinari, dispositivi di protezione individuale e ascensori. I prodotti che non sono coperti dalla legislazione sulla marcatura CE non possono essere contrassegnati da marchi CE.


L’acciaio inossidabile non è soggetto a una normativa che richieda la marcatura CE. A fini di tutela dell’ambiente e della salute, la produzione di acciaio inossidabile è tuttavia soggetta a prescrizioni decise a livello comunitario (v. i regolamenti UE sui materiali a contatto con gli alimenti, la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il regolamento REACH) che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza dei prodotti.


La Commissione non ha finora ricevuto alcuna richiesta relativa a un sistema europeo di certificazione dell’acciaio inossidabile ma resterà in contatto con gli operatori europei del settore per raccogliere più ampie informazioni pertinenti sulla questione.


Riguardo il possibile uso ingannevole di un marchio simile al marchio CE, è vietato apporre su un prodotto marchi, segni o iscrizioni atti a indurre in errore terzi in merito al significato o alla forma della marcatura CE. 


Il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce chiaramente sia la marcatura CE sia gli obblighi degli Stati membri ai fini dell’istituzione di sistemi di controllo della marcatura CE nonché dell’imposizione di sanzioni per evitarne l’abuso. Gli Stati membri hanno infatti responsabili della corretta applicazione del regime che disciplina la marcatura CE nonché dell’adeguatezza delle iniziative da prendere in caso di usi impropri della medesima. Gli Stati membri stabiliscono anche le sanzioni per le infrazioni; le sanzioni possono avere, nei casi più gravi, carattere penale. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico interessato ha precedentemente commesso un’analoga violazione delle disposizioni contenute nel regolamento citato.