Il mercato alimentare globalizzato

Sono stati registrati a Bruxelles più di 2.055 casi di prodotti agroalimentari segnalati a rischio al cordone di sicurezza alimentare dell’Ue negli ultimi mesi. Per 341 di questi é scattato il livello massimo di allarme, quello che prevede il ritiro immediato della merce contaminata dal mercato. Molti casi riguardano la Cina, dove sembra sia in discussione una legge sulla sicurezza alimentare che prevede il monitoraggio e l’accertamento dei rischi dei prodotti alimentari attraverso standard in materia e sanzioni tanto nell’ambito amministrativo quanto in quello penale. L’Ue ha sistemi di controllo sistematici e sicuri su prodotti  animali, carne, latte, uova e sui cosiddetti prodotti ad alto rischio provenienti da paesi extra Ue, India intesta. Ma per quanto riguarda le merci fresche, come frutta e verdura, o i prodotti trasformati, i test sono effettuati solo a campione.

Tenendo conto dei flussi enormidi merci alle dogane e delle nostre esportazioni ai paesi extra Ue, si chiede

 

La Commissione

 1.   é in grado di fornirci ulteriori informazioni sulla legge cinese per la sicurezza alimentare?

 2.   può informaci sui sistemi di controllo avanzati negli ultimi mesi per le merci fresche sopraccitate importate in Europa?

 3.   Quali sono i prodotti attualmente più a rischio, sia prodotti all’interno dell’Ue che all’esterno?

 

Risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione

La Cina ha adottato una nuova legge sulla sicurezza alimentare nel febbraio 2009. Essa è entrata in vigore il 1o giugno 2009 mediante un regolamento di applicazione.

La Cina ha recentemente notificato la legge sulla sicurezza alimentare al segretariato dell’Organizzazione mondiale per il commercio (WTO) (Misure sanitarie e fitosanitarie) nel documento G/SPS/N/CHN/121 insieme al regolamento di applicazione nel documento G/SPS/N/CHN/122. Entrambe le notifiche sono datate 27 agosto 2009, ma non è indicato alcun calendario per le osservazioni in quanto i testi sono già in vigore. La CE ha già sottolineato che le autorità cinesi dovrebbero inviare le loro notifiche riguardo le misure sanitarie e fitosanitarie prima della loro attuazione e farà pervenire i suoi commenti.

L’obiettivo cinese è di raggiungere la totale attuazione entro la fine del 2009.

Gli Stati membri effettuano controlli su verdure e frutta fresche o conservate al momento dell’importazione e sul mercato. La Commissione riceve notifiche riguardo a prodotti pericolosi tramite il sistema RASFF (Sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari). Tali informazioni sono trasmesse a tutti gli Stati membri e al paese di origine tramite il sistema RASFF. Nel caso di rischi per i consumatori europei gli Stati membri o la Commissione possono prendere ulteriori misure di controllo, comprese misure restrittive all’importazione. A tale riguardo, la Commissione ha imposto agli Stati membri di effettuare controlli alle importazioni per quanto riguarda le aflatossine nelle arachidi e la melamina in vari prodotti provenienti dalla Cina.

Il regolamento (CE) n. 669/2009(1) del 24 luglio 2009, recentemente adottato, stabilisce norme relative ad un livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuare nei punti di entrata per mangimi e alimenti di origine non animale che potrebbero causare un maggiore rischio ai consumatori dell’Unione europea e elencati nell’allegato del suddetto regolamento. Il regolamento introduce un livello accresciuto di controlli ufficiali su taluni oligoelementi in mangimi e alimenti di origine non animale specifici provenienti da paesi terzi, compresa la Cina (si veda l’allegato I del suddetto regolamento).

Grazie alle misure globali che sono state prese conformemente alla normativa comunitaria, in linea di massima tutti gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione europea, sia prodotti negli Stati membri che nei paesi terzi, sono considerati sicuri per i consumatori.

Tuttavia, nuovi rischi possono emergere di continuo. La Commissione segue la possibilità di tali rischi molto da vicino in cooperazione con gli Stati membri e, se necessario, adotta misure di salvaguardia e/o impone una maggiore frequenza dei controlli per proteggere la salute pubblica.

 

alt

(1) GU L 194 del 25.7.2009.