GUERRA AL BERGAMOTTO?

Alcune
cronache giornalistiche affermano che ci risiamo. La lobby di alcune industrie
chimiche – dichiarano – tramite l’Unione europea ritiene che tra l’1 e il 3 per
cento della popolazione europea è “potenzialmente” allergica ad alcune
componenti presenti nei profumi. La proposta di restringere la concentrazione
degli oli essenziali dal 12% allo 0,01% significherebbe decretare la fine del
bergamotto e la scomparsa di questa tipica produzione dalla Calabria, la sola
regione al mondo in grado di produrre questo agrume dal quali si ricavano gli
oli che sono alla base di molti profumi. Verrebbe voglia di dire: “ci risiamo”.
E’ stato tentato nel passato, con motivazioni di carattere sanitario, di
eliminare la cottura delle pizze nei forni a legna. E’ stato tentato anche di
colpire la produzione di ovetti di cioccolato contenenti la “sorpresa”,
stavolta per motivi inerenti la sicurezza dei bambini, che avrebbero potuto
ingoiare gli oggettini che compongono le “sorprese”. Ora si ritenterebbe con
una produzione naturale unica al mondo e concentrata in una fascia costiera,  lunga un’ottantina di chilometri e profonda
una decina, della regione Calabria. Ciò significa seicentocinquanta aziende
agricole coinvolte, settemila addetti, 1300 ettari interessati
dalla coltivazione, per non parlare delle numerose aziende di profumo che
utilizzano l’essenza del bergamotto per fissare il bouquet aromatico.
L’industria vorrebbe soppiantare questa produzione naturale e sostituirla con
una produzione sintetica, che ovviamente non ha nulla a che vedere con l’agrume
denominato Citrus Bergamia Risso,
meglio conosciuto come bergamotto.

 

La
Commissione

 

1.può
confermare se la notizia corrisponde al vero?

2. Ha
veramente intenzione di sostenere le ragioni di alcuni industriali chimici,
contro una produzione naturale che alimenta l’industria dei profumi da secoli,
senza aver mai provocato danni alla salute?

3.
L’essenza di bergamotto è brevettata o riconosciuta dalla varie formule dell’UE
per il suo riconoscimento protetto e d’origine?

4. Non ritiene che anche l’industria del tè ne
rimarrebbe compromessa dato che la scorza del bergamotto serve per la qualità
aromatizzata denominata earl gray?

IT

E-000022/2013

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(14.2.2013)   

 

 

La Commissione desidera chiarire, in risposta al primo quesito, che nel
giugno 2012 il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS) ha
emanato un parere sulle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici. Questo
parere aggiorna l’elenco delle fragranze allergizzanti (compresi gli estratti
naturali) che rivestono un interesse per i consumatori, confermando nel
contempo che le 26 fragranze allergizzanti già disciplinate nella direttiva
Cosmetici[1]
presentano ancora criticità.

 

La Commissione riflette attualmente su come attuare questo parere per far
sì che esso contribuisca all’informazione e alla sicurezza dei consumatori nel
modo più adeguato e proporzionato, mantenendo nel contempo l’innovazione e la
competitività del settore dei cosmetici. A tal fine, la Commissione sta
valutando a fondo gli impatti sociali (in termini di protezione dei
consumatori, disponibilità dei prodotti e occupazione) ed economici delle possibili
opzioni, tenendo conto anche dei dati di vigilanza e di elementi addizionali
che interessano l’esposizione dei consumatori.

 

Per quanto
concerne il terzo quesito, il “Bergamotto di Reggio Calabria – Olio
essenziale” è registrato a livello di UE quale denominazione di origine
protetta nel gruppo degli oli essenziali[2].  

 

In relazione al
quarto quesito, la
Commissione è consapevole che certi additivi alimentari, se
usati quali fragranze nei cosmetici, possono avere un effetto sensibilizzante
per la pelle. Tuttavia, non vi sono in generale preoccupazioni per una reazione
allergica da esposizione orale. La Commissione non ritiene pertanto che l’industria
del tè rischi un pregiudizio.



[1]     Direttiva
76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente l’avvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del
27.9.1976, pag. 169.

[2]     Regolamento
(CE) n. 509/2001 della Commissione, del 15 marzo 2001, che completa l’allegato
del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni
nel ‘Registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni
geografiche protette’ di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli e alimentari, GU L 76 del 16.3.2001, pag. 7.