Graffitisti e danni alle finanze pubbliche

L’attività dei graffitisti non s’arresta di fronte a nulla: monumenti storici e artistici, palazzi, mezzi di trasporto pubblici, facciate di case appena restaurate, pannelli indicatori, ecc. sono il bersaglio preferito degli imbrattatori da bomboletta spray. Alcuni di essi, sostenuti da circoli ristretti della critica d’arte, si credono artisti e ritengono di passare alla storia con le loro opere, ritenute invece dei volgari imbrattamenti dalla stragrande maggioranza della popolazione e soprattutto dai proprietari o dai gestori degli elementi così deturpati. Le autorità pubbliche hanno cominciato a reagire a questo degrado, sia con leggi che definiscono reati queste deturpazioni, sia con pene pecuniarie o carcerarie, a seconda della gravità del danno procurato. Queste attività «artistiche», infatti, provocano danni che nella maggior parte dei casi sono a carico delle finanze pubbliche. In Italia la spesa totale per ripulire muri e treni è giunta a 750 milioni di euro, mentre quella a carico di aziende municipalizzate e comuni è stata di 80 milioni.

La Commissione:

1. Conosce le cifre dei danni causati dai graffitisti in altri paesi dell’Unione?

2. Può far sapere se queste spese possono essere considerate investimenti per la tutela dell’ambiente urbano?

3. Non riterrebbe opportuna un’armonizzazione delle «misure anti-spray», al fine di considerare il fenomeno alla stessa stregua in tutti gli Stati membri dell’Unione?

Risposta data da Johannes Hahn a nome della Commissione

1. La questione sollevata dall’onorevole parlamentare non rientra nell’ambito delle competenze della Commissione che quindi non è in grado, sfortunatamente, di fornire le informazioni richieste.

2. Ciononostante, informiamo l’onorevole parlamentare che le spese necessarie a rimuovere i «graffiti», nonché quelle per la loro prevenzione, possono essere ammissibili in quanto parte degli investimenti nel contesto delle operazioni previste dal Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) per il rinnovo delle aree urbane, per lo sviluppo del turismo e per gli investimenti culturali.

3. Per quanto riguarda la possibile armonizzazione della legislazione penale nel settore è evidente che in base all’articolo 83, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’importanza relativamente minima del reato e il fatto che i graffiti non costituiscono una questione transfrontaliera, fanno sì che non sia possibile introdurre misure orizzontali a livello dell’Unione europea.