Gli effetti di Basilea 2

Gli accordi di Basilea 2, entrati in vigore all’inizio del 2008, hanno introdotto nuove e più sofisticate metodologie di valutazione dei requisiti di credito, di mercato e operativi, allo scopo di calcolare il relativo requisito patrimoniale. Gli accordi prevedono inoltre che le banche debbano classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di rating. Gli effetti prodotti da queste nuove regole, tuttavia, non sono unanimemente considerati positivi e danno adito ad alcune critiche. Nei momenti di crisi, infatti, quando ci sarebbe più bisogno di liquidità, le banche erogano meno credito alle aziende che ne hanno bisogno. Un secondo effetto riguarda le aziende. I rating spesso non tengono conto della specificità delle aziende, specie delle più piccole. All’abbassamento dei rating, infatti, l’azienda si trova davanti una banca che non può più concedere credito.

La Commissione

1. condivide queste opinioni sugli effetti negativi prodotti da Basilea 2?

2. In caso affermativo, non ritiene che l’esperienza di quest’ultimo anno dimostri che demonizzare il rischio sia un errore?

3. Ha titolo per migliorare le regole sul capitale di vigilanza degli istituti finanziari e quindi proporre una Basilea 3 per evitare gli effetti negativi denunciati?

 

Risposta data da Charlie McCreevy a nome della Commissione

1. Mano a mano che aumentano i rischi di credito e di mercato nel contesto di una recessione economica, aumentano altresì i requisiti patrimoniali minimi delle banche per far fronte a tali rischi. In un momento in cui le risorse finanziarie sono erose dalle perdite e le opportunità di raccolta di capitali sono scarse e costose, le banche potrebbero vedersi costrette ad incrementare il loro capitale per soddisfare i requisiti patrimoniali. Tutto ciò potrebbe ridurre la capacità di prestito delle banche come conseguenza del rapporto tra il volume dei prestiti e quello dei capitali. L’impatto dovuto all’aumento dei requisiti patrimoniali può essere amplificato dalla valutazione al valore di mercato corrente (mark-to-market). Attualmente sono in corso importanti lavori a livello europeo, al G20 e al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, per individuare e affrontare gli eventuali effetti «prociclici» eccessivi del quadro finanziario. In generale, la continuità nell’erogazione del credito è essenziale nel quadro della strategia per la crescita e l’occupazione.

2. Uno degli obiettivi dell’accordo di Basilea II è stato quello di ideare un approccio più sensibile al rischio per la regolamentazione al fine di promuovere i miglioramenti nella qualità della gestione del rischio. Maggiore è il rischio e maggiore sarà l’importo del capitale di cui le banche avranno bisogno per ovviare a tale rischio e far fronte alle potenziali perdite.

In linea di principio, la regolamentazione dei prestiti bancari può amplificare gli effetti prociclici tipici dell’andamento dei prestiti bancari. Le norme in materia di adeguatezza patrimoniale fanno sì che le banche ammortizzino i prestiti inesigibili e detengano più capitale quando aumentano i rischi delle loro attività (prestiti e titoli). Tuttavia, il rapporto tra i requisiti patrimoniali (obbligatori) e il prestito bancario non è lineare, in quanto globalmente i prestiti bancari sono determinati da altri fattori quali le aspettative del mercato, la percezione del rischio e le variazioni della domanda di credito nell’economia reale. Inoltre, in periodi prosperi, l’aumento degli accantonamenti può aiutare ad assorbire i maggiori rischi presenti durante la fase di recessione.

3. La direttiva sui requisiti patrimoniali(1) è costantemente sottoposta a valutazione. Nel luglio 2009, la Commissione ha proposto modifiche a tale direttiva per migliorare il quadro normativo; seguiranno ulteriori proposte. La questione degli effetti prociclici, vale a dire l’amplificazione dei cicli economici attraverso gli effetti ciclici del capitale minimo obbligatorio, è al centro della valutazione. La Commissione tenta di concordare le modifiche al quadro finanziario a livello internazionale.

 

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(1) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), GU L 177/1, pubblicata il 30.6.2006, e direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione), GU L 177/201, pubblicata il 30.6.2006.