Facebook: nessuna tutela della privacy

Facebook é il nome del social network fondato nel 2004 ed é aperto gratuitamente a tutti. Il prezzo da pagare però é un altro: la propria privacy. Iscriversi é un attimo: mail, password, nome, sesso. A scelta il numero di cellulare, la data di nascita, le scuole frequentate, le preferenze musicali, politiche e religiose, il numero di carta di credito. Poi si scaricano le foto degli utenti dei loro amici e, non da ultimo, c’é anche chi aggiunge le immagini di figli e nipoti.  Negli ultimi tempi in Gran Bretagna si sono verificati casi di furti di identità con relative denunce. Nuove società sarebbero state create con il solo scopo di immagazzinare i dati di milioni di persone per poi rivenderli. Nella stessa homepage del sito si scopre che non é possibile garantire che i contenuti inviati non siano visualizzati da persone non autorizzate e che i responsabili del sito non sono responsabile delle eventuali elusioni delle misure di sicurezza o delle impostazioni della privacy.  

La Commissione, 

1.   é a conoscenza dei rischi connessi all’iscrizione e all’utilizzo dei social network presenti in Internet?

2.   non pensa che sia finalmente giunto il momento di regolamentare, almeno nell’Unione europea, i siti Internet che di fatto raccolgono informazioni personali degli utenti per tutelarne la sicurezza e la privacy?

3.   non ritiene che si debbano invitare gli Stati membri ad un coordinamento delle proprie forze di polizia, anche attraverso Europol, per un migliore controllo di Internet e per perseguire i responsabili dei siti che violino le norme relative alla tutela della vita privata dei cittadini?

 

Risposta data da Jacques Barrot a nome della Commissione

1. La Commissione è consapevole dei rischi connessi alla diffusione sempre più ampia della socializzazione in rete.

2. La direttiva 95/46/CE(1) assicura la protezione dei dati personali e si applica a prescindere dalla tecnologia usata per il trattamento dei dati. Pertanto, nella misura in cui i dati personali sono trattati attraverso siti di socializzazione in rete, la direttiva si applica a tali servizi a condizione che rientrino nella giurisdizione UE, per esempio in virtù del loro stabilimento o dell’uso di strumenti nel territorio dello spazio economico europeo.

Tenuto conto dell’entità dello scambio di dati personali su Internet e della diffusione crescente dei siti di socializzazione in rete, il Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali, organo consultivo della Commissione, sta elaborando un parere che interessa i provider di questi siti e i responsabili politici. Tale parere, dopo la sua adozione prevista per la prima metà del 2009, mostrerà agli operatori come svolgere le loro attività nel rispetto della vigente normativa europea sulla protezione dei dati. In particolare, indicherà alle autorità di controllo nazionali della protezione dei dati rappresentate nei gruppi di lavoro come affrontare le violazioni della privacy, quando identificate. Aiuterà poi la Commissione a valutare in che misura la direttiva sulla protezione dei dati sia stata correttamente attuata nel diritto interno e se le norme siano rispettate nel contesto specifico dei servizi di socializzazione in rete.

3. La direttiva sulla protezione dei dati affida alle autorità di controllo nazionali della protezione dei dati il compito di controllare le attività di trattamento svolte nel loro territorio. Se il responsabile del trattamento viola gli obblighi previsti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva sulla protezione dei dati, l’autorità di controllo nazionale competente deve prendere misure appropriate per far rispettare la legge.

Nel 2008, la Commissione ha riunito una Task Force per la socializzazione in rete e ha mediato il primo accordo europeo in materia che è stato firmato da 17 fra i principali siti europei di socializzazione in rete, tra cui Facebook e Myspace, in occasione della giornata «Safer Internet» del 10 febbraio 2009. Le società del web firmatarie si impegnano a prendere misure adeguate per ridurre i rischi potenziali per gli utenti al di sotto dei 18 anni nei seguenti modi: assicurando che i profili completi online e gli elenchi dei contatti siano automaticamente classificati come «privati»; garantendo che le opzioni di tutela della privacy siano evidenti e accessibili in ogni momento, cosicché gli utenti possano capire facilmente chi può accedere a quanto da loro messo on line; e approntando un tasto «segnalazione di abusi». Entro aprile 2009 le società del settore presenteranno un’autocertificazione sull’attuazione di questi principi alla Commissione, la quale continuerà a monitorare il processo.

Per quanto riguarda poi il coordinamento delle attività delle forze di polizia per le misure contro la cibercriminalità, l’UE ha recentemente intensificato l’impegno contro i reati su Internet decidendo di istituire piattaforme nazionali di segnalazione e una piattaforma di segnalazione Europol per denunciare tali reati(2). Queste iniziative permetteranno presto ai cittadini di segnalare le attività illecite su Internet e di migliorare lo scambio di informazioni a livello europeo.

 

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(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio sull’istituzione di piattaforme di segnalazione nazionali e di una piattaforma di segnalazione europea per denunciare i reati su Internet, 2899a sessione Giustizia e affari interni, Lussemburgo 24 ottobre 2008.