ETICHETTATURA D’ORIGINE PER PRODOTTI ALIMENTARI

Lo
scandalo della carne equina non etichettata, ritrovata in confezioni di carne
bovina, propone ancora una volta e con urgenza il problema dell’etichettatura
d’origine delle carni, di tutte le carni. L’etichetta d’origine, infatti,
rappresenta una garanzia di informazione per i consumatori e, grazie alla
tracciabilità, anche una protezione nei confronti di frodi e truffe che si
moltiplicano in tempi di crisi. Nell’Unione europea è obbligatorio indicare in
etichetta la provenienza della carne bovina, dopo l’emergenza della mucca
pazza, ma non quella della carne di maiale, o di coniglio e cavallo. L’Italia è
in anticipo rispetto al resto d’Europa, con un provvedimento che ha reso
obbligatorio l’indicazione dell’origine in etichetta anche per la carne di
pollo, il latte fresco e la passata di pomodoro, ma non per la carne equina e
per quella di coniglio.

 

La
Commissione

 

1.
quali motivi adduce per non etichettare la carne equina?

2.
Non ritiene urgente applicare la tracciabilità di tutte le carni, cavallo e
coniglio compresi, data la quantità di queste carni che vengono
commercializzate, magari congelate, nei Paesi dell’Unione?

3.
Non considera la necessità di etichettare sulla loro origine anche altri
prodotti alimentari , non solo per l’informazione del consumatore, ma pure per prevenire
truffe e brogli commerciali vari?

4. Ritiene che possa esistere un mercato unico
funzionante e trasparente con 27 regolamentazioni diverse in ordine alla
etichettatura d’origine per diversi prodotti alimentari?
 

IT

E-001832/2013

P-002369/2013

Risposta cumulativa di Tonio Borg

a nome della Commissione

(12.4.2013)  

 

 

1. Come
stabilito nel regolamento (UE) n. 169/2011[1],
l’etichettatura d’origine sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2014 per
le carni ovine, caprine, di pollame e suine non trasformate. Considerato che
queste carni sono ampiamente commercializzate e consumate nell’Unione, i
co-legislatori hanno ritenuto che la loro origine rivestisse un interesse
particolare per i consumatori. Per quanto concerne altri tipi di carni non
trasformate, il regolamento fa obbligo alla Commissione di preparare entro il
13 dicembre 2014una relazione che analizzi l’eventuale necessità di estendere
l’indicazione obbligatoria d’origine a tali alimenti. Una relazione analoga
deve essere presentata entro il 13 dicembre 2013 in relazione alle
carni di tutti i tipi che figurano quali ingredienti in preparazioni
alimentari. Sulla base delle conclusioni di dette relazioni la Commissione potrà
presentare una proposta per modificare le pertinenti disposizioni unionali o
adottare nuove iniziative, se del caso, su base settoriale.

 

2/3. Per
quanto concerne la questione della tracciabilità e dell’etichettatura d’origine
intese quale strumento per prevenire le frodi, rinviamo l’onorevole deputata
alla risposta della Commissione all’interrogazione scritta P-001731/2013[2].

 

4. Le attuali
regole unionali in tema di etichettatura[3]
consentono agli Stati membri, in assenza di disposizioni unionali che
disciplinino l’etichettatura di alimenti specifici, di fornire indicazioni
addizionali. Se uno Stato membro ritiene necessario adottare tali disposizioni
esso notifica alla Commissione e agli Stati membri le misure previste e la loro
giustificazione. La Commissione procede a valutare tali misure. In tutti i
casi, i requisiti addizionali in tema di etichettatura devono tener conto del
buon funzionamento del mercato interno per non creare ostacoli sproporzionati
alla libera circolazione delle merci. Essi devono inoltre essere debitamente
giustificati alla luce delle motivazioni elencate nella direttiva 2000/13/CE.

 



[1]     Regolamento
(UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori, che modifica o regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE
della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag.
18. Questo regolamento diverrà applicabile il 13 dicembre 2014.

[2]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html.

[3]     Direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentati, nonché la relativa
pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.