Discriminazione linguistica?

Dal 20 al 26 ottobre si svolge nel mondo la Settimana della lingua italiana con il coinvolgimento di 114 Paesi. L’italiano occupa il quinto posto nel mondo tra le lingue più studiate. Abbiamo l’impressione che, nonostante le numerose dichiarazioni ottimistiche ascoltate in questi anni, nel cuore dell’Europa, alla Commissione europea, questa lingua non venga considerata. Non fa parte delle tre che vengono chiamate lingue di lavoro, i cittadini che si indirizzano alle istituzioni europee per partecipare ai concorsi devono usare formulari in inglese. Di fatto il monolinguismo è sempre più imperante e nonostante le affermazioni contrarie  esso viene promosso e sostenuto dalla Commissione.  

1. L’Europa della diversità non dovrebbe invece promuovere la diffusione della conoscenza delle lingue?

 

2. In nome di questo obiettivo, perché bistratta la lingua italiana e non la considera per il suo valore oggettivo come lingua di cultura, dell’arte, della musica, del design?

 

3.  La Commissione non può dare segnali che rispettino questa lingua e non discriminino coloro che la usano?

 

Risposta data da Leonard Orban a nome della Commissione

Da diversi anni, la Commissione ha sviluppato una strategia in materia di promozione e di insegnamento delle lingue. La più recente iniziativa, la comunicazione «Multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune»(1), indica come obiettivo principale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti del valore e dei vantaggi della diversità linguistica dell’Unione europea. Questo obiettivo rientra nella prospettiva del dialogo interculturale. La comunicazione sottolinea inoltre l’obiettivo di Barcellona, strumento chiave per la diffusione delle conoscenze linguistiche in Europa.

La Commissione non trascura nessuna lingua e non pratica nessuna discriminazione linguistica. Tutte le lingue ufficiali dell’Unione vengono trattate con uguale rispetto dalla Commissione. Per quest’ultima, ogni lingua dell’Unione è un’espressione unica e preziosa delle culture che costituiscono la ricchezza dell’Europa e che sono la ragion d’essere della sua politica in favore del multilinguismo.

Il regime linguistico della Comunità è disciplinato dal regolamento n. 1/58 del Consiglio, del 15 aprile 1958(2). L’articolo 1 di tale regolamento(3), stabilisce che:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea sono la lingua tedesca, la lingua inglese, la lingua bulgara, la lingua danese, la lingua spagnola, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua ungherese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua svedese e la lingua ceca».

L’articolo 6 del regolamento n. 1/58 del Consiglio precisa inoltre quanto segue:

«Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione di tale regime linguistico nei loro regolamenti interni».

È in totale conformità con tale prescrizione che la Commissione ha scelto di utilizzare tre lingue nelle sue procedure interne di adozione, al fine di garantire l’efficacia necessaria per proporre testi legislativi e altri documenti politici. Terminata questa fase interna, gli stessi documenti vengono poi tradotti in tutte le lingue ufficiali dell’UE, a testimonianza della completa uguaglianza delle lingue dell’UE senza alcun rapporto con il numero di lettori ovvero con il peso «presunto» di questo o di quel paese. Peraltro, nel quadro di tali politiche, programmi e azioni, la Commissione sostiene gli sforzi per la promozione delle lingue dell’UE.

 

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(1) COM(2008)566 def.
(2) CEE Consiglio: Regolamento n. 1 riguardante la definizione del regime linguistico della Comunità economica europea, GU 17 del 6.10.1958.
(3) Così come modificato dal regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, nonché dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006. I regolamenti (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, e (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, modificano il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure temporanee in deroga a tali regolamenti, GU L 156 del 18.6.2005.