DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

La creatività e l’innovazione nell’Unione europea rientrano in un sistema uniforme di salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale che va dalla proprietà industriale ai diritti degli autori e connessi. Il rispetto dei principi fondamentali del mercato interno (libera circolazione delle merci e dei servizi e libera concorrenza)  si basa in particolare sull’uniformità dei diritti di proprietà intellettuale su scala europea.


Il governo italiano, nel testo del Decreto Sviluppo richiesto dall’Unione europea per garantire riforme strutturali utili alla crescita economica e finanziaria del paese, ha inserito delle norme che prevedono l’eliminazione della tutela della proprietà intellettuale per le opere anteriori al 2001.


Una norma che si scontra con il processo di armonizzazione dei diritti di proprietà a livello europeo e che va contro le numerose convenzioni internazionali attuate dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).


 


La Commissione


 


1.    può informarci sull’attuale stato del processo di armonizzazione dei diritti di proprietà interni agli Stati membri?


2.    ritiene la suddetta norma del Decreto Sviluppo italiano contro i principi base del mercato unico europeo?


3.    non ritiene utile informare gli enti preposti al controllo dell’armonizzazione dei diritti di proprietà negli stati membri come l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) o l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB).


 



E-005988/2011


Risposta di Michel Barnier


a nome della Commissione


(29.7.2011)


 


 


1. Per quanto riguarda l’armonizzazione della normativa sulla proprietà intellettuale nell’UE, la Commissione richiama l’attenzione dell’onorevole parlamentare sui seguenti punti: a tutt’oggi il diritto sostanziale in materia di marchi e di disegni e modelli è stato armonizzato a livello dell’UE; anche i diritti d’autore, in particolare i diritti esclusivi degli autori e di altri detentori di autorizzare o vietare lo sfruttamento economico delle loro opere e di altre materie protette, sono stati armonizzati in larga misura da diverse direttive; invece, solamente alcuni aspetti della normativa sui brevetti sono stati armonizzati a livello dell’UE, in particolare riguardo alla protezione legale delle invenzioni biotecnologiche.


 


2. La Commissione presume che l’interrogazione dell’onorevole parlamentare faccia riferimento al disposto dell’articolo 8, paragrafo 10, del decreto-legge italiano n. 70/2011, che modifica l’articolo 239 del Codice della proprietà industriale, riguardante la protezione delle opere del disegno industriale. La Commissione ringrazia l’onorevole parlamentare per la segnalazione degli ultimi sviluppi sulla modifica di tale articolo. Essa ha iniziato ad analizzare tale modifica, anche alla luce degli obblighi internazionali sottoscritti dall’UE, e terrà l’onorevole parlamentare informata dei risultati dell’analisi.


 


3. La Commissione attira l’attenzione dell’onorevole parlamentare sul fatto che né l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) né l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) sono responsabili dell’armonizzazione a livello dell’UE dei diritti di proprietà intellettuale. L’UAMI è responsabile della registrazione dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari validi in tutti i 27 Stati membri dell’UE, mentre l’UEB ha la funzione di offrire agli inventori una procedura unica di domanda di brevetto per ottenere la tutela brevettuale in un massimo di 40 paesi europei, compresi tutti i 27 Stati membri dell’UE.