La risposta IT E-004281/2011 in data 15 giugno 2011 all’interrogazione inviata alla Commissione dal titolo “Depositi doganali IVA” non ha risposto alla questione che sottoposto perché incentrata sui depositi doganali e non sull’art.154 della Direttiva 2006/112/CE del consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto che invece riguarda “i depositi diversi da quelli fiscali per i beni non soggetti ad accisa”.
La questione rimane identica: l’Amministrazione fiscale italiana ha di recente contestato ad alcuni operatori l’utilizzo virtuale, contabile, del deposito fiscale ai fini IVA, ed ha quindi proceduto al recupero dell’imposta non assolta in dogana dando così adito a un’illecita duplicazione del pagamento nonché a una violazione della direttiva comunitaria.
Inoltre, analizzando i volumi d’affari in alcuni Stati membri, emerge chiaramente come la citata pratica sia contraria all’obiettivo dell’UE di instaurare un mercato interno attraverso l’applicazione di legislazioni fiscali che non determinino distorsioni della concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi.
- È la Commissione a conoscenza della situazione descritta?
- Quali sono gli esiti della consultazione pubblica lanciata nel 2010 e conclusa nel maggio 2011 sulla valutazione del vigente sistema IVA? Sono state riscontrare le carenze sopra illustrate?
E-007439/2011
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(23.8.2011)
1. La Commissione non è a conoscenza della situazione descritta dall’onorevole parlamentare.
In conformità all’articolo 154 della direttiva IVA[1], ai fini dell’IVA per i prodotti soggetti ad accisa si considerano “depositi diversi da quelli doganali” i luoghi definiti come depositi fiscali dall’articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati membri.
In conformità agli articoli 157, 159 e 160, gli Stati membri possono esentare tutte o alcune delle operazioni seguenti:
— le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;
— le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale;
— le cessioni di beni effettuate nei luoghi di cui sopra, se il regime menzionato è ancora applicabile nel loro territorio;
— le prestazioni di servizi inerenti alle suddette cessioni di beni.
Gli Stati membri devono tuttavia garantire che le esenzioni non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l’importo dell’IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi corrisponda all’importo dell’imposta che sarebbe stata dovuta se ciascuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.
Va osservato che il regime di deposito diverso da quello doganale rappresenta un’opzione per gli Stati membri, che, quando se ne avvalgono, hanno la facoltà di determinarne le modalità concrete nei limiti di quanto prescritto dalla direttiva IVA.
2. La consultazione pubblica relativa al Libro verde sul futuro dell’IVA si è conclusa in maggio. La Commissione ha ricevuto oltre 1 700 risposte, che sta ora esaminando; i risultati saranno pubblicati verso ottobre. Una comunicazione sulla nuova strategia dell’IVA sarà adottata alla fine dell’anno.
A questo stadio non siamo purtroppo in grado di sapere se le risposte alla consultazione pubblica che sono pervenute trattano del meccanismo di esenzione menzionato nella Sua lettera.
[1] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell’11.12.2006.