Oggetto: Defibrillatore cardiaco come dotazione di bordo per la navigazione | ||||||
L’improvviso arresto cardiaco rappresenta una causa principale di mortalità. Con l’85/% dei casi, la fibrillazione ventricolare è una delle cause più frequenti, seguita dall’asistolia col 10/% e dalla dissociazione elettromeccanica del muscolo cardiaco col 5 %. In ogni caso, l’arresto fisico e funzionale del cuore determina l’istantaneo collassamento del paziente privo di coscienza. Se non si interviene istantaneamente per ripristinare il regolare ritmo cardiaco, inevitabilmente il decesso sopravviene entro 5 minuti. L’unico intervento valido per interrompere la fibrillazione ventricolare e ripristinare il normale ritmo sinusale è una scarica elettrica (defibrillazione). Le probabilità di salvezza per il paziente colpito da arresto cardiaco dipendono dal tempestivo intervento defibrillatore: il 90 % di probabilità di successo dell’intervento si registrano entro il primo minuto dal collasso, il 20 % in meno per ogni minuto in più e l’azzeramento delle probabilità a partire dal quinto minuto dall’arresto cardiaco. L’elevata mortalità dei pazienti colpiti è causata molto spesso dalla lontananza degli stessi dai sistemi di soccorso o da situazioni contingenti che non ne permettono un immediato intervento, come nei casi connessi ad attività di nautica da diporto e alla particolare difficoltà di soccorso sanitario in navigazione. In Italia, il Decreto Ministeriale della Sanità n. 279, del 25.5.1988, e il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 232, del 21.1.1994, non prevedono che la valigetta di pronto soccorso, obbligatoria per la navigazione, sia dotata di un defibrillatore semiautomatico portatile, essenziale per far fronte a tali emergenze. Si chiede alla Commissione:
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Risposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione | ||||||
Si attira l’attenzione degli onorevoli parlamentari sull’interrogazione scritta E-3460/08 di Jim Higgins(1), alla quale la Commissione ha risposto che il trasporto di defibrillatori su imbarcazioni rappresenta una questione affrontata a livello internazionale. Nella circolare 1042 del 28 maggio 2002 del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) emessa dall’Organizzazione marittima internazionale (OMI), citata nella risposta della Commissione alla summenzionata interrogazione scritta, si raccomanda il trasporto a bordo di tali attrezzature quali parte del kit o della borsa di pronto soccorso medico. Questa raccomandazione è però limitata a determinate categorie di navi passeggeri, che di norma non dispongono di medico a bordo. Viene inoltre specificato che il kit di pronto soccorso medico può essere unicamente utilizzato da personale medico qualificato, da un’infermiera diplomata, da paramedici qualificati o da un membro dell’equipaggio responsabile dell’assistenza medica a bordo sotto la diretta supervisione di personale medico. La direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto(2) è la legislazione comunitaria applicabile al settore della nautica. Essa specifica i requisiti essenziali di sicurezza che le imbarcazioni da diporto devono possedere per usufruire della libera circolazione nel mercato interno. L’articolo 2 riconosce esplicitamente agli Stati membri il diritto di adottare, nel pieno rispetto del trattato, disposizioni sull’impiego di tali imbarcazioni in acque soggette alla loro giurisdizione, al fine di garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che, nel settore della nautica, la questione del trasporto di defibrillatori sia di competenza degli Stati membri e non prevede quindi di prendere alcun provvedimento specifico in tale settore.
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