DECRETO COMMISSARIALE N.156/2012 E PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Interrogazione con richiesta di
risposta scritta E-007562/2013

alla Commissione

Articolo 117 del regolamento

Aldo Patriciello (PPE), Clemente Mastella (PPE), Gino Trematerra (PPE),
Paolo Bartolozzi (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Licia Ronzulli (PPE), Barbara
Matera (PPE), Antonello Antinoro (PPE), Pino Arlacchi (S&D), Salvatore
Iacolino (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Andrea Zanoni
(ALDE), Amalia Sartori (PPE), Susy De Martini (ECR), Fabrizio Bertot (PPE),
Potito Salatto (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Franco Bonanini (NI), Alfredo
Antoniozzi (PPE), Giovanni La Via
(PPE), Magdi Cristiano Allam (EFD), Gianni Pittella (S&D), Andrea Cozzolino
(S&D), Tiziano Motti (PPE), Lara Comi (PPE) e Alfredo Pallone (PPE)

Considerato che la Regione Campania,
mediante decreto n. 156 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul Bollettino
ufficiale regionale n. 19 dell’8 aprile 2013, subordina la possibilità per i
cittadini campani di accedere a determinate prestazioni sanitarie presso
strutture o professionisti operanti in regioni confinanti con la Campania, alla previa
acquisizione di un’autorizzazione dell’Azienda sanitaria locale di
appartenenza;

Considerato che la citata disposizione
 appare in palese contrasto con l’art. 32
della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce la tutela della
salute quale fondamentale diritto dell’individuo in oggetto, e con il principio
di libertà di scelta riconosciuto come meritevole di tutela da parte della
Corte costituzionale italiana con le sentenze nn. 416/1995 e 126/1994;

Considerati i cogenti principi
comunitari, in materia di tutela della salute sanciti, dall’art. 35 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
a mente del quale: “ogni individuo ha il diritto di accedere alla
prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite
dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di
tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana”, dall’art. 152 del Trattato istitutivo della Ce
secondo cui: “nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed
attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana”, nonché dalla direttiva comunitaria n. 24 del 2011, la quale
contempla norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di qualità, promuovendo al contempo la cooperazione
tra gli Stati membri in materia;

Considerata l´importanza da sempre
attribuita dal legislatore comunitario al tema della protezione della salute
come peraltro si evince dall’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, e come rimarcato dall’art. 152 del trattato istitutivo Ce,
ove è previsto che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed
attività della comunità è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana;

Considerato che una simile misura
protezionistica può creare un pericolosissimo precedente normativo al quale
altre Regioni o Paesi potrebbero far riferimento in futuro in contrasto con
l’articolo 114 TFUE il cui scopo é di migliorare il funzionamento del mercato
interno e la libera circolazione di merci, persone e servizi

Non ritiene la Commissione che le
restrizioni in materia di accesso alle prestazioni sanitarie di cui al decreto
commissariale n. 156/2012 siano in palese contrasto tanto con la normativa
nazionale quanto con quella comunitaria in tema di tutela della salute?

Non reputa la Commissione che siano
necessarie misure volte a ripristinare lo “status quo” alterato dal
decreto.

IT

E-007562/2013

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(8.8.2013) 

 

L’articolo 168 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea stabilisce che “l’azione dell’Unione rispetta le
responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica
sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di
assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione
dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro
destinate”.

 

L’UE ha quindi solo competenze
limitate nel settore della fornitura dei servizi sanitari.

 

La direttiva 2011/24/UE[1]
copre unicamente le situazioni nelle quali i pazienti chiedono il rimborso per l’assistenza
sanitaria ricevuta in un altro Stato membro dell’UE sulla base del loro diritto
all’assistenza sanitaria nello Stato membro di appartenenza.

 



[1]     Direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.