POSSIBILE VIOLAZIONE NORMATIVA APPALTI PUBBLICI A DANNO DELL’ANSALDOBREDA

Interrogazione con richiesta di
risposta scritta E-007419/2013

alla Commissione

Articolo 117 del regolamento

Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Giovanni La Via (PPE), Giuseppe Gargani
(PPE), David-Maria Sassoli (S&D), Lorenzo Fontana (EFD), Niccolò Rinaldi
(ALDE), Cristiana Muscardini (ECR), Susy De Martini (ECR), Silvia Costa
(S&D), Guido Milana (S&D), Elisabetta Gardini (PPE), Carlo Fidanza
(PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Marco Scurria (PPE), Salvatore Tatarella
(PPE), Vito Bonsignore (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Licia Ronzulli (PPE),
Mario Borghezio (NI), Aldo Patriciello (PPE), Potito Salatto (PPE), Antonello
Antinoro (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Antonio
Cancian (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D),
Oreste Rossi (EFD), Fabrizio Bertot (PPE), Sergio Berlato (PPE), Lara Comi
(PPE), Roberto Gualtieri (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Sergio Paolo
Francesco Silvestris (PPE), Barbara Matera (PPE), Amalia Sartori (PPE), Andrea
Zanoni (ALDE), Franco Bonanini (NI), Vittorio Prodi (S&D), Claudio Morganti
(EFD), Salvatore Iacolino (PPE), Carlo Casini (PPE) e Andrea Cozzolino
(S&D)

Il 3 giugno 2013 la società
ferroviaria nazionale belga NMBS in modo unilaterale ha ufficialmente rescisso
il contratto con la società italiana AnsaldoBreda per la produzione di 3 treni
ad alta velocità “Fyra V250”. A sua volta la società ferroviaria
nazionale olandese NS ha annunciato il recesso dal contratto riguardante la
produzione di 16 treni di cui 9 già consegnati. L’importo totale di  tali contratti si aggira sui 400 milioni di
euro. Tali prodotti hanno passato tutti i test di sicurezza, ottenendo le
relative certificazioni per la messa in esercizio e le relative autorizzazioni
rilasciate in conformità alle regole ed alle certificazioni previste dalle
normative nazionali ed europee.

In un momento di crisi economica
europea ed internazionale si teme che simili atti, oltre a ledere l’interesse
dei cittadini europei a fruire di un servizio transfrontaliero tecnologicamente
avanzato di trasporto, possano avere ripercussioni negative sui livelli
occupazionali e sull’indotto industriale di una azienda oggi leader europeo nel
settore dei trasporti con più di 2400 dipendenti.

Premesso che l’Unione europea pone
particolare attenzione allo sviluppo delle reti europee di trasporto, può la Commissione europea
precisare quanto segue:

     un
simile comportamento è in linea con la legislazione relativa agli appalti
pubblici?

     un
simile comportamento influisce negativamente rispetto ad uno sviluppo armonico
nel quadro dei progetti europei transnazionali delle reti per il trasporto ad
alta velocità?

     esiste
una valutazione in merito alle possibili ricadute in termini economici e dei
livelli occupazionali, un quadro della situazione?


IT

E-007419/2013

Risposta di
Michel Barnier

a nome della
Commissione

(9.8.2013) 

 

 

1. La Commissione attira l’attenzione
degli onorevoli deputati sul fatto che le direttive 2004/17/CE[1]
e 2004/18/CE[2]
relative alle procedure d’appalto non prevedono disposizioni specifiche
relative all’esecuzione dei contratti che risultano da tali procedure. In
particolare non coordinano le condizioni alle quali le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono recedere da detti contratti o
annullarli. Pertanto, le decisioni della SNCB (Société nationale des chemins de
fer belges) e della NS (« Nederlandse Spoorwegen ») relative ai
contratti con la società AnsaldoBreda rientrano nella gestione delle condizioni
d’esecuzione dei contratti stessi tra le parti contraenti interessate e sono
escluse dal campo d’applicazione delle direttive sopra citate.

 

2. La rete
transeuropea si sviluppa in base a norme d’interoperabilità e funzionamento
comuni all’intera rete ferroviaria ad alta velocità nel quadro della rete transeuropea
di trasporto. Nondimeno, la scelta del materiale rotabile appartiene agli
operatori, salvo il rispetto delle norme europee.

 

3. La Commissione non ha i
mezzi per valutare le conseguenze economiche e l’impatto sull’occupazione di
ogni decisione presa dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dell’esecuzione
dei rispettivi appalti. In ogni caso, una siffatta valutazione dovrebbe tener
conto non solo delle conseguenze economiche e dell’impatto di tali decisioni
sull’occupazione, ma anche di altre considerazioni d’interesse pubblico, quali
la soddisfazione delle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti
aggiudicatori e del pubblico interessati, cui dovrebbe condurre la corretta
esecuzione degli appalti.

 



[1]     Direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134
del 30.4.2004, pag. 1).

[2]     Direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).