CUCCIOLI AMMASSATI IN UN CAMION

220 cuccioli
di cane, di varie razze, trasportati in condizioni igieniche pessime in un
camion affollato. Una situazione che non sarebbe accettabile nei paesi del
terzo mondo, figuriamoci in uno Stato Membro dell’Unione Europea. I cuccioli
sono stati intercettati dalla polizia stradale italiana, in seguito ad una
segnalazione dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. I cani provenivano
dall’Ungheria ed erano diretti nel casertano, l’autista e due accompagnatori
sono stati denunciati per maltrattamento di animali e importazione illegale di
esemplari domestici, i documenti sanitari non erano in regola e i cuccioli, che
ora si trovano in strutture di accoglienza, soffrivano di problemi respiratori
dovuti al sovraffollamento. E’ molto probabile che i cani fossero destinati ad
un traffico illegale.

 

La
Commissione

 

1.   
Non ritiene di dovere implementare le normative sul
trasporto degli animali?

2.    Dopo aver
regolamentato la libera circolazione delle persone e delle merci, può chiarire
in che modo si applica la libera circolazione degli animali tra gli Stati
Membri?

3.    Dispone di
dati relativi all’effettiva applicazione della normativa sul trasporto degli
animali?

4.    Come contrasta
il traffico illegale di animali?


IT

E-004183/2014

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(22.5.2014) 

 

 

1. Il regolamento (CE)
n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il
trasporto[1]
è in vigore dal 2007 e si applica in tutti gli Stati membri dell’UE.  Gli Stati membri sono essi stessi i
principali responsabili della sua applicazione quotidiana.  La Commissione assiste gli Stati membri
nell’attuazione organizzando riunioni periodiche con i punti di contatto
nazionali.

 

2. I principi di funzionamento del
mercato interno sanciti nei trattati non ostano alle norme relative ai
movimenti degli animali, ove giustificate da motivi di salute pubblica. I
movimenti di cani tra Stati membri sono sottoposti alle condizioni di polizia
sanitaria previste dalla direttiva 92/65/CEE[2] per quanto concerne
il commercio di cani all’interno dell’Unione e dal regolamento (CE)
n. 998/2003[3]  per quanto concerne i movimenti a carattere
non commerciale di cani che accompagnano il loro proprietario.

 

3. A norma dell’articolo 27 del
regolamento (CE) n. 1/2005, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla
Commissione relazioni annuali in merito alle rispettive ispezioni del trasporto
di animali vivi e a fornire un’analisi delle principali carenze riscontrate e i
piani d’azione per porvi rimedio.

 

4. La
Commissione

rimanda alle sue risposte alle interrogazioni scritte
E004525/2008, E003787/2009, E006868/2010, E-008449/2010, E002270/2011, E003343/2011, E006602/2011, E006808/2011, P-002142/2012, E-004247/2012, E-004656/2012,
E-007168/2012 ed E-004938/2013[4].

 



[1]
    Regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento
(CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

[2]
    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del
13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni
nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie
specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE
(GU L 28 del 14.9.1992)

[3]
    Regolamento (CE) n. 998/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CE (GU
L 146 del 13.6.2003), abrogato e sostituito dal regolamento (UE)
n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013,
pag. 1), dal 29 dicembre 2014

[4]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/parliamentary-questions.html