CONTRATTI CON LE ASSICURAZIONI IN EUROPA

La direttiva di coordinamento delle assicurazioni in Europa del 1992 introduce il regime di autorizzazione unica, così come voluto dal Libro Bianco sulla liberalizzazione delle attività assicurative.


Nel testo della direttiva si parla di “auspicabilità” per il contraente di essere informato dall’impresa di assicurazione della legislazione applicabile al contratto nonché delle disposizioni relative all’esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto stesso.


Risulta invece che in Europa le assicurazioni procedono a stipulare contratti o fideiussioni che hanno conseguenza diretta su persone fisiche terze, non al corrente della natura del contratto e ancor meno informate sullo stesso.


Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:


1.    Ritiene opportuno procedere all’armonizzazione delle regole contrattuali in ambito di assicurazioni in Europa?


2.    Quali controlli attualmente si stanno svolgendo sull’attività delle assicurazioni?


3.    Esiste una normativa europea che regola le fideiussioni tra i diversi Stati membri?


4.    Non ritiene che, anziché auspicabile, dovrebbe essere obbligatoria l’informazione tra le parti contraenti e terzi che oggi subiscono le conseguenze di contratti e di fideiussioni senza esserne stati messi al corrente e perciò senza conoscere le conseguenze che possono subire?


 



Risposta di Michel Barnier


a nome della Commissione


(27.4.2011)


 


 


1.   La Commissione prende atto delle risposte delle parti assicuratrici interessate al libro verde della Commissione sul diritto europeo dei contratti[1], evidenziando l’esigenza di un quadro giuridico europeo uniforme per facilitare la distribuzione di prodotti assicurativi uniformi in tutta Europa.


 


2.   Nel 1992 la terza direttiva assicurazione non vita[2] e la terza direttiva sull’assicurazione vita[3] hanno introdotto un sistema unico per l’autorizzazione e il controllo finanziario delle compagnie di assicurazione nello Stato membro in cui esse hanno la loro sede principale. Le direttive UE assicurazione vita e assicurazione non vita hanno fissato un quadro giuridico armonizzato relativo, tra l’altro, alla procedura di autorizzazione, di controllo delle imprese assicuratrici, alle norme sulle disposizioni tecniche e sul margine di solvibilità.


 


3.   Qualora un’impresa di assicurazioni eserciti la propria attività in un altro Stato membro ai sensi della libertà di stabilimento o della libertà di fornire servizi, essa deve rispettare le norme e la legislazione che tutela l’interesse generale in detto Stato membro. Il quadro per l’applicazione delle norme sull’interesse generale nel settore delle assicurazioni è stato chiarito dalla Commissione nella Comunicazione interpretativa nel 2000[4]. Pertanto mentre le società di assicurazione restano soggette alla legislazione dello Stato in cui sono autorizzate e controllate, esse devono conformarsi a talune norme dello Stato membro in cui esse forniscono i loro servizi, in particolare le norme relative al diritto della previdenza sociale, al diritto del lavoro e al diritto contrattuale.


 


4.   A causa della grande varietà di contratti di assicurazioni, delle loro condizioni e dell’elevato numero delle parti che potenzialmente possono essere vittime di un evento assicurato, la Commissione non considera fattibile obbligare le compagnie di assicurazione a informare i terzi di una copertura assicurativa di cui essi potrebbero essere beneficiari prima che l’evento assicurato si realizzi effettivamente. Tuttavia, le informazioni generali sulle polizze assicurative di terzi, ad esempio l’assicurazione RC auto contro terzi sono disponibili sui siti web pubblici.








[1]     Libro verde della Commissione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese COM(2010)348 def.



[2]     GU L 228 dell’11.8.1992.



[3]     GU L 360 del 9.12.1992.



[4]     GU C 43 del 16.2.2000.