RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI

La direttiva sulla riduzione dei consumi elettrici, entrata in vigore nel 2010, è in gran parte disattesa, perché il 30% circa delle apparecchiature usate è fuorilegge. Ad affermarlo sono studi fatti a livello europeo da diverse università in collaborazione con il Politecnico di Milano. Secondo questa indagine, infatti, le apparecchiature collegate in rete, spente o non in uso, consumano comunque l’11 per cento di tutta l’elettricità che usiamo durante l’anno per una spesa di ben 60 euro per famiglia, una dose di kilowatt pari all’energia prodotta da otto grandi centrali termoelettriche. La direttiva in questione, proprio per evitare consumi eccessivi, prevede che gli apparecchi in vendita, quando sono in modalità spenta o standby, non debbano superare 1 watt di potenza assorbita. La realtà è ben diversa, poiché il 30% è fuorilegge. Questo risulta dall’indagine del Politecnico, che ha analizzato 6 mila prodotti in vendita, nell’ambito del progetto di monitoraggio di politiche energetiche Salina. È evidente che la situazione verificata conferma un non rispetto della direttiva.


Può la Commissione far sapere


1.    se conferma questi dati;


2.    di quali strumenti dispone per fare in modo che la direttiva raggiunga gli obiettivi per i quali è stata adottata;


3.    se vi sono Stati membri che non l’hanno recepita e, eventualmente, quali;


4.    se è possibile calcolare l’effetto ottenuto con la sua entrata in vigore?



Risposta di Günther Oettinger


a nome della Commissione


(27.4.2011)


 


 


1. La Commissione non dispone di alcun elemento che suffraghi il mancato rispetto del regolamento (CE) 1275/2008 della Commissione[1], il cosiddetto “regolamento stand-by”. Nella fattispecie non esistono relazioni delle autorità italiane per la sorveglianza del mercato a sostegno di quest’affermazione. I dati del progetto SELINA[2] non consentono inoltre di trarre conclusioni in merito al livello di conformità al regolamento stand-by, poiché i rilevamenti nei negozi sono stati effettuati fra il 2009 e il mese di giugno 2010, mentre il regolamento è applicabile ai prodotti immessi in commercio solo a partire dal gennaio 2010.


 


2. La Commissione ritiene che il rispetto dei requisiti in materia di progettazione ecocompatibile rappresenti un elemento fondamentale per garantire una corretta concorrenza e il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. La Commissione sostiene tuttavia progetti di monitoraggio e assistenza alle attività di sorveglianza del mercato svolte dagli Stati membri, quali i progetti SELINA e “Appliance Testing for Energy Label Evaluation (ATLETE)”[3] nell’ambito del programma “Intelligent Energy – Europe”. La Commissione ha inoltre coordinato la creazione e coordina il funzionamento di un gruppo di collaborazione amministrativa per l’etichettatura relativa alla progettazione ecocompatibile e all’energia, composto dalle autorità nazionali di sorveglianza del mercato e da rappresentanti della Commissione, destinato a promuovere e a sostenere un’adeguata sorveglianza del mercato.


 


3. Il regolamento stand-by è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non ne è richiesto il recepimento.


 


4. Si ritiene che entro il 2020 il regolamento stand-by consentirà di risparmiare ogni anno circa 35 TWh di elettricità rispetto a uno scenario che lasci immutata la situazione normativa per quanto riguarda i modi stand-by e spento[4].








[1]     GU L 339 del 18.12.2008



[2]          http://www.selina-project.eu



[3]          http://www.atlete.eu



[4]     Cfr. considerando 13 del regolamento stand-by e relativa valutazione d’impatto disponibile presso: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm