CONTRAFFAZIONE E PRODOTTI NON SIGILLATI

Il continuo aumento della contraffazione e della frode in commercio possono
portare a particolari danni per la salute quando si tratta di alimenti o di
sostanze, solide, liquide o semiliquide, che vanno a contatto con le mucose,
con la pelle e con altri organi e punti sensibili del corpo.

La
Commissione

 

La
Commissione

 

1.     
E’ a conoscenza dei rischi che comporta l’utilizzo dei
prodotti non sigillati?

2.     
Puo dirci quanto sia ancora diffuso il commercio di
prodotti senza sigillo di garanzia?

3.     
Intende rendere obbligatorio l’applicazione del sigillo
per la commercializzazione di prodotti a contatto con il corpo umano

 

IT

E-005046/2014

Risposta
di Neven Mimica

a nome
della Commissione

(13.6.2014)

 

 

La
Commissione
è pienamente consapevole dell’aumento della
contraffazione di prodotti di consumo che riguarda anche prodotti non
sigillati,

 

ma non è
in possesso di dati specifici in merito al commercio di prodotti cosmetici
privi di sigillo.

 

I
prodotti destinati a entrare in contatto con il corpo umano possono essere
cosmetici che coprono qualsiasi sostanza o miscela destinata a uso esterno sul
corpo umano. Il pertinente regolamento (CE) n. 1223/2009
[1] non prevede un obbligo generale di
sigillare i prodotti cosmetici,

 

ma
stabilisce tuttavia che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione
siano sicuri. È responsabilità del fabbricante, dell’importatore o, in determinate
circostanze, del distributore
[2] garantire la sicurezza dei
prodotti immessi sul mercato. La normativa contiene disposizioni
sull’etichettatura e sull’imballaggio dei prodotti cosmetici
[3]. In particolare, l’etichetta
dovrebbe recare lla data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in
condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione e rimarrà sicuro.
Per i prodotti cosmetici con durata superiore ai 30 mesi il termine minimo di
conservazione non è obbligatorio ma deve essere riportata un’indicazione
relativa al periodo di tempo in cui il prodotto in questione è sicuro.

 

Il
fabbricante che ritenga necessario sigillare alcuni prodotti per evitarne la
contaminazione dovrebbe provvedere in tal senso. In particolare, quando il
termine minimo di conservazione è sostituito dal periodo successivo
all’apertura, è importante che il consumatore sia in grado di determinare la
data di apertura. Un modo di garantire il rispetto di tale norma è l’adeguata
sigillatura del prodotto.

 

Al di là
di tali norme, la
Commissione non è in possesso di elementi di prova tali da
richiedere l’introduzione obbligatoria di sigillatura dei prodotti cosmetici in
generale.

 

 

 

 

 

 



[1]
    GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

[2]
    Regolamento (CE) n. 1223/2009,
articolo 4.

[3]
    Regolamento (CE) n. 1223/2009,
articolo 19.