CONCESSIONI SCOMMESSE IPPICHE

La Corte di Giustizia europea ha sancito che l’Italia avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto ha violato il principio generale di trasparenza, nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità.

La Repubblica italiana, a seguito di tale sentenza, ha previsto che, entro il 31 marzo 2009 avrebbe revocato le concessioni attuando una nuova procedura selettiva da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ad oggi non si è ancora conclusa. I concessionari sono stati costretti a rivolgersi ai giudici amministrativi denunciando violazioni ai principi comunitari di proporzionalità e del legittimo affidamento ed hanno ottenuto la sospensione dei provvedimenti di revoca delle concessioni. Considerato che nel rispetto della sentenza C-260/04 della Corte di Giustizia deve essere salvaguardato il ruolo dei concessionari regolarmente autorizzati a garanzia della trasparenza e dei controlli pubblici nell’esercizio delle attività di scommessa:

  

la Commissione

  

  1. non ritiene opportuno adottare un provvedimento, di natura generale o individuale, che rinvii l’esecuzione della sentenza in oggetto per il tempo necessario a garantire continuità del servizio di raccolta delle scommesse ed evitare ingiusti danni agli operatori titolari di regolare concessione?

Risposta data da Charlie McCreevy a nome della Commissione

L’onorevole parlamentare chiede alla Commissione se non ritenga opportuna l’adozione di un atto che rinvii l’esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, riguardante un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione contro la Repubblica italiana.

Tale sentenza dichiara che il rinnovo di 329 concessioni per la gestione delle scommesse ippiche, ottenute senza previa gara d’appalto, costituisce un inadempimento agli obblighi che incombono all’Italia ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea.

L’esecuzione della sentenza in questione comporta l’obbligo di porre fine agli effetti del rinnovo delle suddette 329 concessioni.

La Commissione rammenta che ai sensi dell’articolo 228 del trattato CE, quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In questo caso, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia. Qualora i provvedimenti non siano stati presi entro il termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può chiedere alla Corte di giustizia di comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità allo Stato membro inadempiente.

La Commissione è tenuta a vigilare affinché le sentenze della Corte di giustizia siano eseguite al più presto, ma non ha il potere di decidere che l’esecuzione di una sentenza sia sospesa o rinviata.

Per quanto riguarda la suddetta sentenza, la Commissione rileva che nel 2008 le autorità italiane hanno approvato una legge che stabilisce che le concessioni illegittimamente rinnovate sarebbero state riassegnate attraverso una procedura di gara e che queste stesse concessioni sarebbero divenute inoperanti dopo la loro riassegnazione e, in ogni caso, entro il 31 gennaio 2009. Successivamente tale termine è stato prorogato al 31 marzo 2009.

La Commissione ritiene che, poiché le concessioni illegittimamente rinnovate sono rimaste in vigore per più di un anno dopo la sentenza della Corte di giustizia, qualsiasi altro ritardo nell’esecuzione di tale sentenza sarebbe incompatibile con gli obblighi di cui all’articolo 228 del trattato CE.