COMMESTIBILITA’ DEI CANI

E’ un nuovo
allarme che viene lanciato dai magazine contro
il rischio di possibili malattie – rabbia e colera –

causate da partite di
carne di cane, che ha un mercato floridissimo in Thailandia, dove i profitti
valutati sono intorno al due milioni di euro. Il consumo è libero, mentre è
vietato il commercio all’ingrosso, Il Sud-Est asiatico è il paradiso dei piatti
con il cane come ingrediente principale. Varie organizzazioni e fondazioni si
stanno strutturando per combattere il commercio clandestino di questa carne che
è gestito dalla criminalità organizzata. Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna
intanto gli appelli per far fronte al rischio di malattie si moltiplicano e
fanno leva sull’impegno degli Stati dell’area a debellare entro il 2020 i
focolai di rabbia. L’APCA, l’Alleanza per la protezione dei cani in Asia terrà
un vertice ad Hanoi in agosto per invitare i governi a discutere del fenomeno e
intervenire una volta per tutte. In Europa invece il traffico clandestino di
cani, attraverso la copertura delle adozioni internazionali e la raccolta dei
randagi – dall’Italia alla Germania, ad esempio – non serve ad incrementare i
menu dei ristoranti, ma piuttosto ad alimentare l’industria alimentare per i
cani ed i gatti. “Cane mangia cane” titolano i magazine. Ed anche in questo caso il rischio di possibili malattie
è reale. Oltre a ciò, già di per sé abbastanza grave, va stroncato il traffico
illegale che è all’origine del fenomeno criminoso.

 

La Commissione

 

1.     
Può garantire che il commercio thailandese di
carne di cani non raggiunge l’Europa?

2.     
E’ al corrente del traffico, in regola con le
procedure regolamentari,di tanti cani partiti dall’Italia per la Germania,
spariti poi, a seguito di inchieste rimaste senza risultati, sullo sfondo di
loschi movimenti di denaro?

3.     
Non ritiene che sarebbe necessario stabilire
nell’UE regole secondo cui gli animali non siano considerati merce?

4.     
Non sarebbe il caso si stabilire un
perfezionamento normativo teso a punire in modo severo che fa business con gli
animali?

Sarà rappresentata al vertice di Hanoi dell’APCA?

IT

E-008631/2013

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(9.10.2013)

 

 

1.         L’importazione
di carne di cane non è specificamente disciplinata da norme UE. È tuttavia in
vigore una normativa volta ad impedire a passeggeri provenienti da paesi come la Tailandia di introdurre
carne e altri prodotti animali nell’UE. La Commissione raccoglie
e pubblica su internet[1] informazioni
sui risultati dei controlli effettuati a tale scopo. La Commissione continua a
monitorare l’attuazione di queste disposizioni da parte degli Stati membri.

           

2.         La Commissione non ha ricevuto
informazioni concrete che confermino la macellazione di cani per utilizzarne la
carne in prodotti alimentari, né movimenti di cani non conformi alla normativa UE
applicabile in rapporto con questa pratica. 

 

3.         La
legislazione dell’UE sul benessere degli animali si è sviluppata nell’ambito
delle competenze attribuite dai trattati e prevede la tutela di varie categorie
di animali, in particolare quelli soggetti ad essere commercializzati come beni.
La particolare qualità degli animali in quanto esseri senzienti è non di meno
sottolineata nell’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

4.         La
normativa UE sul benessere degli animali comprende già disposizioni sulle sanzioni
che gli Stati membri devono erogare in caso di mancato rispetto. Una recente
proposta della Commissione per  un nuovo
regolamento sui “controlli ufficiali”[2] si
propone tra l’altro di rafforzare le disposizioni giuridiche vigenti in
materia.

 

5.         La Commissione non ha ricevuto
alcun invito a partecipare alla riunione APCA tenutasi ad Hanoi nei giorni 22 e
23 agosto 2013.

 



[1]     http://ec.europa.eu/food/animal/resources/wd_imports_meat_2008-2011_en.pdf

[2]     Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione  di una legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti
fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) nn. 999/2001, 1829/2003,
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei
regolamenti (UE) nn. 1151/2012, [….]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui
“controlli ufficiali).
COM(2013) 265 final –
2013/0140 (COD)