COLORANTI SENZA ETICHETTATURA

Si chiama ‘cake design’, cioè ‘arte di decorare le torte’, è tradizione negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ma da qualche tempo è diventata una moda anche in altri paesi europei come l’Italia dove si sta diffondendo sempre più. Alcune recenti inchieste, però, hanno dimostrato che le etichette dei  coloranti adoperati per decorare le torte non indicano la scadenza né recano alcuna traduzione nella lingua del paese in cui vengono venduti impedendo ai consumatori di conoscere i componenti e il grado di pericolosità qualora fossero ingeriti dai bambini. 


 


La Commissione:


 


1. è a conoscenza di questi prodotti?


2. Come intende procedere se, osservando l’etichettatura dei coloranti, non sono osservati l’obbligo di scadenza e della traduzione nella lingua del Paese in cui vengono vendute?


 



E-003565/2012


Risposta di John Dalli


a nome della Commissione


(31.5.2012)


 


 


La Commissione non è a conoscenza dei casi segnalati dall’onorevole deputato.


 


La legislazione generale dell’UE in tema di etichettatura degli alimenti[1] definisce un elenco di indicazioni obbligatorie da riportare sugli alimenti forniti in quanto tali ai consumatori finali. L’elenco comprende anche la data di durata minima o, nel caso di alimenti estremamente deperibili, la data “da consumarsi preferibilmente entro”. La legislazione stabilisce inoltre che le informazioni obbligatorie relative agli alimenti devono figurare in un linguaggio facilmente comprensibile per i consumatori come stabilito dagli Stati membri per il proprio territorio. Per tale motivo qualsiasi decorazione per dolci “commestibile” deve soddisfare i requisiti summenzionati.


 


Gli Stati membri hanno la responsabilità di far rispettare la normativa UE relativa agli alimenti e di verificare, attraverso l’organizzazione di controlli ufficiali, che le disposizioni pertinenti della stessa siano rispettate dagli operatori commerciali. Per parte sua la Commissione ha la responsabilità di assicurare che la legislazione dell’UE sia adeguatamente applicata su tutto il territorio dell’UE e di prendere misure appropriate qualora le azioni adottate a livello nazionale non siano sufficienti per far fronte al rischio in questione.


 






[1]     Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.