CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE IN TUNISIA

Roberta Angelilli (PPE), Marco Scurria (PPE), Gianni Pittella (S&D), Carlo Casini (PPE), Mario Mauro (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Clemente Mastella (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Aldo Patriciello (PPE), Mara Bizzotto (EFD), Antonello Antinoro (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Claudio Morganti (EFD), Vincenzo Iovine (ALDE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Lara Comi (PPE), Antonio Cancian (PPE), Giommaria Uggias (ALDE), Giovanni La Via (PPE), Amalia Sartori (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Andrea Zanoni (ALDE), Oreste Rossi (EFD), Silvia Costa (S&D) e Elisabetta Gardini (PPE)


Nell’estate del 2008 una donna italiana intrattiene una breve relazione con un uomo tunisino, immigrato irregolare in Italia dal 2004.


Da questa relazione nasce una bambina, ma il rapporto tra i due genitori entra in crisi già durante la gravidanza quando la donna comincia a notare anomalie gravi nel comportamento del suo compagno.


L’uomo di origini tunisine riconosce formalmente la paternità della bambina attribuendole il suo cognome e conseguendo, come risultato, il permesso di soggiorno in Italia.


Le crisi ormai insostenibili preludono alla separazione definitiva della coppia; allo scopo di regolare i rapporti di filiazione i due genitori si rivolgono al Tribunale dei minori che in prima istanza attribuisce la custodia della bambina alla madre e riconosce al padre di esercitare il suo diritto di visita solo in presenza della madre. Successivamente lo stesso Tribunale accorda al padre il diritto di trascorrere da solo con la bambina due sere a settimana e due domeniche alterne.


Successivamente il padre, in occasione di una delle consuetudinarie uscite con la bambina, la rapisce e la porta con sé in Tunisia. Da allora la madre non ha più rivisto sua figlia.


Poiché la Tunisia non è uno Stato firmatario della convenzione dell’Aja, la madre, non potendo attivare il meccanismo ivi previsto per l’immediato ritorno del minore sottratto, ha chiesto e ottenuto la tutela diplomatica del Ministero degli Affari esteri italiano e ha sporto denuncia per sottrazione di minore.


Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere:


1.    quali misure è possibile adottare per assicurare il rimpatrio della bambina illecitamente sottratta;


2.    in quale modo è possibile intervenire per agevolare la cooperazione diplomatica necessaria nella risoluzione di questo caso;


3.    se ritiene che la cooperazione giudiziaria con particolare riguardo alla sottrazione internazionale di minori possa costituire un argomento di discussione nell’ambito della revisione della politica di vicinato con la Tunisia?



 


E-008647/2011


Risposta di Viviane Reding


a nome della Commissione


(25.11.2011)


 


 


La prevenzione della sottrazione internazionale di minori è una priorità dell’Unione europea.


 


Dal 1° marzo 2005, il regolamento (CE) n. 2201/2003[1] del Consiglio, denominato “Bruxelles II bis”, stabilisce norme volte a risolvere il problema della sottrazione di minori nell’Unione europea. Tuttavia, detto regolamento è applicabile solo tra gli Stati membri dell’Unione.


 


Il caso della sottrazione della bambina italo-tunisina può essere risolto solo a livello bilaterale tra Italia e Tunisia. Al riguardo la Commissione ricorda che un regolamento del Consiglio[2] permette agli Stati membri di negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in certe materie, tra cui la sottrazione internazionale di minori, che sono di competenza esclusiva dell’Unione europea.


 


Nell’ambito delle relazioni bilaterali che intrattiene con i paesi terzi, la Commissione promuove l’adesione alla Convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori allo scopo di disporre di un quadro legislativo comune per lottare contro questo fenomeno.


 


Come tappa intermedia, la Commissione promuove attivamente la cooperazione in materia familiare, sia a livello regionale (il progetto EuroMed Justice), sia a livello bilaterale nel quadro della politica europea di vicinato.


 


La Commissione mette l’accento su soluzioni concrete, ovvero:


– la creazione di autorità centrali;


– la promozione della mediazione in materia familiare;


– l’istituzione di centri specializzati in materia di diritto di visita tra genitori e figli.


 


La Commissione ricorda che la Tunisia prende parte al “processo di Malta”[3], avviato nel 2004 con la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato sulle questioni transfrontaliere del diritto di famiglia, quale la stessa Commissione ha sempre partecipato attivamente.






[1]     GU L 338 del 23.12.2003



[2]     GU L 200 del 31.7.2009



[3]     http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=5214&dtid=46#malta


 


E-008646/2011


Risposta


(28.11.2011)


 


 


Il Consiglio tiene anzitutto a sottolineare che l’Unione europea caldeggia da tempo, nel contesto delle sue relazioni con gli Stati terzi, l’adesione di questi ultimi alle convenzioni in materia di protezione dei minori adottate nel quadro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, segnatamente la convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e il suo corollario, la convenzione del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Ciò si applica anche alle relazioni attuali e future dell’Unione con la Tunisia.


 


Il Consiglio desidera inoltre richiamare l’attenzione degli onorevoli parlamentari sugli sforzi compiuti dall’Ufficio permanente della Conferenza dell’Aia per creare una struttura di mediazione nel quadro del processo denominato “processo di Malta”. Quest’ultimo, e in particolare la struttura di mediazione, mira a facilitare i contatti tra, da un lato, gli Stati parte della convenzione del 1980 nonché della convenzione del 1996 e, dall’altro, gli Stati che non sono parte di queste due convenzioni, al fine segnatamente di risolvere, al di fuori del quadro convenzionale, casi di sottrazione o di trattenimento illeciti di un minore, quali quello descritto dagli onorevoli parlamentari.


 


Quanto alla risoluzione del caso di cui trattasi, le autorità italiane che, secondo le informazioni del Consiglio, seguono da vicino la situazione sono nella posizione migliore per intraprendere le iniziative opportune nei confronti delle autorità tunisine.