CANI DIROTTATI

Aveva pagato un biglietto di 120 euro
per portare con sé il suo cane di 32 chili in un viaggio da Linate a Lanzarote
ma la compagnia aerea prima lo ha smarrito poi lo ha spedito a Las Palmas e
finalmente lo ha riconsegnato al suo padrone, sanguinante, con tante ferite e
un dente rotto.

 

La
Commissione

 

1. E’ al corrente della vicenda?

2. Sa di casi simili che hanno
coinvolto compagnie aeree all’interno degli Stati Membri?

3. Non crede che, per evitare
spiacevoli situazioni che potrebbero provocare anche la morte, sia necessario
applicare anche per i contenitori da viaggio con animali un sistema di
controllo e tracciabilità simile a quello per i bagagli ‘ordinari’?

 

IT

E-005042/2014

Risposta di Siim Kallas

a nome della Commissione

(11.6.2014)

 

 

1. e 2. La Commissione non è a
conoscenza della vicenda a cui fa riferimento l’onorevole deputato o di altri
casi analoghi che coinvolgono compagnie aeree negli Stati membri.

 

3. Il trasporto di animali in aereo
è in generale considerato come trasporto merci, il quale è altresì soggetto, in
linea di principio, a un sistema di tracciabilità e di controllo. Come accade
per i bagagli ordinari, anche nella movimentazione dei contenitori che
trasportano animali possono verificarsi dei problemi.

 

In questo caso si applica il
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali
durante il trasporto
[1]. L’allegato I, capo II,
titolo 4 prevede che gli animali che viaggiano in aereo devono essere
trasportati in contenitori, recinti o stalli che siano conformi ai regolamenti
per il trasporto di animali vivi della Associazione Internazionale del
Trasporto aereo (IATA). Il regolamento prevede inoltre che tali contenitori devono
essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di
animali vivi. Tuttavia sarebbe opportuno far riferimento alla convezione di
Montreal
[2], che è stata recepita nella
normativa dell’UE
[3]. La convenzione interviene in una
fase successiva, in quanto contiene norme in materia di responsabilità in caso
di danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e
delle merci durante il trasporto per via aerea.

 



[1]     GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1

[2]     Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al
trasporto aereo internazionale firmata a Montreal il 28 maggio 1999

[3]     Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1998,
sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, GU L 285/1 del
17.10.1997