CAMBIO DI COGNOME DI BAMBINI RESIDENTI IN GERMANIA E AUSTRIA ALL’INSAPUTA DEL PADRE DI ALTRA NAZIONALITA’

In Germania e in Austria, dove i padri non sposati non vedono riconosciuti
i propri diritti naturali sui figli in maniera automatica come nei restanti
paesi dell’Unione, i figli naturali subiscono per questo un pregiudizio e un
trattamento discriminatorio rispetto ai figli nati all’interno di un
matrimonio.

 

Inoltre, ci è stato segnalato e documentato che in questi paesi viene
cambiato il cognome dei bambini binazionali nati al di fuori della Germania e
dell’Austria, è stato cioè sostituito il cognome paterno con quello materno
all’insaputa del padre e sono stati modificati i documenti di identità.

 

I bambini risultano portare un cognome nel paese di nascita e un altro in
Germania e Austria.

 

 

 

La Commissione

 

1. concorda nel ritenere questa pratica, pur supportata dal diritto di
famiglia dei due paesi in questione, una violazione del diritto al nome e
all’identità personale sancito dall’ordinamento europeo?

 

2. In caso
affermativo, non ritiene di dover chiedere ai due paesi membri di volersi
adeguare ai principi condivisi da tutta l’Unione e nel rispetto della non
discriminazione e al diritto alla propria identita’ soprattutto trattandosi di
minori?

 

 

IT

E-005311/2014

Risposta
di Johannes Hahn

a nome
della Commissione

(7.7.2014) 

L’interrogazione
presentata dall’onorevole parlamentare solleva questioni quali il diritto
applicabile alla filiazione, alla responsabilità genitoriale e all’attribuzione
e al cambiamento del cognome di un minore.

 

Non
esiste attualmente alcun atto legislativo dell’UE su tali materie, che sono
disciplinate dal diritto interno di ogni Stato membro, ivi comprese le
rispettive norme di diritto internazionale privato.

 

Per quanto riguarda la
responsabilità genitoriale, la convenzione dell’Aia del 1996[1]
è stata ratificata sia dalla Germania sia dall’Austria. In virtù di tale
convenzione, l’attribuzione, l’esercizio e l’estinzione della responsabilità
genitoriale sono disciplinate dal diritto dello Stato in cui il minore risiede
abitualmente.

 

Nel 2010 la Commissione ha
pubblicato un Libro verde[2] in cui si esaminano
iniziative volte a promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e
il reciproco riconoscimento dello stato civile, compreso il cognome, in
situazioni transfrontaliere. Come primo passo la Commissione ha
proposto un regolamento che semplifica l’accettazione dei
documenti pubblici tra Stati membri[3], attualmente
sottoposto all’esame dei colegislatori.

 

Occorre tener presente che, in
virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. In ogni altro caso spetta
agli Stati membri garantire il rispetto dei diritti fondamentali
conformemente alla rispettiva legislazione nazionale e agli obblighi
internazionali in materia di diritti umani. Se un cittadino ritiene che i
propri diritti fondamentali non siano stati rispettati, può farli valere a
livello nazionale rivolgendosi alle autorità competenti, come il difensore
civico o gli organi giurisdizionali. Inoltre, chi ritenga che siano stati
violati i propri diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
quando siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso nazionali può presentare
ricorso[4].

 



[1]     Convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

[2]     “Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere
la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli
effetti degli atti di stato civile”

      (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0747&rid=1)

[3]     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando
l’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica
il regolamento (UE) n. 1024/2012

      (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0228&rid=1)

[4]     Presso la Corte
europea dei diritti dell’uomo.