BENESSERE ANIMALE E LEGGE 349/91

E’ stata proposta dalla Commissione
Ambiente del Senato Italiano la riforma della legge 394/1991. La nuova legge
permetterebbe l’ingresso dei cacciatori nei parchi naturali, senza eliminare i
problemi di sovrannumero di alcune specie come i cinghiali, ma favorendo invece
il rischio di eliminazione di altre, come dimostrano i recenti massacri di Lupi
in Abruzzo. Si introduce poi il criterio del silenzio assenso se i nulla osta
per nuove opere nelle aree progetti non si risponde entro 60 giorni, il che
favorisce la cementificazione visti i tempi biblici delle PA italiane. Inoltre
il sistema di finanziamento dei parchi attraverso le Royalty darebbe a molti la
possibilità di utilizzare i parchi per attività spesso non compatibili con la
specifica qualità ambientale dei parchi italiani. La creazione dei parchi
geologici, categoria non riconosciuta a livello internazionale, non pone limiti
alla caccia in suddette aree e favorisce parchi specifici rispetto ad altri. In
ultimo la Federparchi,
associazione di categoria che non rappresenta tutte le realtà che gestiscono i
parchi naturali protetti, avrà un ruolo esclusivo di rappresentanza degli Enti
gestori.

 

La Commissione:

 

1. Non ritiene che la normativa
proposta al Senato abbia elementi che contrastano con le legislazioni europee
sul benessere animale?

2. Ritiene che ci sia il rischio di
aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia qualora il punto
sul controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette venisse
approvato?

3. E’ a conoscenza di altre aree all’interno degli Stati Membri con la
denominazione di “parchi geologici”?

4. Non ritiene discriminatorio e contro i principi di rappresentanza
l’affidamento unico a Federparchi del ruolo esclusivo di rappresentanza degli
Enti gestori?

IT

E-003313/2014

Risposta di Janez Potočnik

a nome della Commissione

(30.5.2014)

Anche se la Commissione non ha
proceduto a una specifica disamina giuridica della proposta di riforma oggetto
dell’interrogazione, non risulta che la normativa italiana quale presentata
nella predetta interrogazione violi la legislazione unionale vigente in materia
di benessere degli animali. L’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) dispone che l’Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto
delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione
di determinate politiche dell’Unione. Non è dimostrato che la legislazione
italiana in questione incida su uno o più dei settori politici menzionati dall’articolo[1].

 

La legislazione dell’UE non vieta l’abbattimento
delle specie selvatiche nelle zone protette, tuttavia, per quanto riguarda le
specie disciplinate dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”[2],
devono essere rispettate le pertinenti disposizioni stabilite dagli articoli
12, 14, 15 e 16 (direttiva “Habitat”) nonché 5, 7, 8 e 9 (direttiva “Uccelli”).

 

La Commissione conferma
di essere a conoscenza di altri parchi geologici in Europa[3], ma non sono
disciplinati dalla legislazione dell’UE.

 

Tale questione è integralmente di
competenza delle autorità nazionali.

 



[1]
    Ossia le politiche dell’UE in materia
di agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca e sviluppo
tecnologico e spazio

[2]
    GU L 206 del 22.7.1992, e GU L 20 del
26.1.2010

[3]
    http://www.europeangeoparks.org/