ARMONIZZAZIONE “DIRITTO DI SEGUITO”

Il “diritto di seguito”, come è noto, è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima (direttiva 2001/84/CE). In Italia la direttiva è stata recepita con il Dlgs. n 118 del 13/2/2006 (G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006) ed è in vigore dal 9 aprile 2006.. Il compenso è a carico del venditore ed è obbligatorio per tutte le vendite successive alla prima, cui partecipi un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte. Oggi in Italia il “diritto” viene pagato in ragione del 4% sul valore complessivo della vendita, il che, in questi tempi di crisi, contribuisce a ridurre le transazioni e a limitare le vendite. La situazione è diversa da Paese a Paese, ma per non bloccare un mercato già difficile di per sé e per facilitare la promozione  dell’arte,

  

la Commissione

  

  1. Non ritiene che queste differenze favoriscano un’evasione in quei Paesi in cui ad esempio. il compenso ((diritto di seguito più Iva) raggiunge il 24%?
  2.  Non potrebbe, in ogni caso, proporre un compenso non sul valore complessivo della vendita, ma soltanto sul valore aggiunto tra una vendita e l’altra, cioè applicando il regime sul margine, come già avviene per i beni usati?
  3. Non pensa che questa sperequazione impedisca la diffusione della cultura nelle arti figurative e perciò colpisca la libera circolazione dell’arte e in modo speciale i giovani artisti?

Risposta data da Charlie McCreevy a nome della Commissione

La direttiva 2001/84/CE(1) (di seguito «la direttiva») relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale è nata, fra le altre cose, per uniformare tale diritto. Detta misura era vista come un modo per ridurre i rischi di delocalizzazione delle vendite nonché di elusione della normativa comunitaria sul diritto sulle successive vendite di opere d’arte (considerando 24).

A tal scopo, la direttiva prevede un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzo. La citata percentuale del 4 % si applica unicamente per la parte del prezzo di vendita fino a 50 000 EUR. Oltre a questa prima fascia di prezzo ne esistono altre quattro, a cui si applicano rispettivamente percentuali decrescenti fino allo 0,25 %. Tuttavia, l’importo totale dei compensi non può essere superiore a 12 500 EUR.

Il 4 % si applica dunque unicamente alle opere che sono rivendute a meno di 50 000 EUR. Per le opere di estremo valore la percentuale complessiva dovuta è decisamente inferiore. Inoltre, in Italia le vendite di opere d’arte inferiori a 3 000 EUR non sono soggette ad alcun diritto sulle vendite successive. Ognuna delle suddette misure sembra aver contribuito ad un’armoniosa applicazione, in seno alla Comunità europea, del diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale e la Commissione non ha riscontrato casi importanti di delocalizzazione delle vendite.

Poiché scopo della direttiva era armonizzare la normativa nazionale esistente in materia di diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, si è deciso di far valere tale diritto sul prezzo di vendita, piuttosto che sui profitti. In questo modo l’artista riceve un compenso ben più consistente e il regime è più facilmente applicabile.

Il diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale è stato costituito per garantire che gli artisti godano di una parte dei proventi delle vendite delle loro opere. Di conseguenza, ciò li sprona a creare opere d’arte di maggior valore e a contribuire alla vita culturale della Comunità europea. L’armonizzazione del diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale ha fatto sì che le distorsioni di mercato favorite dalla mancanza di armonizzazione siano state in gran parte eliminate. Ciò ha pertanto condotto ad una situazione in cui la libera circolazione delle opere d’arte è incoraggiata e agevolata.

 

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(1) Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001).