Adozione internazionale di bambini rumeni

La legge rumena in materia di adozioni internazionali è consentita
solamente se “L’adozione
internazionale del bambino domiciliato in Romania può essere consentita solo se
l’adottante oppure uno dei coniugi della famiglia adottiva che risiede
all’estero e’ il nonno del bambino per cui e’ stata consentita l’apertura delle
procedure dell’adozione nazionale.” Inoltre, “L’adozione internazionale del
bambino domiciliato in Romania può essere consentita solo se l’adottante oppure
uno dei coniugi della famiglia adottiva residente all’estero e’ relativo fino
al III grado incluso con il bambino per cui e’ stata consentita l’apertura
delle procedure per l’adozione nazionale.” Entrambi gli articoli violano
palesemente le convenzione internazionale sui diritti del fanciullo  e la convenzione sulla protezione del
fanciullo e la cooperazione nell’adozione internazionale conclusa ad Aja il 29
maggio 1993, ratificata dal Parlamento della Romania nell’ottobre 1994.

la Commissione

 

1.    
Non
intende promuovere iniziative che possano favorire l’abrogazione di questo
articolo?

2.    
non
ritiene che l’Europa debba al più presto creare un quadro legislativo rigoroso
nell’ambito delle adozioni internazionali?

      3.    Quali passi
intende compiere per avviare il problema a soluzione?

Interrogazioni parlamentari
20 agosto 2010
E-5211/2010
Risposta data da Viviane Reding a nome della Commissione

La Commissione è al corrente della complessa situazione venutasi a creare a livello internazionale in seguito alla legge rumena n. 273/2004, che ha vietato le adozioni internazionali, e dei recenti sviluppi descritti dall’onorevole parlamentare.

Tuttavia, la scelta politica di vietare le adozioni internazionali rientra nella competenza esclusiva del governo rumeno.