ACCORDO UE MAROCCO SU MISURE DI LIBERALIZZAZIONE RECIPROCHE PER I PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

8.2.2012                                    B7‑0049/2012


PROPOSTA DI RISOLUZIONE


presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione


a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento


sull’accordo tra l’Unione europea e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))


Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, María Auxiliadora Correa Zamora, Elisabeth Jeggle


a nome del gruppo PPE


B7‑0049/2012


Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo tra l’Unione europea e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca



Il Parlamento europeo,


    vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l’Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,


    visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,


    vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca,


    vista la proposta di accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,


    vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Аlto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011 intitolata “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento” (COM(2011) 303 definitivo),


    vista la procedura di approvazione a norma dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (C7‑0201/2011),


    visto l’articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,


A.      considerando che il nuovo scenario politico emerso nel Mediterraneo meridionale a seguito dei recenti eventi della Primavera araba ha richiesto un diverso approccio dell’UE e un partenariato rafforzato con questi paesi e che l’approccio dell’Unione ha legato ogni forma di partenariato rafforzato a un reale processo di democratizzazione e allo Stato di diritto nei paesi in questione (approccio del “more for more”); che questo nuovo approccio dell’UE è stato chiaramente definito dalla Commissione nelle sue recenti comunicazioni; che il Marocco negli ultimi mesi ha fatto passi importanti verso un sostanziale processo di democratizzazione, e lo ha fatto in modo più pacifico e stabile rispetto ad altri paesi della regione;


B.      considerando che l’intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e costante degli scambi commerciali con questi paesi costituiscono una parte importante del nuovo approccio;


C.      considerando che l’articolo 16 dell’accordo di associazione UE-Marocco, in vigore dal 1° marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca;


D.      considerando che l’agricoltura rappresenta circa il 15%-20% del PIL del Marocco e il 12% delle esportazioni del paese e assorbe il 38% della forza lavoro marocchina, con punte del 75% nelle zone rurali, e che pertanto la stabilità e l’espansione di questo settore sono di estrema importanza per la stabilità politica del paese; che è fondamentale prendere in considerazione gli effetti negativi del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali su alcune produzioni agricole sensibili nell’UE, come i pomodori, che devono competere con le esportazioni marocchine pur rispettando norme ambientali, sociali e in materia di sicurezza più rigorose;


E.      considerando che nel 2009 il Marocco ha adottato il piano “Marocco verde”, volto a promuovere gli investimenti privati nonché le piccole e medie imprese mediante aiuti considerevoli dal governo centrale; che il Marocco ha avviato il decentramento delle funzioni governative con l’obiettivo di consolidare il ruolo delle comunità rurali;


F.      considerando che l’Unione europea si è impegnata a fondo nel sostenere questo processo di modernizzazione, decentramento e, più in generale, sviluppo del settore agricolo, cosa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di tale settore ai fini della stabilizzazione politica;


G.      considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione immediata del 55% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell’UE (contro l’attuale 33%) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l’attuale 1%);


H.      considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha autorizzato direttive di negoziato per un accordo di libero scambio globale e approfondito; che nei negoziati rientreranno gli scambi commerciali di prodotti agricoli;


I.      considerando che il Marocco deve attuare, in quanto parte della cooperazione bilaterale, progetti per la sicurezza alimentare, allo scopo di aggiornare le proprie misure sanitarie e fitosanitarie allineandole all’acquis e alle norme di qualità dell’UE;


J.      considerando che questo protocollo ha sollevato preoccupazioni nel settore agricolo dell’Unione europea, in particolare in determinate regioni del Mediterraneo che potrebbero essere penalizzate da alcune misure di liberalizzazione specifiche previste dall’accordo;


K.      considerando che l’Unione europea deve tenere conto dei settori agricoli europei più vulnerabili e che la possibilità di uno sviluppo sostenibile delle regioni svantaggiate e più deboli dell’UE non deve essere compromessa;


 


Contesto politico


 


1.   ritiene che la liberalizzazione degli scambi commerciali e la progressiva integrazione nel mercato interno dell’UE possano rappresentare un mezzo efficace per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e contribuire a ridurre la diffusa povertà e la disoccupazione, che provocano nella regione problemi attinenti l’economia, la migrazione e la sicurezza;


2.   sottolinea che, sulla scia della Primavera araba, l’UE ha la responsabilità di usare appieno le sue capacità commerciali ed economiche per facilitare la transizione dei paesi del Mediterraneo meridionale che di recente si sono democratizzati; è del parere, a tale proposito, che il Marocco abbia conseguito notevoli progressi nel consolidamento della democrazia mediante la riforma della costituzione e lo svolgimento pacifico del recente processo elettorale;


3.   ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti gli ambiti della società e abbiano come obiettivo in particolare le PMI e i piccoli agricoltori; osserva, a tale proposito, che oltre l’80% degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, plaude al sostegno dato all’accordo dalla Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER);


 


L’accordo


 


4.   sottolinea che l’accordo, in considerazione dell’importanza e del peso del settore agricolo in Marocco, anche in quanto principale fonte di occupazione, svolge un ruolo chiave per lo sviluppo economico del paese e per la stabilizzazione politica, poiché offre nuove opportunità di esportazione verso l’UE, che è il principale mercato estero per i prodotti marocchini; osserva che creerà inoltre opportunità per l’industria agricola dell’UE, in particolare per i prodotti alimentari trasformati; rileva che gli esportatori dell’UE beneficeranno in ultima analisi dell’abolizione dei dazi applicati dal Marocco sul 70% delle importazioni di prodotti agricoli e della pesca, che permetterà, secondo le stime, di risparmiare 100 milioni di EUR in dazi doganali;


5.   valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell’accordo, quali la tutela supplementare delle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; si augura che l’adozione del presente accordo agevoli l’ulteriore liberalizzazione del mercato dei servizi; ricorda inoltre che l’UE e il Marocco hanno concordato un meccanismo di composizione delle controversie che consente all’Unione di ottenere un risarcimento se il Marocco non rispetta i termini dell’accordo;


6.   rileva le preoccupazioni di alcuni gruppi industriali europei rispetto all’aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili, data la sensibilità e vulnerabilità dei settori agricoli, in particolare nelle regioni del Mediterraneo che potrebbero essere penalizzate dal presente processo di liberalizzazione, e riconosce il bisogno di mantenere adeguati controlli e contingenti di scambi esenti da dazi all’ingresso nell’UE di determinati prodotti ortofrutticoli marocchini che potrebbero compromettere l’equilibrio del mercato dei prodotti agricoli sensibili, quali i pomodori spagnoli;


7.   è del parere che l’accordo UE-Marocco fornisca strumenti e meccanismi istituzionali specifici, quali la cooperazione finalizzata a evitare perturbazioni dei mercati, gruppi di esperti con rappresentanti della Commissione e di paesi terzi, compreso il Marocco, la sottocommissione per lo scambio di prodotti agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, lo scambio di informazioni sulle politiche e i dati concernenti la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 7 del protocollo;


8.   esprime preoccupazione per le segnalazioni di presunta frode relativamente al regime dei prezzi d’entrata dei prodotti ortofrutticoli e al controllo effettivo dei contingenti esenti da dazi di alcuni prodotti; invita la Commissione europea e gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di controllo; segnala, a tale riguardo, le proposte di conformare le modalità di attuazione del regime dei prezzi d’entrata al codice doganale comunitario in occasione della prossima riforma della politica agricola comune; ritiene tuttavia che ciò debba essere accompagnato da una modifica del regolamento di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, con l’intento di introdurre misure di controllo efficaci; sottolinea che le denunce degli operatori europei sono stati presentate all’OLAF e alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, la quale ha invitato la Commissione europea a modificare il regime dei prezzi d’entrata in modo da porre fine alle frodi;


9.   sottolinea che l’accesso al mercato interno dell’UE dovrebbe essere subordinato al rispetto di determinate norme in materia di igiene e sicurezza e si compiace della relazione positiva presentata nel 2011 dall’Ufficio alimentare e veterinario; valuta positivamente la rilevanza attribuita nell’accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l’assistenza tecnica sia un elemento centrale dei negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito; invita la Commissione europea a promuovere misure equivalenti e controlli tra il Marocco e l’Unione europea per quanto concerne le norme ambientali, sociali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una competizione equa tra i due mercati;


10.  invita la Commissione europea a fornire un’approfondita valutazione d’impatto del protocollo incentrata sulle regioni mediterranee dell’Unione europea maggiormente vulnerabili e sui settori più sensibili e chiede di essere informato regolarmente, ogni sei mesi, circa l’esito dei controlli sugli scambi di prodotti agricoli, soprattutto per quanto concerne i prodotti più sensibili, facendo notare che l’accordo comprende meccanismi da impiegare qualora i settori agricoli dell’UE soffrano gravi perturbazioni e violazioni a seguito di flussi ingenti tra le due parti, compresa la sospensione temporanea del protocollo in caso di violazioni gravi e sistematiche;


 


Questioni commerciali ed economiche più ampie


 


11.  sottolinea che al fine di rafforzare ulteriormente e con mutui vantaggi le relazioni economiche tra l’UE e il Marocco, i negoziati dell’accordo di libero scambio globale e approfondito dovrebbero includere i vari aspetti legati al settore agricolo, un capitolo di approfondimento sulle indicazioni geografiche, clausole del lavoro e relative allo sviluppo sostenibile che comprendano il riconoscimento dei diritti sindacali e l’iniziativa sulla responsabilità sociale delle imprese, nonché l’apertura del mercato dei servizi e degli appalti pubblici, capitoli sugli investimenti con vantaggi reciproci e un periodo di tempo sufficiente per la liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli; ritiene che tali negoziati dovrebbero tenere pienamente conto dell’esito della valutazione d’impatto riguardante le regioni e i settori più vulnerabili dell’Unione europea sui quali il protocollo potrebbe avere un effetto negativo;



12.  invita la Commissione a garantire che i futuri accordi rispettino appieno il diritto internazionale e siano vantaggiosi per tutte le popolazioni locali interessate;


13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb, all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo nonché al Parlamento e al governo del Marocco.